Danno da violazione del diritto all’autodeterminazione, tabelle di Milano 2021 e limiti di applicabilità
21/6/2021: Articolo dell’avv. Vincenzo Liguori al seguente link: https://ridare.it/articoli/focus/danno-da-violazione-del-diritto-allautodeterminazione-tabelle-di-milano-2021-e-limiti
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Trib. Napoli 2/3/2020
Responsabilità della struttura sanitaria e dell’ortopedico: risarcimento del danno di € 63.480,58 per una I.P. iatrogena dell’8%.
Paziente affetta da lombosciatalgia e radicolopatia per spondilosi L4 – L5 con iperplasia e sclerosi dei processi articolari, sottoposta ad un non indicato intervento chirurgico di erniectomia e fissazione elastica.
Il Tribunale:
– accoglie le tesi della danneggiata;
– rigetta le tesi della struttura sanitaria e del chirurgo ortopedico;
– ritiene provato il nesso causale tra intervento chirurgico, la provocata flavectomia allargata e foraminotomia e le successive menomazioni;
– ritiene provata la responsabilità dell’ortopedico in quanto:
► effettuava un’errata diagnosi di ernia discale con conflitto disco radicolare;
► proponeva l’asportazione chirurgica di un’ernia inesistente;
► eseguiva l’intervento chirurgico in un tratto della colonna vertebrale (L2-L3 e L3-L4) diverso da quello affetto da degenerazione artrosica e anterolisi (L4-L5);
► posizionava i dispositivi metallici intraspinosi in L2-L3 e L3-L4 e, cioè, in tratto della colonna vertebrale diverso da quello affetto da degenerazione artrosica e anterolisi poiché non si avvaleva di sistemi di puntamento radiografici intraoperatori;
► refertava falsamente, nella cartella operatoria, l’apposizione dei dispositivi metallici intraspinosi come apposti in L3-L4 e L4-L5 quando, invece, erano stati apposti in L2-L3 e L3-L4;
– riconosce la lesione del diritto all’autodeterminazione della danneggiata in relazione alla viziata informazione fornita dal chirurgo rispetto alla non inidoneità dell’intervento a migliorare la patologia da cui era affetta;
– liquida alla danneggiata, in aggiunta al risarcimento del danno all’integrità psicofisica, anche il risarcimento derivante dalla lesione del diritto all’autodeterminazione.
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Cass. 6/3/2019 n. 6449
Responsabilità del chirurgo: confermata la liquidazione di € 924.958,42 effettuata dai giudici di merito (Trib. Napoli 22/10/2010 n. 10453 e App. Napoli 13/4/2017 n. 1703) per una I.P. iatrogena differenziale del 20% con personalizzazione del risarcimento e liquidazione del danno patrimoniale.
La Suprema Corte di Cassazione accoglie le tesi del danneggiato, respinge il ricorso della responsabile civile e:
– dichiara inammissibile ed infondato il motivo di ricorso – fondato sull’errata applicazione delle regole sul consenso informato, applicando retroattivamente le norme di cui agli artt. 1, 2° comma, lettera c), L. n. 281/1998 e 5 L. n. 145/2001 che non erano vigenti all’epoca del trattamento sanitario – in quanto la necessità del consenso informato si desume dai principi generali;
– dichiara inammissibile il motivo di ricorso – fondato sulla presenza della prova del consenso informato – in quanto la valutazione del giudice di merito in ordine all’insufficienza della deposizione testimoniale è sottratta al sindacato di legittimità;
– liquida in favore del difensore del danneggiato il danno da responsabilità aggravata.
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Trib. Napoli 26/11/2018
Responsabilità del chirurgo e dell’oculista: risarcimento del danno di € 7.721,76 per una I.P. iatrogena differenziale del 4% con personalizzazione del risarcimento.
Paziente affetta da pterigio gigante recidivato in occhio destro sottoposta ad intervento chirurgico di asportazione.
E’ responsabile l’oculista per:
– aver sottostimato le complicazioni legate all’intervento chirurgico nonostante l’elevata probabilità delle stesse;
– aver cagionato la lesione iatrogena corneale in occhio destro;
– aver eseguito una sutura sclerale anziché un ricoprimento congiuntivale, tecnica chirurgica più complicata, ma prevista e suggerita dalle linee guida e dalla recente letteratura scientifica;
– aver provocato la necessità di far ricorso a successivo intervento chirurgico riparatore di ricoprimento con patch corneo-sclerare;
– non aver informato la paziente della particolare complessità del caso e delle conseguenze, anche peggiorative, cui sarebbe incorsa sottoponendosi all’intervento chirurgico che le avrebbe consentito di scegliere anche di non sottoporsi all’intervento e di proseguire con una terapia medica.
Liquidato anche il danno non patrimoniale per lesione del consenso informato e, cioè, per la lesione del diritto all’autodeterminazione.
Trib. Napoli 24/9/2018 n. 8156
Responsabilità del chirurgo plastico: risarcimento del danno di € 17.295,60 per un intervento chirurgico di mastoplastica additiva correttamente eseguito ma non preceduto da adeguato consenso informato.
Liquidato il danno non patrimoniale per la lesione del diritto all’autodeterminazione.
App. Napoli 13/4/2017 n. 1703
Responsabilità del chirurgo: confermata la responsabilità del chirurgo e liquidati € 924.958,42 per una I.P. iatrogena differenziale del 20% con personalizzazione del risarcimento e liquidazione del danno patrimoniale.
La Corte di Appello rigetta l’appello della struttura sanitaria (Università degli Studi di Roma la Sapienza) ed accoglie in toto le tesi del danneggiato ed in particolare:
– dichiara inammissibile l’appello della struttura sanitaria avverso la sentenza non definitiva che ha statuito sulla competenza;
– rigetta il motivo di appello della struttura sanitaria fondato sulla prescrizione del diritto del danneggiato;
– rigetta il motivo di appello della struttura sanitaria in ordine all’an debeatur e fondato sulla mancanza di responsabilità del chirurgo e conferma il principio che il medico e la struttura, in caso di intervento chirurgico non preceduto da consenso informato, sono responsabili dei danni provocati anche se l’intervento è stato eseguito con tecnica corretta;
– rigetta i motivi di appello della struttura sanitaria in ordine al quantum debeatur e conferma la corretta liquidazione del danno iatrogeno differenziale, morale e patrimoniale;
– liquida al danneggiato i danni subiti dopo la pubblicazione della sentenza di primo grado.
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Trib. Napoli 22/10/2010 n. 10453
Responsabilità del chirurgo: risarcimento del danno di € 762.285,91 per una I.P. iatrogena differenziale del 20% con personalizzazione del risarcimento e liquidazione del danno patrimoniale.
E’ responsabile il chirurgo che:
– esegue, seppur con tecnica corretta, l’intervento chirurgico per il trattamento di una patologia (membrana di Ladd) rivelatisi frutto di una scelta non corretta in quanto basata su un’errata diagnosi;
– non informa il paziente dei rischi dell’intervento chirurgico.
Convegno 24/5/2003
Responsabilità medica e sanitaria e consenso informato: in caso di omessa informazione da parte del medico al paziente va liquidato il danno non patrimoniale per la lesione del diritto ad una compiuta informativa e all’autodeterminazione, distinto dal danno alla salute in quanto risarcibile autonomamente
L’avv. Michele Liguori è stato uno dei primi avvocati a sostenere – nel corso del convegno “Responsabilità professionale medica ad una svolta. Italia: Sentenza della Cassazione 11/9/2002 n. 30328. Francia: Legge n. 2002-303 del 4 marzo 2002. Due punti di riferimento per un ripensamento critico dell’attuale approccio alla malpractice” tenutosi il 24/5/2003 al Laguna Palace, in Venezia-Mestre – che la mancata informazione del paziente sui rischi del trattamento sanitario, oltre ad assumere rilievo al fine della realizzazione di una lesione, in sé autonomamente valutabile, in quanto è stato leso in modo grave un suo diritto tutelato dalla Costituzione: il diritto di autodeterminarsi liberamente in vista della disposizione della propria salute e del proprio corpo, alla stregua degli artt. 2, 3, 13 e 32 Cost., è rilevante (ed è questa la novità) per la liquidazione autonoma del danno non patrimoniale per la lesione del diritto ad una compiuta informativa e all’autodeterminazione in quanto costituisce conseguenza della lesione di un valore/interesse costituzionalmente protetto e ciò, quindi, a prescindere la lesione alla salute in concreto subita.
La Suprema Corte di Cassazione soltanto molti anni dopo tale convegno ha affermato per la prima volta che “l’informazione cui il medico è tenuto in vista dell’espressione del consenso del paziente vale anche, ove il consenso sia prestato, a determinare nel paziente l’accettazione di quel che di non gradito può avvenire, in una sorta di condivisione della stessa speranza del medico che tutto vada bene; e che non si verifichi quanto di male potrebbe capitare, perché inevitabile. Il paziente che sia stato messo in questa condizione – la quale integra un momento saliente della necessaria “alleanza terapeutica” col medico – accetta preventivamente l’esito sgradevole e, se questo si verifica, avrà anche una minore propensione ad incolpare il medico. Se tuttavia lo facesse, il medico non sarebbe tenuto a risarcirgli alcun danno sotto l’aspetto del difetto di informazione (salva la sua possibile responsabilità per avere, per qualunque ragione, mal diagnosticato o mal suggerito o male operato; ma si tratterebbe – come si è già chiarito – di un aspetto del tutto diverso, implicante una “colpa” collegata all’esecuzione della prestazione successiva). Ma se il paziente non sia stato convenientemente informato, quella condizione di spirito è inevitabilmente destinata a realizzarsi, ingenerando manifestazioni di turbamento di intensità ovviamente correlata alla gravità delle conseguente verificatesi e non prospettate come possibili. Ed è appunto questo il danno non patrimoniale che, nella prevalenza dei casi, costituisce l’effetto del mancato rispetto dell’obbligo di informare il paziente” (Cass. 9/2/2010 n. 2847; conf., successivamente, Cass. 30/9/2014 n. 20547; Cass. 19/9/2014 n. 19731; Cass. 6/6/2014 n. n. 12830; Cass. 11/12/2013 n. 27751; Cass. 20/8/2013 n. 19220; Cass. 16/5/2013 n. 11950; Cass. 31/1/2013 n. 2253; Cass. 29/11/2012 n. 21235; Cass. 27/11/2012 n. 20984; Cass. 28/7/2011 n. 16543; Cass. 13/7/2010 n. 16394; Cass. 10/2/2010 n. 3023).
La giurisprudenza di merito, successivamente, si è uniformata all’orientamento della giurisprudenza di legittimità ed in numerosi altri casi patrocinati dall’avv. Michele Liguori ha affermato che:
– “la mancata informazione concreta una lesione autonomamente valutabile del diritto del paziente di autodeterminarsi liberamente in vista della disposizione della propria salute e del proprio corpo, alla stregua degli artt. 2, 13 e 32 Cost.” (Trib. Napoli 10/7/2014 n. 10427, in www.ridare.it; conf. Trib. Napoli 26/2/2015 n. 2917; Trib. Napoli 10/10/2013 n. 11192);
– “tale consenso è talmente inderogabile che non assume alcuna rilevanza, al fine di escluderlo, il fatto che l’intervento absque pactis sia stato effettuato in modo tecnicamente corretto, per la semplice ragione che, a causa del totale deficit di informazione, il paziente non è posto in condizione di assentire al trattamento, consumandosi nei suoi confronti, comunque, una lesione di quella dignità che connota l’esistenza nei momenti cruciali della sofferenza fisica e/o psichica” (Trib. Napoli 4/10/2012 n. 10563);
– “l’obbligo informativo, che deve caratterizzare l’agire del medico…non viene in rilievo solo se la prestazione sanitaria sia caratterizzata da insuccesso e da conseguenze dannose…ciò che viene in rilievo…è l’autonomo diritto all’autodeterminazione del paziente, che è diverso e distinto dal diritto alla salute” (App. Napoli 11/1/2012 n. 34).
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Trib. Napoli 11/2/1998 n. 1317
Responsabilità medica e sanitaria, responsabilità del radioterapista per trattamento radioterapico (o radiante) e consenso informato: in caso di omessa informazione da parte del medico al paziente va liquidato il danno patrimoniale e non patrimoniale (biologico e morale) anche quando al sanitario non sia ascrivibile alcun altro profilo di responsabilità professionale
L’avv. Michele Liguori è stato uno dei primi avvocati a richiedere ed ottenere, in una causa da esso patrocinata, il risarcimento integrale del danno patrimoniale e non patrimoniale (biologico e morale) provocato da attività medica e sanitaria per la sola violazione del principio del consenso informato del malato ed in assenza di altra responsabilità professionale.
Il Tribunale di Napoli, infatti, nella causa patrocinata dall’avv. Michele Liguori ha accolto la domanda proposta da una paziente nei confronti di un Centro di radioterapia e del medico operatore che l’avevano sottoposta a trattamento radioterapico (o radiante) senza informarla dei rischi ed ha affermato che “sussiste la responsabilità del medico per violazione dell’obbligo di informazione anche quando non sia allo stesso medico ascrivibile alcun altro profilo di responsabilità professionale ed in tale caso va liquidato al paziente danneggiato la totalità del danno alla salute subito” (Trib. Napoli 11/2/1998 n. 1317, in Tagete, 1998, 4, 62 e in Giur. Napoletana, 1998, 5, 176; la decisone è stata confermata, sul punto, da App. Napoli 28/3/2001 n. 893).
Il Tribunale di Napoli con la stessa decisione ha liquidato alla danneggiata il danno patrimoniale e non patrimoniale (biologico e morale) per la sola violazione del principio del consenso informato della malata ed in assenza di altra responsabilità professionale.
Il principio, successivamente, è stato confermato da altri giudici di merito nelle seguenti ulteriori decisioni relative a cause patrocinate dall’avv. Michele Liguori:
– Trib. Napoli 13/11/2007 n. 10583;
– Trib. Napoli 6/4/2007 n. 3835;
– Trib. Napoli 15/4/2004 n. 4313;
– Trib. Napoli 30/1/2004 n. 1258.
La responsabilità del radioterapista per trattamento radioterapico (o radiante), successivamente, è stata affermata da altri giudici di merito nelle seguenti ulteriori decisioni relative a cause patrocinate dall’avv. Michele Liguori:
– Trib. Napoli 26/2/2015 n. 2917;
– App. Napoli 11/1/2012 n. 34
– App. Napoli 28/3/2001 n. 893.
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