Risarcimento di € 650.895,74 per la morte del figlio neonato.
Trib. Napoli 28/10/2021 n. 12870
Il Tribunale:
– accoglie le tesi dei genitori danneggiati;
– rigetta le tesi della struttura sanitaria;
– ritiene utilizzabile, a fondamento della decisione, la C.T.U. espletata in altro giudizio tra le stesse parti;
– ritiene che, quando l’illecito possa configurarsi come reato e per tale reato sia stabilita una prescrizione più lunga, al diritto al risarcimento si applichi il termine di prescrizione più lungo, ex art. 2974 c.c.;
– liquida ai genitori superstiti:
► il danno biologico, iure hereditatis, patìto dal neonato de cuius durante il periodo di sopravvivenza;
► danno non patrimoniale, iure proprio, per il decesso del congiunto sulla scorta delle vigenti tabelle di liquidazione del Tribunale di Milano 2021;
► il danno emergente passato per le spese funeratizie sostenute;
► il danno emergente passato per le spese stragiudiziali.
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Risarcimento di € 52.674,21 per una I.P. del 13% con personalizzazione.
Trib. Napoli 25/10/2021 n. 8727
Il Tribunale:
– accoglie le tesi del danneggiato;
– rigetta le tesi dell’impresa di assicurazione;
– ritiene che l’esclusiva responsabilità del sinistro vada attribuita al conducente del veicolo tamponante, non operando, in ipotesi di collisione con il veicolo che precede, la presunzione di cui all’art. 2054, comma 2, c.c.;
– condanna l’impresa di assicurazione ed il responsabile civile:
► al pagamento in favore del danneggiato del danno emergente passato e futuro (per le spese di cura sostenute e da sostenersi);
► al pagamento in favore del danneggiato del danno non patrimoniale (comprensivo del danno morale e dell’aumento in percentuale a titolo di personalizzazione del risarcimento) sulla scorta delle tabelle del Tribunale di Milano 2021;
► al pagamento dei danni riportati al motoveicolo.
Risarcimento di € 100.401,48 per una I.P. del 19%.
Trib. Torre Annunziata 11/10/2021 n. 1999
Il Tribunale:
– accoglie le tesi del danneggiato e dell’interventore;
– rigetta le tesi dell’impresa di assicurazione;
– ritiene che l’esclusiva responsabilità del sinistro vada attribuita al conducente del veicolo che opera manovra di conversione senza aver preventivamente ispezionato le aree antistanti la carreggiata, invadendo la semicarreggiata opposta;
– condanna l’impresa di assicurazione ed il responsabile civile:
► al pagamento in favore del danneggiato del danno emergente passato e futuro (per le spese di cura sostenute e da sostenersi);
► al pagamento in favore del danneggiato del danno non patrimoniale (comprensivo del danno morale) sulla scorta delle tabelle del Tribunale di Milano 2021;
► al pagamento in favore dell’interveniente, consorte del danneggiato, del danno non patrimoniale patito a causa delle lesioni riportate dal congiunto, liquidato equitativamente nella misura di 1/3 rispetto al danno morale subito dalla vittima primaria.
Risarcimento di € 59.604,10 per una I.P. del 13% con massima personalizzazione, poi ridotto della metà per il concorso colposo del danneggiato in ordine all’an debeatur.
Trib. Torre Annunziata 14/10/2021 n. 2016
Il Tribunale:
– accoglie le tesi del danneggiato;
– rigetta le tesi dell’impresa di assicurazione;
– ritiene che la responsabilità del sinistro vada attribuita in pari quota ad entrambi i conducenti per il concorrente mancato rispetto dei segnali di stop in fase di attraversamento di un incrocio;
– liquida al danneggiato:
► il danno non patrimoniale (comprensivo del danno morale) mediante le tabelle di liquidazione del Tribunale di Milano 2021, applicando l’aumento massimo a titolo di personalizzazione (45%) per la peculiare incidenza delle menomazioni sulle attività sportive espletate prima del sinistro ed oggi precluse;
► il danno emergente passato per le spese di cura sostenute.
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App. Napoli 8/1/2021 n. 17
Responsabilità del medico di Pronto Soccorso e morte del paziente: risarcimento del danno di € 723.895,35 alla moglie della vittima con personalizzazione del risarcimento.
La Corte di Appello:
– conferma la liquidazione di € 358.684,90 per:
► danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale;
► danno emergente per spese funerarie;
► danno non patrimoniale terminale per tre giorni di sopravvivenza della vittima;
– ridetermina il danno da lucro cessante, passato e futuro, per i perduti contributi da parte del congiunto;
– liquida per tale danno da lucro cessante, passato e futuro, € 365.210,45.
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Lucro cessante da anticipata cessazione del rapporto di locazione commerciale: al locatore spetta il risarcimento dei canoni non percepiti
30/6/2020: Articolo dell’avv. Vincenzo Liguori al seguente link: http://ridare.it/articoli/giurisprudenza-commentata/lucro-cessante-da-anticipata-cessazione-del-rapporto-di-locazione
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Cass. 12/9/2019 n. 22741
Sinistro stradale: la Suprema Corte di Cassazione accoglie le tesi ed il ricorso del danneggiato ed afferma i seguenti principi di diritto:
– in caso di danno alla capacità lavorativa specifica al danneggiato spetta la liquidazione del danno da lucro cessante passato e futuro;
– il danno da lucro cessante passato è quello che si è già verificato dall’evento al momento della decisione e dev’essere accertato, anche con criterio probabilistico, ricostruendo i redditi definitivamente perduti dal danneggiato perché, senza l’evento di danno, sarebbero stati acquisiti;
– il danno da lucro cessante futuro è quello che si verificherà dalla data della decisione e dev’essere accertato capitalizzando i redditi futuri che il danneggiato presumibilmente perderà vivendo ancora, in base a un coefficiente corrispondente all’età dello stesso al momento in cui si compie l’operazione di capitalizzazione;
– al fine della liquidazione del danno da lucro cessante futuro non possono utilizzarsi i coefficienti di capitalizzazione di cui al R.D. 9/10/1922 n. 1403 in quanto:
a. sono stati calcolati sulla base di tavole di mortalità ricavate dal censimento della popolazione italiana del 1911;
b. presuppongono una rendita di capitale del 4,5%;
– sempre al fine della liquidazione del danno da lucro cessante futuro è necessario:
a. aggiornare i coefficienti in ragione della maggiore aspettativa di vita;
b. diminuire la riduzione correlata al tasso di rendimento del denaro che decurta l’anticipata capitalizzazione.
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Risarcimento di € 137.000 per un danno biologico del 18%.
Transazione del 24/6/2019: tutela del terzo trasportato.
Centauro perde il controllo del motoveicolo provocando lesioni al passeggero che viaggiava con lui.
Il trasportato, vittima dell’incidente, riporta un esteso trauma pluri-fratturativo al volto con necessità di assistenza continua da parte dei familiari per l’intero periodo di convalescenza.
L’impresa di assicurazione del vettore accoglie le richieste dei danneggiati e liquida in via stragiudiziale:
– al danneggiato principale il danno non patrimoniale (comprensivo del danno morale e della maggiorazione a titolo di personalizzazione del danno alla salute) mediante le tabelle di liquidazione del Tribunale di Milano 2021, applicando l’aumento massimo a titolo di personalizzazione per la peculiare incidenza delle menomazioni sulle attività peculiari prima espletate dal danneggiato ed ora in parte precluse;
– al danneggiato secondario, padre convivente della vittima principale, il danno patrimoniale patito a causa delle perdute chance lavorative.
Trib. Napoli 14/6/2019 n. 6150
Sinistro stradale: risarcimento del danno di € 2.677.436,37, di cui € 1.971.456,37 al macroleso per una I.P. dell’87% con personalizzazione massima del risarcimento, € 352.990,00 alla moglie ed € 352.990,00 al figlio.
E’ responsabile il conducente del veicolo che opera manovra di conversione a sinistra, invade la semicarreggiata opposta e non concede la precedenza al motoveicolo favorito che proviene dall’opposto senso di marcia.
Liquidati al leso:
– il danno non patrimoniale;
– il danno patrimoniale da lucro cessante passato;
– il danno patrimoniale da lucro cessante futuro;
– il danno emergente passato;
– il danno emergente futuro per le necessarie spese di assistenza.
Liquidati ai congiunti del leso (moglie e figlio) il danno non patrimoniale.
Cass. 6/3/2019 n. 6449
Responsabilità del chirurgo: confermata la liquidazione di € 924.958,42 effettuata dai giudici di merito (Trib. Napoli 22/10/2010 n. 10453 e App. Napoli 13/4/2017 n. 1703) per una I.P. iatrogena differenziale del 20% con personalizzazione del risarcimento e liquidazione del danno patrimoniale.
La Suprema Corte di Cassazione accoglie le tesi del danneggiato, respinge il ricorso della responsabile civile e:
– dichiara inammissibile ed infondato il motivo di ricorso – fondato sull’errata applicazione delle regole sul consenso informato, applicando retroattivamente le norme di cui agli artt. 1, 2° comma, lettera c), L. n. 281/1998 e 5 L. n. 145/2001 che non erano vigenti all’epoca del trattamento sanitario – in quanto la necessità del consenso informato si desume dai principi generali;
– dichiara inammissibile il motivo di ricorso – fondato sulla presenza della prova del consenso informato – in quanto la valutazione del giudice di merito in ordine all’insufficienza della deposizione testimoniale è sottratta al sindacato di legittimità;
– liquida in favore del difensore del danneggiato il danno da responsabilità aggravata.
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