App. Napoli 19/3/2020 n. 948
Legge Pinto e durata irragionevole del processo: risarcimento del danno di € 13.080,00 per un processo svoltosi in tre gradi e quattro fasi che:
– ha avuto una durata complessiva di circa 21 anni;
– ha oltrepassato di 17 anni i termini di cui all’art. 2 della legge 89/2001.
La Corte di Appello:
– accoglie le tesi ed i motivi di opposizione del danneggiato;
– ridetermina l’importo annuo base dovuto a titolo di equa riparazione per ciascun anno di eccedenza rispetto al termine ragionevole;
– aumenta del 50% l’importo liquidato al danneggiato dal primo giudice.
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App. Napoli 6/2/2020
Legge Pinto e durata irragionevole del processo: risarcimento del danno di € 5.880,000 per un processo svoltosi in due gradi e tre fasi che:
– ha avuto una durata complessiva di circa 10 anni;
– ha oltrepassato di 7 anni i termini di cui all’art. 2 della legge 89/2001.
La Corte di Appello:
– accoglie le tesi ed i motivi di opposizione della danneggiata;
– ridetermina l’importo annuo base dovuto a titolo di equa riparazione per ciascun anno di eccedenza rispetto al termine ragionevole;
– aumenta l’importo base del 40% per cento;
– aumenta quasi del doppio l’importo liquidato alla danneggiata dal primo giudice.
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App. Napoli 29/11/2019
Legge Pinto e durata irragionevole del processo: risarcimento del danno di € 50.836,00 a due danneggiati per un processo svoltosi in più gradi (compresi due giudizi di legittimità e due giudizi di rinvio) che:
– ha avuto una durata complessiva di 25 anni;
– ha oltrepassato di 19 anni i termini di cui all’art. 2 della legge 89/2001.
La Corte di Appello accoglie le tesi ed i tre motivi di opposizione dei danneggiati, rigetta le tesi del Ministero della Giustizia e:
– ridetermina in 19 anni il termine di durata irragionevole del processo;
– ridetermina l’importo annuo base dovuto a titolo di equa riparazione per ciascun anno di eccedenza rispetto al termine ragionevole;
– aumenta l’importo base del 20% per gli anni successivi al terzo e del 40% per cento per gli anni successivi al settimo;
– aumenta quasi del doppio l’importo liquidato ai danneggiati dal primo giudice;
– liquida i compensi sia del procedimento monitorio per l’equa riparazione, sia del procedimento di opposizione, mediante l’applicazione della tabella 12 dei parametri professionali di cui al D.M. 10/3/2014 n. 55 relativa ai giudizi contenziosi innanzi alla Corte di Appello.
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App. Napoli 20/9/2019
Legge Pinto e durata irragionevole del processo: risarcimento del danno di € 8.100,00 per un giudizio svoltosi in tre gradi che:
– ha avuto una durata complessiva di anni 19;
– ha oltrepassato di anni 13 i termini di cui all’art. 2 della legge 89/2001.
La Corte di Appello:
– accoglie le tesi e l’opposizione del danneggiato;
– afferma i seguenti principi di diritto (assolutamente innovativi):
a. anche volendo accogliere la tesi prospettata dal giudice in composizione monocratica di una particolare complessità del giudizio presupposto, non si vede perché detta complessità debba incidere negativamente sulla quantificazione dell’indennizzo a mezzo di una più lunga durata ragionevole rispetto a quella prevista dall’art. 2 della legge 89/2001;
b. la lettura dell’art. 2, comma 2 ter, della legge 89/2001 non consente un innalzamento della durata ragionevole prevista dall’art. 2 della medesima legge;
– liquida alla danneggiata un importo circa tre volte maggiore rispetto a quello liquidato dal giudice in composizione monocratica.
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App. Napoli 2/5/2019
Legge Pinto e durata irragionevole del processo: liquidati € 6.000,00 per un giudizio svoltosi in tre gradi che:
– ha avuto una durata complessiva di anni 16;
– ha oltrepassato di anni 10 i termini di cui all’art. 2 della legge 89/2001.
La Corte di Appello:
– accoglie le tesi e l’opposizione del danneggiato;
– calcola nella durata del giudizio presupposto di secondo grado, ove il danneggiato era rappresentato dai suoi genitori e legali rappresentanti, il tempo intercorso tra la data di raggiungimento della sua maggiore età e la data di sua costituzione volontaria in sostituzione dei suoi legali rappresentanti;
– liquida al danneggiato un importo circa tre volte maggiore rispetto a quello liquidato dal giudice in composizione monocratica.
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App. Napoli 13/12/2018
Legge Pinto e durata irragionevole del processo: risarcimento del danno di € 8.280,00 per un giudizio svoltosi in tre gradi che:
– ha avuto una durata complessiva di anni 19 e mesi 3;
– ha oltrepassato di anni 12 i termini di cui all’art. 2 della legge 89/2001.
La Corte di Appello accoglie il motivo di opposizione della danneggiata, personalizza il risarcimento e lo incrementa del 20% per gli anni eccedenti la durata ragionevole del giudizio superiori al terzo.
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App. Roma 12/10/2015
Legge Pinto e durata irragionevole del processo: risarcimento del danno di € 1.370,00.
La Corte di Appello, accogliendo l’opposizione del danneggiato che aveva visto respingere il suo ricorso, ha affermato che l’art. 2, comma 2 ter, della legge 24 marzo 2001 n. 89, secondo cui si considera comunque rispettato il termine ragionevole se il giudizio viene definito in modo irrevocabile in un tempo non superiore a sei anni, costituisce norma di chiusura che implica una valutazione complessiva del giudizio articolato nei tre gradi e non opera, perciò, con riguardo ai processi che si esauriscono in unico grado.
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App. Roma 17/7/2015
Legge Pinto e durata irragionevole del processo: risarcimento del danno di € 1.500,00.
La Corte di Appello, accogliendo l’opposizione del danneggiato che aveva visto respingere il suo ricorso, ha affermato che l’art. 2, comma 2 ter, della legge 24 marzo 2001 n. 89, secondo cui si considera comunque rispettato il termine ragionevole se il giudizio viene definito in modo irrevocabile in un tempo non superiore a sei anni, costituisce norma di chiusura che implica una valutazione complessiva del giudizio articolato nei tre gradi e non opera, perciò, con riguardo ai processi che si esauriscono in unico grado.
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App. Roma 1/7/2015
Legge Pinto e durata irragionevole del processo: risarcimento del danno di € 2.000,00.
La Corte di Appello, accogliendo l’opposizione del danneggiato che aveva visto respingere il suo ricorso, ha affermato che il termine semestrale di decadenza per la proposizione del ricorso ha natura processuale e pertanto è soggetto alla sospensione feriale dei termini processuali.
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App. Roma 26/6/2015
Legge Pinto e durata irragionevole del processo: risarcimento del danno di € 2.250,00.
La Corte di Appello, accogliendo l’opposizione del danneggiato che aveva visto respingere il suo ricorso, ha affermato che l’art. 2, comma 2 ter, della legge 24 marzo 2001 n. 89, secondo cui si considera comunque rispettato il termine ragionevole se il giudizio viene definito in modo irrevocabile in un tempo non superiore a sei anni, costituisce norma di chiusura che implica una valutazione complessiva del giudizio articolato nei tre gradi e non opera, perciò, con riguardo ai processi che si esauriscono in unico grado.
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