Trib. Napoli 31/10/2019 n. 9685
Responsabilità del chirurgo e dell’otorino: risarcimento del danno di € 176.866,00 per una I.P. iatrogena differenziale del 12% con personalizzazione del risarcimento.
Paziente affetto da sinusite mascellare sottoposto ad intervento chirurgico di Caldwell Luc complicato da successiva insorgenza di fistola oro antrale.
Il Tribunale accoglie le tesi del danneggiato, rigetta quelle della struttura sanitaria e:
– ritiene provato il nesso causale tra intervento chirurgico, successiva insorgenza di fistola oro antrale e menomazioni residuate;
– ritiene provata la responsabilità del chirurgo otorino in quanto ha utilizzato una tecnica dell’intervento chirurgico (Caldwell Luc) più invasiva e foriera di complicanze che era stata da tempo stata sorpassata dalla nuova tecnica endoscopica (FESS) ed avrebbe consentito di ottenere una perfetta guarigione senza alcun apprezzabile e significativo postumo.
- Pubblicato il Danno iatrogeno differenziale, Errore medico, Macro risarcimento danni, Malasanità, Maxi risarcimento danni record, News Legali, Personalizzazione del risarcimento, Responsabilità del chirurgo, Responsabilità dell’otorino, Responsabilità medica e sanitaria, Sinusite mascellare
App. Napoli 28/10/2019 n. 5199
Responsabilità del medico di Pronto Soccorso: confermata la liquidazione di € 54.361,41 per una I.P. iatrogena differenziale del 10% con personalizzazione del risarcimento.
La Corte di Appello accoglie le tesi del danneggiato, respinge l’appello proposto nei suoi confronti dalla struttura sanitaria e:
– dichiara inammissibile per genericità il primo motivo di appello volto a contestare l’accertamento del nesso causale tra trattamento chirurgico, lesioni subite e menomazioni residuate;
– dichiara infondato il secondo ed ultimo motivo di appello volto a contestare l’accertamento della responsabilità della struttura sanitaria per fatto imputabile al medico di Pronto Soccorso;
– conferma in toto la sentenza di primo grado che ha ritenuto responsabile il medico di Pronto Soccorso in quanto:
► in presenza di una lesione da vetro non ha rispetto il protocollo diagnostico;
► non ha indagato sulla presenza di corpi estranei facendo una attenta toilette della breccia;
► non ha eseguito indagini semeiologiche-strumentali (ecografia, Rx e via dicendo) finalizzate alla ricerca di eventuali corpi estranei in vetro;
► non ha, pertanto, rimosso i corpi estranei pur presenti lasciandoli in situ provocando sepsi cronica, degenerazione settica locale, sofferenza tendinea e retrazione cicatriziale tendinea.
Trib. Napoli 24/10/2019 n. 9408
Trasfusione di sangue infetto e morte del paziente: risarcimento del danno di € 754.183,31, di cui € 619.655,74 ai genitori ed € 134.527,57 ai germani della vittima.
Il Tribunale accoglie le tesi dei congiunti della vittima, rigetta quelle del Ministero della Salute e:
– rigetta l’eccezione di prescrizione del diritto sollevata dal Ministero della Salute in quanto inammissibile per genericità ed infondata;
– ritiene provato il nesso di causalità tra le emotrasfusioni cui la vittima è stata sottoposta e l’epatite cronica HCV correlata contratta che lo ha portato ad un precoce decesso;
– ritiene che il Ministero della Salute:
► è tenuto ad esercitare un’attività di direzione, autorizzazione e sorveglianza in ordine alla circolazione del sangue e degli emoderivati dalla data di conoscenza del metodo per rilevare il contagio virale e, cioè, dal 1970;
► è responsabile del danno conseguente alla trasfusione di sangue ed emoderivati effettuata nel 1988, quale l’epatite cronica HCV correlata subita dal trasfuso, anche se il relativo virus è stato scoperto soltanto successivamente nel 1989.
Trib. Napoli 22/10/2019
Infortunio sul lavoro: il Tribunale accoglie le tesi del lavoratore-danneggiato, rigetta quelle dell’INAIL e ritiene che:
– il requisito della “occasione di lavoro” implica la rilevanza di ogni esposizione a rischio, assumendo il lavoro il ruolo di fattore occasionale del rischio stesso;
– per l’indennizzabilità dell’infortunio in itinere deve sussistere la specifica condizione – qualora il lavoratore utilizzi un mezzo di trasporto privato, anziché pubblico – che l’uso del primo sia realmente necessitato;
– l’uso del mezzo di trasporto privato (motociclo) da parte del lavoratore rappresentava, nel caso esaminato, certamente una “necessità relativa”, non in ragione di una maggiore convenienza o di un minor disagio, ma per l’assenza di mezzi pubblici idonei a coprire il percorso casa-lavoro con orari di percorrenza compatibili rispetto a quelli lavorativi ed alle pre-esistenti condizioni di salute del lavoratore.
- Pubblicato il Infortunio in itinere, Infortunio sul lavoro, News Legali
Cass. 16/10/2019 n. 26110
Legge Pinto e durata irragionevole del processo: la Suprema Corte di Cassazione accoglie i tre motivi di ricorso del danneggiato, respinge le tesi del Ministero della Giustizia ed afferma che:
– la Corte di Appello, in caso di accoglimento dell’opposizione ex art. 5 ter L. 24/3/2001 n. 89, deve liquidare al danneggiato vittorioso non solo le spese ed i compensi del procedimento di opposizione ma anche quelli del procedimento monitorio per l’equa riparazione;
– i compensi sia del procedimento monitorio per l’equa riparazione, sia del procedimento di opposizione, vanno liquidati mediante l’applicazione della tabella 12 dei parametri professionali di cui al D.M. 10/3/2014 n. 55 relativa ai giudizi contenziosi innanzi alla Corte di Appello.
- Pubblicato il Cassazione, Diritto processuale, Leading case, Legge Pinto, News Legali
Trib. Torre Annunziata 11/10/2019 n. 2360
Sinistro stradale: risarcimento del danno di € 36.105,00, di cui € 34.005,00 al leso per una I.P. del 9% con personalizzazione del risarcimento ed € 2.100,00 per danno al motoveicolo.
Il Tribunale accoglie le tesi dei danneggiati, rigetta quelle dell’impresa di assicurazione e:
– ritiene esclusivo responsabile del sinistro stradale il conducente del veicolo che opera manovra di conversione a sinistra, invade la semicarreggiata opposta e non concede la precedenza al motoveicolo favorito che proviene dall’opposto senso di marcia;
– ritiene incongrue le offerte risarcitorie perfezionate ante iudicium dall’impresa di assicurazione e liquida ai danneggiati il risarcimento integrale dei danni;
– liquida in particolare al leso:
► il danno non patrimoniale biologico;
► il danno non patrimoniale morale.