Risarcimento di € 3.861.581,26 per un danno biologico del 100%.
A cura dell’Avv. Vincenzo Liguori
App. Bari 9/9/2020 n. 1539. Responsabilità del ginecologo: risarcimento del danno di € 3.861.581,26 per una I.P. del 100%, di cui € 2.890.040,56 alla macrolesa con personalizzazione del risarcimento, € 843.347,34 ai genitori ed € 128.193,36 alla germana.
La Corte di Appello:
– rigetta l’appello principale della struttura sanitaria;
– accoglie le tesi ed i motivi di appello incidentale della macrolesa e dei suoi congiunti;
– conferma la sussistenza del nesso causale tra trattamento sanitario e danno subito dalla macrolesa al momento della nascita quale tetraparesi con atassia, disartria, ritardo psicomotorio e difficoltà relazionali da encefalopatia ipossico ischemica e sofferenza metabolica ipoglicemia neonatale;
– conferma la responsabilità del ginecologo che ha assistito la partoriente durante il parto per i danni subiti dalla macrolesa al momento della nascita per aver operato senza uniformarsi alle corrette pratiche sanitarie del caso ed alle Linee Guida;
– precisa che alcuna rilevanza assume il disposto dell’art. 3, comma 1, D.L. 13 settembre 2012 n. 158 (cd. Decreto Balduzzi) in quanto la natura della responsabilità del medico dipendente o collaboratore della struttura sanitaria, pubblica o privata, non è cambiata ed è sempre contrattuale anche se fondata sul contatto sociale;
– precisa che alcuna rilevanza assume il disposto dell’art. 7 L. 8 marzo 2017 n. 24 (cd. Legge Gelli-Bianco) in quanto trattasi di norma non retroattiva;
– liquida alla macrolesa:
► il danno non patrimoniale mediante le tabelle di liquidazione del Tribunale di Milano e la massima personalizzazione del risarcimento;
► il danno da lucro cessante futuro;
► il danno emergente futuro;
– liquida ai congiunti della macrolesa:
► il danno non patrimoniale (morale) per le gravi lesioni subite dalla macrolesa mediante le tabelle di liquidazione del Tribunale di Milano;
► il danno emergente passato;
– liquida complessivamente alla macrolesa un importo circa tre volte maggiore rispetto a quello liquidato dal giudice di primo grado.
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Risarcimento di € 3.770.141,00 per un danno biologico del 70%.
A cura dell’Avv. Vincenzo Liguori
Trib. Napoli 8/4/2019 n. 3740 Responsabilità del ginecologo: risarcimento del danno di € 3.770.141,00 di cui € 2.966.199,00 al macroleso per una I.P. iatrogena del 70% con personalizzazione del risarcimento, € 268.498,00 al padre, € 277.450,00 alla madre, € 128.997,00 al germano ed € 128.997,00 alla germana.
La natura della responsabilità del medico dipendente o collaboratore della struttura sanitaria, pubblica o privata, non è cambiata dopo il decreto Balduzzi in quanto è sempre contrattuale anche se fondata sul contatto sociale.
L’art. 7 Legge Gelli-Bianco – che al comma 3 ha previsto che l’esercente la professione sanitaria che presti la propria opera all’interno di una struttura sanitaria risponde del proprio operato ai sensi dell’art. 2043 cod. civ. – non è retroattivo.
Paziente III gravida, III para, alla 32^ settimana + 4 giorni di gestazione, ricoverata per rottura delle acque in pretermine con feto in presentazione cefalica.
E’ responsabile il ginecologo che – seppur pratica alla partoriente la visita ginecologica e le somministra una fiala di Bentelan e vasosuprina al fine di posticipare il parto per il tempo necessario a instaurare una terapia per la profilassi delle complicanze più temute nel neonato pretermine – non applica il menagement previsto dalle linee guida per la minaccia di parto pretermine con Rottura Prematura delle Membrane che consiste in:
– esame con speculum sterile per la valutazione della cervice uterina ed eventuale perdita di liquido dalla vagina;
– valutazione del Ph vaginale e prelievo colturale del secreto cervico-vaginale (prima e dopo la somministrazione di antibiotico);
– valutazione ecografica per controllare l’epoca gestazionale, identificare la parte presentata e quantificare il volume di liquido amniotico. Profilo biofisico fetale e velocimetria Doppler materno-fetale ogni 47 ore;
– monitoraggio continuo della frequenza cardiaca fetale;
– monitoraggio della gestante per ogni segno di travaglio, infezione o rischio fetale, se l’epoca fetale risulta inferiore alla 34^ settimana e non sussistono altre indicazioni materno-fetali all’espletamento del parto;
– profilassi betametasone (somministrazione da 12 mg/24 ore per 2 giorni) per la maturazione polmonare;
– antibioticoterapia da iniziare entro 24 ore con antibiotico ad ampio spettro;
– accurato colloquio con in genitori in relazione alla scelta della via di espletamento del parto.
Liquidati al leso:
– il danno non patrimoniale;
– il danno patrimoniale da lucro cessante futuro;
– il danno emergente futuro per le necessarie spese di assistenza.
Liquidati ai congiunti del leso (genitori e germani):
– il danno non patrimoniale;
– il danno emergente passato per le spese sanitarie.
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Risarcimento di € 3.626.636,50 per un danno biologico del 91%.
A cura dell’Avv. Vincenzo Liguori
App. Napoli 26/6/2018 n. 3165. Sinistro stradale: risarcimento del danno di € 3.626.636,50, di cui € 3.198.527,06 al macroleso per una I.P. del 91% con personalizzazione del risarcimento, € 215.089,14 al padre ed € 213.020,30 alla madre, importi poi ridotti sia per l’indennità percepita dalla vittima a titolo di accompagnamento, sia per il suo concorso colposo.
La Corte di Appello accoglie i motivi di appello del leso e dei suoi congiunti che avevano visto rigettare in toto le loro domande e liquida:
– il danno non patrimoniale al macroleso;
– il danno emergente passato e futuro al macroleso;
– il danno da lucro cessante passato e futuro al macroleso;
– il danno non patrimoniale (morale) ai congiunti del macroleso per le gravi lesioni da quest’ultimo subite;
– le spese di consulenza tecnica di parte redatte ante iudicium.
La domanda dell’impresa di assicurazione di contenere la limitazione dell’obbligazione debitoria nei limiti del massimale di polizza è un’eccezione in senso improprio con la conseguenza che la questione del limite del massimale può essere rilevata anche d’ufficio dal Giudice.
L’irrituale produzione della polizza di assicurazione preclude:
– alla parte la possibilità di utilizzare il documento come fonte di prova;
– al Giudice di esaminarlo.
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Risarcimento di € 3.227.335,73 per un danno biologico del 100%.
A cura dell’Avv. Vincenzo Liguori
App. Napoli 2/9/2020 n. 2980. Responsabilità del ginecologo: liquidati € 3.227.335,73 al macroleso per una I.P. iatrogena del 100% con personalizzazione del risarcimento.
La Corte di Appello adita in sede di rinvio:
– rileva il giudicato sulle somme liquidate al macroleso nella precedente fase di merito per danno non patrimoniale, personalizzazione del risarcimento e danno emergente;
– ricalcola il danno da lucro cessante passato e futuro e liquida al macroleso € 827.813,76.
Risarcimento di € 3.141.261,53 per un danno biologico del 100%.
A cura dell’Avv. Vincenzo Liguori
Trib. Napoli 27/4/2021 n. 3976. Responsabilità del ginecologo: risarcimento del danno di € 3.141.261,53 per una I.P. del 100%, di cui € 2.459.953,29 al macroleso ed € 681.308,24 ai genitori.
Paziente I gravida.
Il Tribunale:
– accoglie le tesi del macroleso e dei suoi genitori;
– rigetta le tesi del ginecologo, della struttura sanitaria e delle imprese di assicurazione;
– ritiene che il ginecologo è responsabile per il danno emorragico intrapartum subito dal feto per:
► omesso monitoraggio delle condizioni del feto;
► omessa verifica del benessere del feto;
► omessa diagnosi tempestiva di sofferenza fetale acuta;
► tardivo intervento chirurgico di taglio cesareo, eseguito allorché la grave e prolungata sofferenza fetale acuta era in atto da troppo tempo ed aveva già cagionato danni irreversibili al feto;
– liquida al macroleso:
► il danno non patrimoniale;
► il danno patrimoniale da lucro cessante futuro;
► il danno emergente futuro per le necessarie spese di assistenza;
– liquida ai genitori del macroleso:
► il danno non patrimoniale;
► il danno emergente passato per le spese sanitarie e di assistenza.
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Risarcimento di € 432.379,69 per un danno biologico del 45%, poi ridotto ad € 260.642,92 per il concorso colposo della danneggiata in ordine all’an debeatur.
Trib. Barcellona Pozzo di Gotto 14/10/2022 n. 1213: incidente cagionato da insidia stradale configurante un pericolo occulto.
Caduta dal velocipede causata dalla presenza di una sconnessione stradale non segnalata, non manutenuta e non rimossa dall’Ente custode, occultata e non visibile poichè ricoperta da detriti sabbiosi di colore simile al manto stradale.
La danneggiata, cadendo dalla bicicletta, riporta un trauma poli-fratturativo al volto e al polso con conseguente grave danno all’integrità psico-fisica.
Il Tribunale:
– accoglie le tesi della danneggiata;
– rigetta le tesi della compagnia assicurativa e del Comune;
– attribuisce una corresponsabilità alla danneggiata nella causazione dell’evento pari al 40%;
– liquida alla danneggiata:
► il danno non patrimoniale conseguente alla lesione della salute (comprensivo del danno alla vita di relazione e del danno morale) sulla scorta delle tabelle del Tribunale di Milano;
► il danno emergente passato per le spese sostenute.
Risarcimento di € 764.050,00 per la morte del congiunto, poi ridotto ad € 384.050 per il concorso colposo del defunto in ordine all’an debeatur.
Trib. Santa Maria Capua Vetere 17/5/2022 n. 1823: incidente mortale cagionato da veicolo non identificato.
Collisione autostradale avvenuta tra il motociclista (purtroppo deceduto sul colpo) ed un autoveicolo rimasto non identificato
Il Tribunale:
– accoglie le tesi dei familiari superstiti, danneggiati dalla morte del congiunto;
– rigetta le tesi della compagnia assicurativa;
– liquida ai familiari superstiti (genitori, fratello e nipote minorenne del centauro):
► il danno non patrimoniale per la perdita del rapporto parentale sulla scorta delle vigenti tabelle di liquidazione del Tribunale di Milano 2021;
► il danno emergente passato per le spese funeratizie sostenute;
► il danno emergente passato per i danni al motociclo.
Risarcimento di € 58.362,57 per una I.P. iatrogena del 16%.
Trib. Napoli 16/5/2022 n. 6746: responsabilità del chirurgo.
Errato intervento di colpoisterectomia ed annessiectomia bilaterale complicato dalla lesione iatrogena dell’arteria ipogastrica destra, della vena iliaca comune di destra e della vena iliaca interna destra con conseguente shock emorragico.
Il Tribunale:
– accoglie le tesi della paziente danneggiata;
– rigetta le tesi della struttura sanitaria;
– condanna la struttura sanitaria al risarcimento dei danni subiti a causa dell’errato intervento chirurgico;
– liquida in favore della danneggiata il risarcimento:
► del danno non patrimoniale (comprensivo del danno biologico e del danno morale);
► del danno patrimoniale (emergente) passato per le spese di cura sostenute.
Risarcimento di € 36.136,48 per una I.P. iatrogena del 8% con personalizzazione.
Trib. S. M. Capua Vetere 21/2/2022 n. 796: responsabilità del chirurgo.
Il Tribunale:
– accoglie le tesi del danneggiato;
– rigetta le tesi dell’operatore e della struttura sanitaria;
– condanna la struttura sanitaria al risarcimento dei danni subiti a causa dell’errato intervento chirurgico di ernioplastica inguinale bilaterale secondo Trabucco;
– liquida in favore del danneggiato il risarcimento:
► del danno non patrimoniale (comprensivo del danno morale e della maggiorazione a titolo di personalizzazione);
► del danno patrimoniale (emergente) passato e futuro per le spese di cura già sostenute e per quelle ancora da sostenersi.
Risarcimento di € 97.582,00 per una I.P. iatrogena del 18%.
Trib. Torre Annunziata 8/11/2021 n. 3513: responsabilità per tardivo trattamento di infezione nosocomiale.
Paziente sottoposto ad intervento di ernioplastica a seguito del quale contraeva un sieroma, tardivamente drenato dai sanitari ed evoluto in ascesso, con successivo necessario intervento riparatore demolitivo.
Il Tribunale:
– accoglie le tesi del danneggiato;
– rigetta le tesi della struttura sanitaria;
– ritiene che la struttura ospedaliera è responsabile per il tardivo trattamento della patologia infettiva;
– riconosce il danno all’integrità psicofisica subìto dalla vittima;
– condanna la struttura sanitaria al pagamento in favore del danneggiato del risarcimento dei danni tutti subiti, patrimoniali e non patrimoniali;
– liquida in favore del danneggiato:
► il danno non patrimoniale (comprensivo del danno alla vita di relazione e del danno morale) sulla scorta delle tabelle del Tribunale di Milano;
► il danno patrimoniale (emergente) futuro per le spese di cura da sostenersi.