Risarcimento di € 446.817,55 – morte per errore medico – parto gemellare – lesioni mortali al figlio neonato.
A cura dell’Avv. Vincenzo Liguori
Trib. Firenze 3/1/2024 n. 12 – responsabilità del ginecologo per l’errata gestione del parto.
La partoriente veniva ricoverata presso il Dipartimento Materno-Infantile – SOD Complessa di Ostetricia e Ginecologia della struttura sanitaria con diagnosi di “gravidanza gemellare”.
Ivi, la gestante dava alla luce due gemelli di sesso opposto, il primo a seguito di parto naturale e la seconda a seguito di un intervento di taglio cesareo in emergenza.
La piccola neonata, nata per seconda, nasceva con una grave sofferenza da asfissia perinatale cagionata dall’errata conduzione del parto, che determinava fin dalla nascita un’encefalopatia ipossica ischemica poi evoluta in grave paralisi cerebrale irreversibile, con conseguente immediata stabilizzazione delle menomazioni nella misura massima del 99% di I.P, sino al suo decesso.
Nel corso del giudizio è emersa la responsabilità del ginecologo e degli ostetrici presenti al parto per non aver correttamente gestito il parto e per non aver mai informato la partoriente dell’effettiva natura, portata e gravità del trattamento sanitario nonché degli eventuali rischi e/o complicanze e/o delle possibili alternative chirurgiche (parto cesareo fin dall’inizio), di talchè tali omissioni hanno leso il suo diritto di autodeterminarsi liberamente in vista della disposizione della propria salute e di quella di entrambi i feti.
È emerso, inoltre, che l’operatore e l’équipe medica, nel corso del trattamento sanitario:
– non optavano per l’intervento chirurgico di parto cesareo fin dall’inizio per entrambi i gemelli;
– non optavano quantomeno per l’intervento chirurgico di parto cesareo subito dopo la nascita del primo feto (in considerazione sia della diminuzione di scambio uteroplacentare di cui risentiva il secondo feto, sia della posizione obliqua-posteriore assunta da quest’ultimo, che non consentiva un parto vaginale);
– non monitoravano continuamente il secondo feto;
– non eseguivano un esame flussimetrico Doppler (che avrebbe potuto valutare la circolazione fetale ed il funzionamento della placenta);
– non erano in grado di prevenire ed evitare la sofferenza fetale acuta in atto;
– non erano in grado, per un maldestro errore diagnostico, di riconoscere e diagnosticare tempestivamente la sofferenza fetale acuta in atto;
– non si accorgevano, quindi, della sofferenza fetale acuta che si era determinata in capo al secondo feto;
– sottoponevano la gestante, con inescusabile ritardo, ad un tardivo intervento chirurgico di taglio cesareo allorché la grave sofferenza fetale acuta era già in atto ed aveva cagionato danni irreversibili al secondo feto.
È emerso, altresì, che l’operatore e l’équipe medica e chirurgica, inserivano in cartella clinica accertamenti e diagnosi mai effettuate sul secondo feto, manomettendo e falsificando la cartella clinica con l’inserimento di un tracciato relativo ad altro soggetto con cui avevano scambiato i battiti (seppur annotavano colposamente in cartella clinica che il tracciato CTG fosse attribuibile al secondo feto).
Il Tribunale:
– accoglie le tesi della madre danneggiata;
– rigetta le tesi della struttura sanitaria;
– riconosce il danno parentale ed il danno all’autodeterminazione terapeutica della madre, nonché il danno terminale-tanatologico subito dalla neonata in vita (e, cioè, nel corso del breve periodo di sopravvivenza);
– liquida al genitore superstite, sulla scorta delle vigenti tabelle di liquidazione del Tribunale di Milano:
► il danno biologico terminale patìto dalla neonata de cuius durante il periodo di sopravvivenza;
► il danno non patrimoniale per la perdita del congiunto;
► il danno da lesione dell’autodeterminazione della madre-partoriente, personalizzandolo al massimo ed andando ben oltre le previsioni tabellari (liquidazione extra tabellare);
► il danno emergente passato per le spese funeratizie sostenute.
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Risarcimento di € 1.159.550,40 – morte per errore medico – mancata prevenzione della recidiva di ischemia.
A cura dell’Avv. Vincenzo Liguori
Trib. Napoli 22/11/2023 n. 8047: responsabilità per omessa prevenzione della recidiva di attacco ischemico transitorio (TIA) e decesso del paziente.
Il paziente subiva un attacco ischemico transitorio (TIA) che lo aveva portato a manifestare cefalea, stato confusionale e blocco della parola; lo stesso giorno, pertanto, il paziente si ricoverava presso la struttura sanitaria con diagnosi di accettazione di “cefalea nucale, profusa sudorazione”.
Il paziente, nel corso del ricovero, lamentava altresì disturbi neurologici (afasia) e disfagia, per i quali veniva sottoposto ad esame TAC cranio che non evidenziava alterazioni.
Il paziente, soltanto nel tardo pomeriggio, veniva sottoposto ad ecocardiogramma transtoracico e transesofageo che evidenziava un versamento pericardico per il quale si rendeva necessario un immediato intervento chirurgico di pericardiocentesi.
Tuttavia, successivamente, altri medici in servizio presso l’ospedale ritenevano che l’intervento chirurgico di pericardiocentesi non fosse né necessario né utile, limitandosi dunque a somministrare al paziente un trattamento farmacologico.
Nel corso dell’intera notte le condizioni cliniche del paziente peggioravano sempre più.
Veniva, pertanto, allertato il personale medico in servizio che, però, si limitava a mantenere sostanzialmente invariata la terapia farmacologica in somministrazione.
Lo sventurato paziente, dopo poche ore, subiva una recidiva di attacco ischemico transitorio (TIA) e, successivamente, decedeva per arresto cardio-respiratorio.
Il personale medico in servizio, infatti, nel corso del trattamento sanitario, del tutto erroneamente ed inescusabilmente:
– errava la diagnosi iniziale, focalizzando l’attenzione diagnostico-terapeutica sulla pericardite e trascurando completamente l’attacco ischemico transitorio (TIA) subito dal de cuius poche ore prima del ricovero;
– errava nella somministrazione delle cure farmacologiche, non attuando le doverose terapie preventive al fine di scongiurare una temibile e grave recidiva di attacco ischemico;
– non somministrava al paziente – come invece prescrivevano le linee guida ed i protocolli di riferimento – antiaggreganti piastrinici ed anticoagulanti, il che avrebbe consentito di prevenire ed impedire il catastrofico finale evento ischemico cerebrale;
– redigeva la cartella clinica solo a posteriori, non contestualmente ai trattamenti sanitari ed, in ogni caso, in maniera incompleta ed infedele.
Il Tribunale:
– accoglie le tesi dei figli del paziente defunto;
– rigetta le tesi della struttura sanitaria;
– riconosce il danno da perdita del rapporto parentale subìto dai figli superstiti;
– condanna la struttura sanitaria al risarcimento di tutti i danni subiti.
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Risarcimento di € 2.075.081,42 – distocia di spalla del neonato – paralisi brachiale dell’arto superiore – danno biologico del 50%.
A cura dell’Avv. Vincenzo Liguori
App. NA 14/11/2023 n. 4849: responsabilità del ginecologo per l’errata estrazione del feto.
La partoriente veniva ricoverata presso il reparto di Ostetricia e Ginecologia della struttura sanitaria e, dopo essere stata trasferita in sala parto, partoriva un feto del peso di 4.450 g.
Nella cartella clinica, il meccanismo del periodo espulsivo veniva definito come fisiologico e non veniva riportata alcuna anomalia né alcuna particolare pratica eseguita al momento del parto.
Alla nascita la neonata presentava però condizioni scadenti, con colorito pallido e cianosi al volto.
Pertanto, ne veniva disposto il ricovero presso il reparto di Neonatologia al fine di sottoporla a terapia in culla termica.
A seguito del ricovero, i medici formulavano la diagnosi di “macrosoma e paralisi ostetrica”, da cui era derivata, alla neonata, paralisi dell’arto superiore destro.
Nel corso del giudizio è emersa la responsabilità del ginecologo presente al parto per non aver correttamente gestito la distocia della spalla presentata dalla neonata ed, inoltre, per non aver applicato gli specifici protocolli che indicano le operazioni e manovre da disporre in tale evenienza.
La Corte di Appello:
– Rigetta le tesi degli appellanti (medico, struttura sanitaria e loro imprese di assicurazione);
– Accoglie le tesi dei genitori della piccola danneggiata;
– Raddoppia la liquidazione risarcitoria riconosciuta in primo grado;
– Liquida ai genitori della danneggiata i danni non patrimoniali per le lesioni e menomazioni subite dalla figlia;
– Liquida alla piccola danneggiata:
► il danno alla salute (comprensivo del danno biologico e del danno morale) con massima personalizzazione;
► il danno alla capacità lavorativa;
► il danno patrimoniale futuro per le spese di cura che dovrà sostenere per il resto della vita;
► il danno patrimoniale, passato e futuro, per le spese di assistenza domiciliare che dovrà sostenere a vita.
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Risarcimento di € 614.590,01 per la nascita “indesiderata” del feto affetto da malformazioni e suo successivo decesso.
A cura dell’Avv. Vincenzo Liguori
Trib. Torre Annunziata 5/12/2022 n. 2722: responsabilità per errata interruzione di gravidanza, omessa diagnosi di malformazioni fetali e suo successivo decesso dopo 6 mesi di sopravvivenza.
La paziente, avvedutasi di essere incinta a seguito di una relazione adulterina, giunge volontariamente in ospedale al fine di sottoporsi ad aborto tramite intervento di interruzione della gravidanza. L’isterosuzione con raschiamento non sortisce gli effetti voluti per maltalento ed imperizia dei medici, i quali non si avvedono dell’errore commesso e, con diagnosi tardiva, costringono la gestante a proseguire una gravidanza espressamente non voluta.
Solo al momento della nascita vengono riscontrate delle gravissime malformazioni al feto (agenesia del corpo calloso), a causa delle quali la gestante è costretta ad iniziare un travagliato percorso di cure per tentare di salvare la piccola neonata la quale, tuttavia, muore dopo circa 6 mesi.
Il Tribunale:
– accoglie le tesi della gestante-madre danneggiata;
– rigetta le tesi della struttura sanitaria;
– condanna la struttura sanitaria al pagamento in favore della madre del risarcimento di tutti i danni subiti;
– liquida alla stessa:
► il danno da lesione dell’autodeterminazione, personalizzandolo al massimo ed andando ben oltre le previsioni tabellari (liquidazione extra tabellare);
► il danno non patrimoniale per la perdita del rapporto parentale, patito iure proprio per la successiva morte della neonata, sulla scorta delle vigenti tabelle di liquidazione del Tribunale di Milano.
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Risarcimento di € 3.861.581,26 per un danno biologico del 100%.
A cura dell’Avv. Vincenzo Liguori
App. Bari 9/9/2020 n. 1539. Responsabilità del ginecologo: risarcimento del danno di € 3.861.581,26 per una I.P. del 100%, di cui € 2.890.040,56 alla macrolesa con personalizzazione del risarcimento, € 843.347,34 ai genitori ed € 128.193,36 alla germana.
La Corte di Appello:
– rigetta l’appello principale della struttura sanitaria;
– accoglie le tesi ed i motivi di appello incidentale della macrolesa e dei suoi congiunti;
– conferma la sussistenza del nesso causale tra trattamento sanitario e danno subito dalla macrolesa al momento della nascita quale tetraparesi con atassia, disartria, ritardo psicomotorio e difficoltà relazionali da encefalopatia ipossico ischemica e sofferenza metabolica ipoglicemia neonatale;
– conferma la responsabilità del ginecologo che ha assistito la partoriente durante il parto per i danni subiti dalla macrolesa al momento della nascita per aver operato senza uniformarsi alle corrette pratiche sanitarie del caso ed alle Linee Guida;
– precisa che alcuna rilevanza assume il disposto dell’art. 3, comma 1, D.L. 13 settembre 2012 n. 158 (cd. Decreto Balduzzi) in quanto la natura della responsabilità del medico dipendente o collaboratore della struttura sanitaria, pubblica o privata, non è cambiata ed è sempre contrattuale anche se fondata sul contatto sociale;
– precisa che alcuna rilevanza assume il disposto dell’art. 7 L. 8 marzo 2017 n. 24 (cd. Legge Gelli-Bianco) in quanto trattasi di norma non retroattiva;
– liquida alla macrolesa:
► il danno non patrimoniale mediante le tabelle di liquidazione del Tribunale di Milano e la massima personalizzazione del risarcimento;
► il danno da lucro cessante futuro;
► il danno emergente futuro;
– liquida ai congiunti della macrolesa:
► il danno non patrimoniale (morale) per le gravi lesioni subite dalla macrolesa mediante le tabelle di liquidazione del Tribunale di Milano;
► il danno emergente passato;
– liquida complessivamente alla macrolesa un importo circa tre volte maggiore rispetto a quello liquidato dal giudice di primo grado.
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Risarcimento di € 3.770.141,00 per un danno biologico del 70%.
A cura dell’Avv. Vincenzo Liguori
Trib. Napoli 8/4/2019 n. 3740 Responsabilità del ginecologo: risarcimento del danno di € 3.770.141,00 di cui € 2.966.199,00 al macroleso per una I.P. iatrogena del 70% con personalizzazione del risarcimento, € 268.498,00 al padre, € 277.450,00 alla madre, € 128.997,00 al germano ed € 128.997,00 alla germana.
La natura della responsabilità del medico dipendente o collaboratore della struttura sanitaria, pubblica o privata, non è cambiata dopo il decreto Balduzzi in quanto è sempre contrattuale anche se fondata sul contatto sociale.
L’art. 7 Legge Gelli-Bianco – che al comma 3 ha previsto che l’esercente la professione sanitaria che presti la propria opera all’interno di una struttura sanitaria risponde del proprio operato ai sensi dell’art. 2043 cod. civ. – non è retroattivo.
Paziente III gravida, III para, alla 32^ settimana + 4 giorni di gestazione, ricoverata per rottura delle acque in pretermine con feto in presentazione cefalica.
E’ responsabile il ginecologo che – seppur pratica alla partoriente la visita ginecologica e le somministra una fiala di Bentelan e vasosuprina al fine di posticipare il parto per il tempo necessario a instaurare una terapia per la profilassi delle complicanze più temute nel neonato pretermine – non applica il menagement previsto dalle linee guida per la minaccia di parto pretermine con Rottura Prematura delle Membrane che consiste in:
– esame con speculum sterile per la valutazione della cervice uterina ed eventuale perdita di liquido dalla vagina;
– valutazione del Ph vaginale e prelievo colturale del secreto cervico-vaginale (prima e dopo la somministrazione di antibiotico);
– valutazione ecografica per controllare l’epoca gestazionale, identificare la parte presentata e quantificare il volume di liquido amniotico. Profilo biofisico fetale e velocimetria Doppler materno-fetale ogni 47 ore;
– monitoraggio continuo della frequenza cardiaca fetale;
– monitoraggio della gestante per ogni segno di travaglio, infezione o rischio fetale, se l’epoca fetale risulta inferiore alla 34^ settimana e non sussistono altre indicazioni materno-fetali all’espletamento del parto;
– profilassi betametasone (somministrazione da 12 mg/24 ore per 2 giorni) per la maturazione polmonare;
– antibioticoterapia da iniziare entro 24 ore con antibiotico ad ampio spettro;
– accurato colloquio con in genitori in relazione alla scelta della via di espletamento del parto.
Liquidati al leso:
– il danno non patrimoniale;
– il danno patrimoniale da lucro cessante futuro;
– il danno emergente futuro per le necessarie spese di assistenza.
Liquidati ai congiunti del leso (genitori e germani):
– il danno non patrimoniale;
– il danno emergente passato per le spese sanitarie.
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Risarcimento di € 3.626.636,50 per un danno biologico del 91%.
A cura dell’Avv. Vincenzo Liguori
App. Napoli 26/6/2018 n. 3165. Sinistro stradale: risarcimento del danno di € 3.626.636,50, di cui € 3.198.527,06 al macroleso per una I.P. del 91% con personalizzazione del risarcimento, € 215.089,14 al padre ed € 213.020,30 alla madre, importi poi ridotti sia per l’indennità percepita dalla vittima a titolo di accompagnamento, sia per il suo concorso colposo.
La Corte di Appello accoglie i motivi di appello del leso e dei suoi congiunti che avevano visto rigettare in toto le loro domande e liquida:
– il danno non patrimoniale al macroleso;
– il danno emergente passato e futuro al macroleso;
– il danno da lucro cessante passato e futuro al macroleso;
– il danno non patrimoniale (morale) ai congiunti del macroleso per le gravi lesioni da quest’ultimo subite;
– le spese di consulenza tecnica di parte redatte ante iudicium.
La domanda dell’impresa di assicurazione di contenere la limitazione dell’obbligazione debitoria nei limiti del massimale di polizza è un’eccezione in senso improprio con la conseguenza che la questione del limite del massimale può essere rilevata anche d’ufficio dal Giudice.
L’irrituale produzione della polizza di assicurazione preclude:
– alla parte la possibilità di utilizzare il documento come fonte di prova;
– al Giudice di esaminarlo.
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Risarcimento di € 3.227.335,73 per un danno biologico del 100%.
A cura dell’Avv. Vincenzo Liguori
App. Napoli 2/9/2020 n. 2980. Responsabilità del ginecologo: liquidati € 3.227.335,73 al macroleso per una I.P. iatrogena del 100% con personalizzazione del risarcimento.
La Corte di Appello adita in sede di rinvio:
– rileva il giudicato sulle somme liquidate al macroleso nella precedente fase di merito per danno non patrimoniale, personalizzazione del risarcimento e danno emergente;
– ricalcola il danno da lucro cessante passato e futuro e liquida al macroleso € 827.813,76.
Risarcimento di € 3.141.261,53 per un danno biologico del 100%.
A cura dell’Avv. Vincenzo Liguori
Trib. Napoli 27/4/2021 n. 3976. Responsabilità del ginecologo: risarcimento del danno di € 3.141.261,53 per una I.P. del 100%, di cui € 2.459.953,29 al macroleso ed € 681.308,24 ai genitori.
Paziente I gravida.
Il Tribunale:
– accoglie le tesi del macroleso e dei suoi genitori;
– rigetta le tesi del ginecologo, della struttura sanitaria e delle imprese di assicurazione;
– ritiene che il ginecologo è responsabile per il danno emorragico intrapartum subito dal feto per:
► omesso monitoraggio delle condizioni del feto;
► omessa verifica del benessere del feto;
► omessa diagnosi tempestiva di sofferenza fetale acuta;
► tardivo intervento chirurgico di taglio cesareo, eseguito allorché la grave e prolungata sofferenza fetale acuta era in atto da troppo tempo ed aveva già cagionato danni irreversibili al feto;
– liquida al macroleso:
► il danno non patrimoniale;
► il danno patrimoniale da lucro cessante futuro;
► il danno emergente futuro per le necessarie spese di assistenza;
– liquida ai genitori del macroleso:
► il danno non patrimoniale;
► il danno emergente passato per le spese sanitarie e di assistenza.
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Risarcimento di € 1.624.683,09 per la morte del congiunto.
A cura dell’Avv. Vincenzo Liguori
Trib. Santa Maria Capua Vetere 23/4/2020 n. 967. Responsabilità della struttura sanitaria e morte del paziente: risarcimento del danno di € 1.624.683,09, di cui € 726.006,98 ai due figli, € 102.110,68 alla madre ed € 898.574,00 agli otto germani non conviventi della vittima di anni 57.
Paziente affetto da patologie multi organiche pregresse (paziente in cardiopatia ipertensiva e in terapia psichica massiva).
Il Tribunale:
– accoglie le tesi degli eredi e congiunti della vittima;
– rigetta le tesi della struttura sanitaria;
– ritiene provato il nesso concausale tra trattamento sanitario, complicanze manifestatesi nel periodo di degenza e decesso del paziente;
– ritiene provata la perdita di chance di sopravvivenza nella misura del 40% rispetto all’evento morte;
– ritiene provata la responsabilità dei sanitari per carenza assistenziale sorretta da negligenza o quantomeno imprudenza per aver:
► ritardato l’inizio della terapia;
► ritardato il trasferimento del paziente in rianimazione;
► dimesso il paziente al primo ricovero senza effettuare alcun approfondimento clinico (radiografie, emogasanalisi, ecc.);
– liquida:
► il danno da perdita del rapporto parentele;
► il danno morale;
► il danno da perdita di chance;
► il danno non patrimoniale terminale sofferto dal de cuius in vita;
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