App. Napoli 30/3/2021 n. 1236
Sinistro mortale: risarcimento del danno di € 124.989,56 ai quattro germani non conviventi della vittima.
La Corte di Appello:
– accoglie le tesi e l’appello dei danneggiati che avevano visto rigettare in toto la loro domanda nel giudizio di primo grado;
– rigetta le eccezioni preliminari sollevate dall’impresa di assicurazione di improponibilità della domanda e prescrizione del diritto per mancata proposizione di appello incidentale;
– rigetta le tesi dell’impresa di assicurazione;
– ritiene provati, all’esito dell’istruttoria, il trasporto sul motoveicolo, il verificarsi del sinistro, la responsabilità del vettore che ha invaso la semicarreggiata opposta, le lesioni subite dal trasportato ed il suo successivo decesso;
– rigetta l’eccezione sollevata dall’impresa di assicurazione di concorso colposo della vittima per omesso utilizzo del casco protettivo per mancata prova che l’utilizzo del predetto casco avrebbe scongiurato il decesso della vittima;
– ritiene irrilevante, in relazione alla domanda di risarcimento del danno non patrimoniale per la perdita del germano, la mancanza di convivenza con il congiunto defunto;
– liquida ai danneggiati il danno non patrimoniale per la perdita del germano sulla scorta delle vigenti tabelle di liquidazione del Tribunale di Milano.
- Pubblicato il Appello, Art. 141 cod. ass., Danni al trasportato, Danni da morte, Invasione carreggiata, Macro risarcimento danni, Maxi risarcimento danni record, News Legali, Sinistro mortale
App. Napoli 9/3/2021 n. 861
Danni al trasportato: risarcimento del danno di € 18.535,55 per una I.P. dell’8%.
La Corte di Appello:
– accoglie le tesi e l’appello del danneggiato che aveva visto rigettare in toto la sua domanda nel giudizio di primo grado;
– rigetta le tesi dell’impresa di assicurazione;
– ritiene ammissibile l’azione diretta proposta dal danneggiato nei confronti dell’impresa di assicurazione del motoveicolo ospitante, ai sensi dell’art. 141 cod. ass., anche nel caso di sinistro determinato da uno scontro in cui sia rimasto coinvolto un veicolo non identificato;
– ritiene che la dichiarazione del danneggiato resa ai sanitari del Pronto Soccorso nell’immediatezza del sinistro è un elemento indiziario liberamente valutabile secondo il prudente apprezzamento del giudice, privo di efficacia probatoria esaustiva, posto che la sintetica descrizione dell’evento appare incompleta ed imprecisa e perciò non consente di ravvisare un insanabile contrasto con la dinamica dell’evento dannoso descritta nell’atto introduttivo, come invece ritenuto dal primo giudice;
– ritiene provati, all’esito dell’istruttoria, il trasporto sul motoveicolo, il verificarsi del sinistro, le lesioni subite, le menomazioni residuate ed il nesso causale tra evento e danno;
– liquida al danneggiato tutti i danni subiti, patrimoniali e non patrimoniali.
Trib. Napoli 28/2/2019 n. 2261
Danni al trasportato: risarcimento del danno di € 84.736,95 per una I.P. del 18%.
Art. 141 Codice delle assicurazioni:
– rafforza la posizione del trasportato;
– si applica anche in caso di sinistro che abbia coinvolto un solo veicolo;
– il danneggiato non deve provare le modalità con cui si è svolto l’incidente al fine di individuare la responsabilità del conducente del veicolo ospitante.
- Pubblicato il Art. 141 cod. ass., Danni al trasportato, News Legali, Risarcimento danni
Trib. Napoli 1/2/2018 n. 1069
Danni al trasportato: risarcimento del danno di € 18.346,62 per una I.P. del 6% con personalizzazione del risarcimento.
Art. 141 Codice delle assicurazioni:
– si applica anche in caso di sinistro che abbia coinvolto un solo veicolo;
– il danneggiato non deve provare le modalità con cui si è svolto l’incidente al fine di individuare la responsabilità del conducente del veicolo ospitante.
Trib. Torre Annunziata 14/12/2017 n. 3121
Danni al trasportato: risarcimento del danno di € 9.826,31 per una I.P. dell’1% con danno odontoiatrico.
Art. 141 Codice delle assicurazioni: si applica anche in caso di sinistro che abbia coinvolto un solo veicolo.
- Pubblicato il Art. 141 cod. ass., Danni al trasportato, News Legali, Risarcimento danni
Trib. Napoli 26/5/2017 n. 6151
Danni al trasportato: risarcimento del danno di € 60.335,15, di cui € 48.682,20 alla lesa per una I.P. del 10% con personalizzazione del risarcimento ed € 11.652,95 ai due genitori.
Art. 141 Codice delle assicurazioni:
– tutela rafforzata per il trasportato;
– si applica anche in caso di trasporto contra legem.
E’ risarcibile il danno c.detto riflesso subito da congiunto della vittima anche nell’ipotesi di non eccessiva gravità delle menomazioni.
La prova del danno non patrimoniale subito da congiunto del leso è presuntiva ed è il debitore che ha l’onere di fornire la prova contraria idonea a vincere la presunzione della sofferenza interiore del congiunto.
Trib. Roma 1/3/2017 n. 4163
Danni al trasportato: risarcimento del danno di € 88.611,27 per una I.P. del 18% con personalizzazione del risarcimento.
Sono corresponsabili i due conducenti: il primo che non si ferma allo stop e non concede la precedenza al veicolo favorito ed il secondo che seppur favorito procede ad elevata velocità.
Trib. Torre Annunziata 18/12/2015 n. 3089
Danni al trasportato: risarcimento del danno di € 50.458,41 per una I.P. del 10% con personalizzazione del risarcimento.
Art. 141 Codice delle assicurazioni: si applica anche in caso di sinistro che abbia coinvolto più veicoli.
Liquidato il danno patrimoniale alla casalinga: per la liquidazione del danno patrimoniale alla casalinga non è necessaria la prova che l’attività domestica si sia ridotta o sia cessata o che la persona danneggiata sia dovuta ricorrere all’ausilio di collaboratore domestico.
Trib. Napoli 17/9/2015 n. 11760
Danni al trasportato: risarcimento del danno di € 17.258,02 per una I.P. dell’1,5%.
Art. 141 Codice delle assicurazioni: tutela rafforzata per il trasportato.
Cintura di sicurezza: l’omesso utilizzo della cintura di sicurezza da parte del trasportato-minore rimane a carico del conducente.
Trib. Napoli 9/6/2015 n. 8530
Danni al trasportato: risarcimento del danno di € 7.558,86 per una I.P. del 4%.
Art. 141 Codice delle assicurazioni:
• tutela rafforzata per il trasportato;
• norma applicabile a tutti i giudizi introdotti dopo la sua entrata in vigore (a decorrere dal dì 1/1/2006) a nulla rilevando che il sinistro si sia verificato prima di tale data.
- 1
- 2