Risarcimento di € 816.498,62 – morte per errore medico – errata diagnosi – inadeguata e tardiva gestione dell’aneurisma.
A cura dell’Avv. Vincenzo Liguori
Trib. Napoli 27/2/2024 n. 2340 – Responsabilità dei medici di Pronto Soccorso per aver scambiato la rottura di un aneurisma con una banale influenza ed aver provocato la morte del paziente.
Il paziente subiva la rottura “franca” dell’aneurisma dell’aorta addominale ma, recatosi in Pronto Soccorso, veniva sottoposto ad accertamenti i quali evidenziavano solo una discreta distensione gassosa di alcune anse del piccolo intestino centro-addominali, senza evidenti livelli idro-aerei né aria libera sottodiaframmatica.
I sanitari in servizio, pertanto, ottenuti gli esiti delle analisi, riferivano che il paziente avesse solo una banale influenza per la quale non vi era necessità di terapie né di ricovero, con consiglio di mangiare una banana per integrare il potassio, i cui valori erano risultati bassi.
Il paziente, pertanto, veniva sbrigativamente dimesso con una diagnosi di stipsi, febbre ed ECG negativo.
Successivamente, però, le condizioni cliniche del paziente peggioravano drasticamente.
La rottura “franca” dell’aneurisma dell’aorta addominale, oramai in atto da due giorni – e colpevolmente misconosciuta dai medici del Pronto Soccorso – costringeva il paziente a recarsi nuovamente presso la struttura sanitaria (questa volta in ambulanza), ove veniva ricoverato con diagnosi di Colica Addominale.
In tale occasione, il paziente presentava una grave condizione di shock, con colorito pallido, sudore, dolori addominali, addome gonfio, pressione di 70/40, frequenza cardiaca di 130 battiti al minuto ed in preda ad uno stato di agitazione psico-motoria.
I sanitari in servizio, dopo vani tentativi di reidratare l’organismo del paziente, disponevano eseguirsi un’ecografia all’addome ed un successivo intervento chirurgico di Laparotomia Esplorativa che evidenziava un’importante quantità ematica libera in addome, in parte coagulata (non recente) ed altra liquida, che originava da un Ematoma Retroperitoneale.
Il paziente, purtroppo, dopo l’intervento chirurgico decedeva a causa di una forte emorragia interna.
Il Tribunale:
– accoglie le tesi delle figlie del paziente;
– rigetta le tesi della struttura sanitaria;
– riconosce alle due figlie superstiti:
► il danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale;
► il danno da lucro cessante per i perduti contributi da parte del padre;
► il danno emergente per le spese dell’attività stragiudiziale svolta prima della causa;
– condanna la struttura sanitaria al risarcimento di tutti i danni subiti.
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Risarcimento di € 446.817,55 – morte per errore medico – parto gemellare – lesioni mortali al figlio neonato.
A cura dell’Avv. Vincenzo Liguori
Trib. Firenze 3/1/2024 n. 12 – responsabilità del ginecologo per l’errata gestione del parto.
La partoriente veniva ricoverata presso il Dipartimento Materno-Infantile – SOD Complessa di Ostetricia e Ginecologia della struttura sanitaria con diagnosi di “gravidanza gemellare”.
Ivi, la gestante dava alla luce due gemelli di sesso opposto, il primo a seguito di parto naturale e la seconda a seguito di un intervento di taglio cesareo in emergenza.
La piccola neonata, nata per seconda, nasceva con una grave sofferenza da asfissia perinatale cagionata dall’errata conduzione del parto, che determinava fin dalla nascita un’encefalopatia ipossica ischemica poi evoluta in grave paralisi cerebrale irreversibile, con conseguente immediata stabilizzazione delle menomazioni nella misura massima del 99% di I.P, sino al suo decesso.
Nel corso del giudizio è emersa la responsabilità del ginecologo e degli ostetrici presenti al parto per non aver correttamente gestito il parto e per non aver mai informato la partoriente dell’effettiva natura, portata e gravità del trattamento sanitario nonché degli eventuali rischi e/o complicanze e/o delle possibili alternative chirurgiche (parto cesareo fin dall’inizio), di talchè tali omissioni hanno leso il suo diritto di autodeterminarsi liberamente in vista della disposizione della propria salute e di quella di entrambi i feti.
È emerso, inoltre, che l’operatore e l’équipe medica, nel corso del trattamento sanitario:
– non optavano per l’intervento chirurgico di parto cesareo fin dall’inizio per entrambi i gemelli;
– non optavano quantomeno per l’intervento chirurgico di parto cesareo subito dopo la nascita del primo feto (in considerazione sia della diminuzione di scambio uteroplacentare di cui risentiva il secondo feto, sia della posizione obliqua-posteriore assunta da quest’ultimo, che non consentiva un parto vaginale);
– non monitoravano continuamente il secondo feto;
– non eseguivano un esame flussimetrico Doppler (che avrebbe potuto valutare la circolazione fetale ed il funzionamento della placenta);
– non erano in grado di prevenire ed evitare la sofferenza fetale acuta in atto;
– non erano in grado, per un maldestro errore diagnostico, di riconoscere e diagnosticare tempestivamente la sofferenza fetale acuta in atto;
– non si accorgevano, quindi, della sofferenza fetale acuta che si era determinata in capo al secondo feto;
– sottoponevano la gestante, con inescusabile ritardo, ad un tardivo intervento chirurgico di taglio cesareo allorché la grave sofferenza fetale acuta era già in atto ed aveva cagionato danni irreversibili al secondo feto.
È emerso, altresì, che l’operatore e l’équipe medica e chirurgica, inserivano in cartella clinica accertamenti e diagnosi mai effettuate sul secondo feto, manomettendo e falsificando la cartella clinica con l’inserimento di un tracciato relativo ad altro soggetto con cui avevano scambiato i battiti (seppur annotavano colposamente in cartella clinica che il tracciato CTG fosse attribuibile al secondo feto).
Il Tribunale:
– accoglie le tesi della madre danneggiata;
– rigetta le tesi della struttura sanitaria;
– riconosce il danno parentale ed il danno all’autodeterminazione terapeutica della madre, nonché il danno terminale-tanatologico subito dalla neonata in vita (e, cioè, nel corso del breve periodo di sopravvivenza);
– liquida al genitore superstite, sulla scorta delle vigenti tabelle di liquidazione del Tribunale di Milano:
► il danno biologico terminale patìto dalla neonata de cuius durante il periodo di sopravvivenza;
► il danno non patrimoniale per la perdita del congiunto;
► il danno da lesione dell’autodeterminazione della madre-partoriente, personalizzandolo al massimo ed andando ben oltre le previsioni tabellari (liquidazione extra tabellare);
► il danno emergente passato per le spese funeratizie sostenute.
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Risarcimento di € 127.546,98 per la morte del fratello, poi ridotto ad € 104.067,59 per il concorso colposo della vittima (pari al 20%).
A cura dell’Avv. Vincenzo Liguori
Trib. Napoli 7/6/2023 n. 5876: incidente mortale.
Collisione avvenuta tra un motociclista ed un autoveicolo che invadeva l’opposta corsia improvvisamente ed incautamente, senza segnalare la manovra e senza prima sincerarsi di non creare pericolo per gli altri utenti della strada, nonché senza rispettare il diritto di precedenza.
Il conducente della moto, deceduto dopo 16 giorni di coma, ha concorso all’evento con il suo comportamento di guida, percorrendo il tratto di via luogo del sinistro ad una velocità di 73 Km/h, di non poco superiore al limite consentito di 30 Km/h, in violazione quindi degli artt. 141 e 142 CdS.
Il Tribunale ha ritenuto che tale comportamento di guida della vittima, ancorché a fronte di quello ben più grave del conducente dell’autoveicolo, abbia concorso nel determinismo del sinistro nella misura del 20%.
Il Tribunale:
– accoglie le tesi della sorella superstite, danneggiata dalla morte del germano;
– rigetta le tesi della compagnia assicurativa;
– liquida alla sorella del defunto:
► il danno non patrimoniale per la perdita del rapporto parentale sulla scorta delle vigenti tabelle di liquidazione del Tribunale di Milano 2022;
► il danno non patrimoniale iure hereditatis per le lesioni subite dalla vittima nel breve periodo di sopravvivenza;
► il danno emergente passato per le spese funeratizie sostenute.
Risarcimento di € 614.590,01 per la nascita “indesiderata” del feto affetto da malformazioni e suo successivo decesso.
A cura dell’Avv. Vincenzo Liguori
Trib. Torre Annunziata 5/12/2022 n. 2722: responsabilità per errata interruzione di gravidanza, omessa diagnosi di malformazioni fetali e suo successivo decesso dopo 6 mesi di sopravvivenza.
La paziente, avvedutasi di essere incinta a seguito di una relazione adulterina, giunge volontariamente in ospedale al fine di sottoporsi ad aborto tramite intervento di interruzione della gravidanza. L’isterosuzione con raschiamento non sortisce gli effetti voluti per maltalento ed imperizia dei medici, i quali non si avvedono dell’errore commesso e, con diagnosi tardiva, costringono la gestante a proseguire una gravidanza espressamente non voluta.
Solo al momento della nascita vengono riscontrate delle gravissime malformazioni al feto (agenesia del corpo calloso), a causa delle quali la gestante è costretta ad iniziare un travagliato percorso di cure per tentare di salvare la piccola neonata la quale, tuttavia, muore dopo circa 6 mesi.
Il Tribunale:
– accoglie le tesi della gestante-madre danneggiata;
– rigetta le tesi della struttura sanitaria;
– condanna la struttura sanitaria al pagamento in favore della madre del risarcimento di tutti i danni subiti;
– liquida alla stessa:
► il danno da lesione dell’autodeterminazione, personalizzandolo al massimo ed andando ben oltre le previsioni tabellari (liquidazione extra tabellare);
► il danno non patrimoniale per la perdita del rapporto parentale, patito iure proprio per la successiva morte della neonata, sulla scorta delle vigenti tabelle di liquidazione del Tribunale di Milano.
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Risarcimento di € 372.105,84 per la morte del marito.
Trib. Napoli, ordinanza del 27/9/2022: responsabilità del chirurgo per lesione della parete intestinale e successivo decesso.
Paziente affetto da adenocarcinoma del retto prossimale, sottoposto ad intervento chirurgico videolaparoscopico di resezione del giunto retto-sigma ed asportazione del tumore, complicato da perforazione iatrogena della parete intestinale del colon con conseguente peritonite stercoracea (diagnosticata e trattata tardivamente) e successivo decesso.
Il Tribunale:
– accoglie le tesi della moglie del paziente defunto;
– rigetta le tesi della struttura sanitaria;
– condanna la struttura sanitaria al pagamento in favore della moglie del risarcimento di tutti i danni subiti;
– liquida:
► il danno non patrimoniale per la perdita del rapporto parentale, patito iure proprio, sulla scorta delle vigenti tabelle di liquidazione del Tribunale di Roma;
► il danno biologico terminale ed il danno morale catastrofale patiti dal paziente durante il periodo di sopravvivenza e trasmesso iure hereditatis alla moglie superstite.
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Risarcimento di € 841.720,65 per la morte del congiunto.
Trib. Velletri 8/7/2022 n. 1433: responsabilità del chirurgo per tardiva diagnosi ed infezione nosocomiale mortale.
Paziente affetto da ittero colestatico, ricoverato d’urgenza ma non sottoposto ai doverosi e tempestivi accertamenti strumentali, con conseguente tardivo ed errato intervento di CPRE complicato da perforazione duodenale ed infezione nosocomiale da contaminazione del campo operatorio che lo portavano al successivo decesso.
Il Tribunale:
– accoglie le tesi della moglie e dei due figli danneggiati;
– rigetta le tesi della struttura sanitaria;
– condanna la struttura sanitaria al pagamento in favore dei danneggiati del risarcimento di tutti i danni subiti;
– liquida:
► agli eredi del de cuius il danno non patrimoniale per la perdita del rapporto parentale, patito iure proprio, sulla scorta delle vigenti tabelle di liquidazione del Tribunale di Roma;
► il danno biologico terminale patito dal paziente per il breve periodo di sopravvivenza in ospedale e trasmesso iure hereditatis ai familiari superstiti.
Risarcimento di € 764.050,00 per la morte del congiunto, poi ridotto ad € 384.050 per il concorso colposo del defunto in ordine all’an debeatur.
Trib. Santa Maria Capua Vetere 17/5/2022 n. 1823: incidente mortale cagionato da veicolo non identificato.
Collisione autostradale avvenuta tra il motociclista (purtroppo deceduto sul colpo) ed un autoveicolo rimasto non identificato
Il Tribunale:
– accoglie le tesi dei familiari superstiti, danneggiati dalla morte del congiunto;
– rigetta le tesi della compagnia assicurativa;
– liquida ai familiari superstiti (genitori, fratello e nipote minorenne del centauro):
► il danno non patrimoniale per la perdita del rapporto parentale sulla scorta delle vigenti tabelle di liquidazione del Tribunale di Milano 2021;
► il danno emergente passato per le spese funeratizie sostenute;
► il danno emergente passato per i danni al motociclo.
Risarcimento di € 650.895,74 per la morte del figlio neonato.
Trib. Napoli 28/10/2021 n. 12870
Il Tribunale:
– accoglie le tesi dei genitori danneggiati;
– rigetta le tesi della struttura sanitaria;
– ritiene utilizzabile, a fondamento della decisione, la C.T.U. espletata in altro giudizio tra le stesse parti;
– ritiene che, quando l’illecito possa configurarsi come reato e per tale reato sia stabilita una prescrizione più lunga, al diritto al risarcimento si applichi il termine di prescrizione più lungo, ex art. 2974 c.c.;
– liquida ai genitori superstiti:
► il danno biologico, iure hereditatis, patìto dal neonato de cuius durante il periodo di sopravvivenza;
► danno non patrimoniale, iure proprio, per il decesso del congiunto sulla scorta delle vigenti tabelle di liquidazione del Tribunale di Milano 2021;
► il danno emergente passato per le spese funeratizie sostenute;
► il danno emergente passato per le spese stragiudiziali.
Risarcibilità del danno parentale ed applicazione “transitoria” della Tabella di Milano alla luce di Cass. 10579/2021
22/10/2021: Articolo dell’avv. Vincenzo Liguori al seguente link: https://ridare.it/articoli/news/risarcibilit-del-danno-parentale-ed-applicazione-transitoria-della-tabella-di-milano
- Pubblicato il Articoli, Danno da morte, Danno parentale, News Legali, Tabelle Milano 2021
Risarcimento di € 560.000 per lesioni subite dal nascituro e suo successivo decesso.
Transazione del 18/9/2019: responsabilità del chirurgo e del ginecologo.
Errata gestione del parto con grave depressione cardiorespiratoria per asfissia perinatale. Il neonato ha riportato un grave danno cerebrale alla nascita, in gran parte imputabile ai medici e, dopo un breve periodo di sopravvivenza, è deceduto.
L’impresa di assicurazione della struttura sanitaria accoglie le richieste della paziente danneggiata e del coniuge, riconosce la responsabilità del proprio assicurato e liquida ai genitori superstiti, in via stragiudiziale, a titolo di risarcimento dei danni subiti:
– il danno non patrimoniale per la perdita del rapporto parentale, patito iure proprio, sulla scorta delle vigenti tabelle di liquidazione del Tribunale di Milano;
– il danno biologico terminale patito dal neonato per il breve periodo di sopravvivenza e trasmesso iure hereditatis ai genitori.