Trib. Roma 21/6/2021 n. 10813
Infortunio mortale sul lavoro: risarcimento del danno di € 334.241,51 al padre della vittima.
Il Tribunale:
– accoglie le tesi del danneggiato;
– rigetta le tesi del datore di lavoro e del direttore dei lavori;
– ritiene che l’accertamento della penale responsabilità del direttore dei lavori per la morte del lavoratore caduto da un impalcatura e la sua condanna generica, in solido con il datore di lavoro responsabile civile, al risarcimento in favore delle costituite parti civili è vincolante per il giudice civile anche se successivamente il reato è stato dichiarato prescritto;
– ritiene che non sussiste il concorso colposo del lavoratore in quanto il suo comportamento colposo, ancorché autonomamente intrapreso, non è tale da integrare gli estremi del rischio elettivo e degrada a mera occasione del sinistro;
– ritiene insufficiente l’importo di € 75.000,00 liquidato in sede penale a titolo di provvisionale e pagato dal datore di lavoro responsabile civile;
– liquida:
► il danno da perdita del rapporto parentale sulla scorta delle vigenti tabelle di liquidazione del Tribunale di Roma;
► il danno emergente passato per la parcella stragiudiziale del difensore.
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Trib. Napoli 22/10/2019
Infortunio sul lavoro: il Tribunale accoglie le tesi del lavoratore-danneggiato, rigetta quelle dell’INAIL e ritiene che:
– il requisito della “occasione di lavoro” implica la rilevanza di ogni esposizione a rischio, assumendo il lavoro il ruolo di fattore occasionale del rischio stesso;
– per l’indennizzabilità dell’infortunio in itinere deve sussistere la specifica condizione – qualora il lavoratore utilizzi un mezzo di trasporto privato, anziché pubblico – che l’uso del primo sia realmente necessitato;
– l’uso del mezzo di trasporto privato (motociclo) da parte del lavoratore rappresentava, nel caso esaminato, certamente una “necessità relativa”, non in ragione di una maggiore convenienza o di un minor disagio, ma per l’assenza di mezzi pubblici idonei a coprire il percorso casa-lavoro con orari di percorrenza compatibili rispetto a quelli lavorativi ed alle pre-esistenti condizioni di salute del lavoratore.
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App. Roma 4/9/2019 n. 5349
Infortunio mortale sul lavoro: confermata la liquidazione di € 749.137,05 effettuata dal giudice di primo grado (Trib. Roma 5/6/2014 n. 12346), di cui € 381.201,66 alla moglie ed € 367.935,39 al figlio della vittima.
La Corte di Appello:
– accoglie le tesi dei danneggiati e respinge l’appello proposto nei loro confronti dal direttore dei lavori e dal datore di lavoro;
– conferma in toto la sentenza impugnata in punto di responsabilità del datore di lavoro e del direttore dei lavori per la morte del lavoratore caduto da un’impalcatura;
– afferma che per dichiarare il concorso colposo del lavoratore deceduto occorre la prova di un suo comportamento abnorme;
– conferma in toto la sentenza impugnata in punto di quantum debeatur ed afferma che il fattore “convivenza” va inteso in senso reale e non formale ai fini del risarcimento del danno non patrimoniale ai familiari del lavoratore deceduto.
La Corte di Appello:
– accerta e dichiara la mala gestio in senso proprio dell’impresa di assicurazione della R.C.;
– condanna l’impresa di assicurazione della R.C. a tenere indenne l’assicurato di tutte le poste di danno liquidate ai danneggiati anche quelle eccedenti il massimale di polizza.
Trib. Roma 5/6/2014 n. 12346
Infortunio mortale sul lavoro: risarcimento del danno di € 749.137,05, di cui € 381.201,66 alla moglie ed € 367.935,39 al figlio della vittima.
L’accertamento della penale responsabilità del direttore dei lavori per la morte del lavoratore caduto da un impalcatura e la sua condanna generica, in solido con il datore di lavoro responsabile civile, al risarcimento in favore delle costituite parti civili è vincolante per il giudice civile anche se successivamente il reato è stato dichiarato prescritto.