App. Napoli 15/3/2017 n. 1199
Responsabilità del ginecologo e del chirurgo: liquidati in sede di riassunzione dalla Cassazione altri € 56.836,94 a titolo di danno da lucro cessante alla casalinga per una I.P. iatrogena del 15%.
Paziente affetta da cisti ovarica sinistra sottoposta ad intervento chirurgico di asportazione cisti ovarica sinistra per via laparoscopica.
La Corte di Appello:
– accoglie l’appello della danneggiata;
– conferma la responsabilità dei sanitari;
– gradua le responsabilità dei vari soggetti ai fini della ripartizione interna del peso del risarcimento;
– dichiara la responsabilità della struttura privata nella misura del 10%;
– dichiara la responsabilità del chirurgo operatore che nel corso dell’intervento ha provocato la lesione perforativa intestinale nella misura del 50%;
– dichiara la responsabilità del ginecologo che aveva assunto l’impegno di eseguire personalmente l’intervento lasciando, poi, che venisse eseguito da altro operatore;
– conferma la liquidazione del danno non patrimoniale effettuata nelle precedenti fasi di merito di complessive € 151.840,00, di cui € 130.840,00 alla lesa, ed € 21.000,00 al marito ed ai due figli;
– liquida in aggiunta a tali importi anche il danno da lucro cessante alla casalinga.
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App. Napoli 13/3/2017 n. 1138
Sinistro stradale: risarcimento del danno di € 132.062,71, di cui € 82.539,19 alla madre del macroleso ed € 49.523,52 ai tre germani.
La Corte di Appello accoglie il motivo di appello dei congiunti del macroleso che avevano visto rigettare in toto le loro domande, liquida il danno non patrimoniale (morale) ed afferma che tale danno da essi subito:
– prescinde dalla convivenza con il macroleso;
– può ritenersi presuntivamente provato dallo stretto legame di parentela e dalla gravità delle lesioni subite dal macroleso.
Trib. Napoli 3/2/2017 n. 1413
Responsabilità del neonatologo: risarcimento del danno di € 334.243,79, di cui € 263.825,69 alla lesa per una I.P. iatrogena differenziale del 18% con personalizzazione del risarcimento ed € 70.418,10 ai genitori.
E’ responsabile il neonatologo che in presenza di una neonata nata prematura alla 31^ settimana in evidente sofferenza e con un punteggio Apgar estremamente basso (3 ad un minuto e 5 a cinque minuti) non ha eseguito immediatamente:
– l’intubazione oro-tracheale;
– la caterizzazione della vena ombelicale;
che, invece, sono state eseguite con inescusabile ritardo soltanto un’ora dopo la nascita, all’arrivo presso altra struttura sanitaria.
Liquidati anche:
– il danno patrimoniale da perdita di chance lavorative;
– le spese di consulenza tecnica di parte redatta ante iudicium.
L’impresa di assicurazione va condannata a pagare direttamente i danneggiati, ex art. 1917, 2° comma, c.c., se l’assicurato ne fa domanda.
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App. Napoli 7/12/2016 n. 4333
Responsabilità del chirurgo: risarcimento del danno di € 73.668,51, di cui € 71.498,50 al leso per una I.P. iatrogena del 13% con personalizzazione del risarcimento ed € 2.170,01 alla madre.
La natura della responsabilità del medico non è cambiata dopo il decreto Balduzzi in quanto è sempre contrattuale.
Paziente affetto da unghia incarnita.
La Corte di Appello, accogliendo l’appello dei danneggiati, ritiene responsabile il chirurgo che ha sottoposto il paziente ad intervento chirurgico di onicectomia in quanto tutte le ipotesi ritenute maggiormente plausibili quali cause della necrosi e della successiva amputazione totale dell’alluce, rientrano nell’area di governo dell’operatore.
App. Roma 17/11/2016 n. 6923
Danni al trasportato: confermata la liquidazione di € 2.447.038,50, di cui € 2.073.938,50 al macroleso per una I.P. del 70% con personalizzazione del risarcimento e liquidazione del danno morale, € 180.500,00 alla moglie ed € 192.600,00 alla figlia.
25/10/2016: Danno parentale riconosciuto anche ai familiari non conviventi
25/10/2016: Danno parentale riconosciuto anche ai familiari non conviventi. Articolo in chiaro dell’avv. Michele Liguori sul seguente link: http://ridare.it/articoli/news/danno-parentale-riconosciuto-anche-ai-familiari-non-conviventi
- Pubblicato il Danni ai congiunti della vittima, News Legali
Trib. Napoli 7/7/2016 n. 8431
Sinistro stradale: risarcimento del danno di € 106.730,71, di cui € 94.535,15 al leso per una I.P. del 14% con personalizzazione del risarcimento ed € 12.195,56 ai due genitori.
E’ responsabile il conducente che non si ferma allo stop del semaforo rosso e non concede la precedenza al veicolo favorito.
E’ risarcibile il danno c.detto riflesso subito da congiunto della vittima anche nell’ipotesi di non eccessiva gravità delle menomazioni.
La prova del danno non patrimoniale subito da congiunto del leso è presuntiva ed è il debitore che ha l’onere di fornire la prova contraria idonea a vincere la presunzione della sofferenza interiore del congiunto e dello sconvolgimento esistenziale riverberante anche in drastiche, radicali e dolorose scelte di vita diverse.
Trib. Napoli 24/3/2016 n. 3851
Responsabilità del medico di Pronto Soccorso: risarcimento del danno di € 13.074,27 per una I.P. iatrogena psichica del 6% ed € 5.924.24 al coniuge.
E’ responsabile il medico di Pronto Soccorso per aver formulato un’errata diagnosi di ictus ischemico in fase acuta – anche in mancanza di un’errata terapia – se dalla stessa deriva al paziente un danno psichico.
E’ ragionevole ritenere che errori diagnostici possano compromettere, oltre la salute fisica, anche l’equilibrio psichico della persona, soprattutto se l’errore riguarda la diagnosi di malattie assai gravi.
L’intervento volontario adesivo dipendente è ammissibile anche se proposto al di fuori dei termini per la tempestiva costituzione in giudizio della parte convenuta.
E’ risarcibile il danno c.detto riflesso subito da congiunto della vittima anche nell’ipotesi di micropermanente.
Trib. Napoli 9/3/2016 n. 3072
Responsabilità del ginecologo: risarcimento del danno di € 3.887.526,76, di cui € 1.943.763,36 alla macrolesa per una I.P. iatrogena dell’85% con personalizzazione del risarcimento ed € 1.943.763,38 ai genitori.
E’ responsabile il ginecologo che assiste la partoriente durante la gestazione che:
– non rileva l’ipertensione gestazionale;
– non consente il suo tempestivo trattamento farmacologico ed igienico-dietetico associato ad assiduo monitoraggio clinico della gestante e strumentale del feto;
– non impedisce la pregiudizievole evoluzione nella preeclampsia.
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Trib. Napoli 15/2/2016 n. 1942
Responsabilità della struttura ospedaliera per infezione nosocomiale: risarcimento del danno di € 321.821,96, di cui € 215.596,88 al macroleso per una I.P. iatrogena del 20% con personalizzazione del risarcimento e liquidazione del danno patrimoniale al minore, € 82.723,08 ai genitori ed € 23.502,00 al germano.
La natura della responsabilità del medico dipendente o collaboratore della struttura sanitaria, pubblica o privata, non è cambiata dopo il decreto Balduzzi in quanto è sempre contrattuale anche se fondata sul contatto sociale
E’ responsabile la struttura ospedaliera per le infezioni plurime contratte (Staphilococcus Haemoliticus, Staphilococcus Epidermidis, Serratia Marcescens, Sternotrophomonas Maltophilia e Candida Albicans) contratte dal nascituro dopo la nascita e nel corso del ricovero.