Trib. Napoli 5/1/2021 n. 30
Sinistro mortale cagionato da veicolo non assicurato: risarcimento del danno di € 2.163.381,64, di cui € 901.411,55 ai due genitori morti pochi anni dopo ed € 1.261.970,09 ai quattro germani della vittima, poi ridotti del 30% per il concorso colposo della vittima e del terzo.
Il Tribunale:
– accoglie le tesi dei danneggiati;
– rigetta le tesi dell’impresa designata;
– ritiene che l’impresa designata deve risarcire i danneggiati, eredi del trasportato morto nell’incidente, anche se il conducente del veicolo ospitante responsabile dell’evento guida senza patente ed il veicolo ospitante è privo di assicurazione della RCA obbligatoria.
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App. Napoli 16/10/2020 n. 3532
Responsabilità della struttura sanitaria e morte del paziente: risarcimento del danno di € 360.336,50 alla moglie convivente della vittima di anni 69.
Paziente ricoverato con diagnosi di ingresso “cefalea nucale, profusa sudorazione”, morto nel corso del ricovero.
La Corte di Appello:
– accoglie le tesi e l’appello della danneggiata che aveva visto rigettare in toto la sua domanda nel giudizio di primo grado;
– rigetta le tesi della struttura sanitaria;
– ritiene applicabile il principio di non contestazione;
– ritiene erronea l’attribuzione di rilevanza alla circostanza che gli errori, le omissioni e le inadempienze accertate in sede processuale siano differenti da quelle allegate in fatto dall’attrice nell’atto di citazione in quanto non può onerarsi la parte attrice di individuare la specifica condotta omessa o lo specifico errore determinante l’evento di danno, dovendo ritenersi sufficiente l’individuazione della prestazione ritenuta mal adempiuta ed il nesso causale rispetto al pregiudizio lamentato;
– ritiene erronea la ritenuta cristallizzazione del thema decidendum in base alle allegazioni perfezionate nell’atto di citazione in quanto nel settore della responsabilità sanitaria non può pretendersi a carico della parte attrice una già precisa identificazione e fissazione delle peculiari omissioni ed errori medici cui ricondurre il verificarsi del danno, i quali, viceversa, potranno più chiaramente emergere solo all’esito del completamento dell’istruttoria e dell’intervento di un parere di un soggetto perito, padrone delle conoscenze imprescindibili e necessarie per orientarsi in una materia connotata da un così alto tasso tecnico-scientifico.
– ritiene provato in base al criterio probabilistico il nesso causale tra trattamento sanitario, peggioramento dello stato di salute e decesso del paziente;
– ritiene provato l’inadempimento qualificato dei sanitari per non aver adeguatamente valutato un attacco ischemico transitorio (TIA) ricorso alcune ore prima del ricovero e nel non essersi attivati opportunamente in senso diagnostico e, soprattutto, farmacologico preventivo nei confronti di una sua recidiva ictale;
– liquida:
► il danno non patrimoniale terminale sofferto dal de cuius in vita (sia il danno biologico terminale sia il danno da perdita delle chance di sopravvivenza);
► il danno da lucro cessante, passato e futuro;
► il danno emergente passato per spese funeratizie;
► il danno da perdita del rapporto parentale.
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App. Napoli 20/3/2020 n. 1185
Responsabilità medica e sanitaria e morte del paziente: risarcimento del danno di € 31.540,90 agli eredi della vittima per la perdita di chance di sopravvivenza del 30%.
Paziente di 89 anni affetta da ischemia acuta arto inferiore destro sottoposta ad un tardivo intervento chirurgico di amputazione subtotale dell’arto inferiore.
La Corte di Appello:
– accoglie le tesi ed il motivo di appello degli eredi della vittima;
– rigetta le tesi della struttura sanitaria;
– ritiene fondata la domanda (non esaminata dal giudice di primo grado) di risarcimento del danno da perdita di chance di sopravvivenza;
– ritiene provata la responsabilità dei sanitari per aver sottovalutato, al momento del ricovero, la gravità della complicanza vascolare e, quindi, omesso di sottoporre la paziente a tempestivo esame arteriografico, per poi eseguire la prima consulenza chirurgico-vascolare solo 5 giorni dopo il ricovero, quando la situazione clinica non lasciava altra ipotesi se non l’amputazione subtotale dell’arto inferiore;
– ritiene provato che la vittima, con un tempestivo intervento chirurgico di rivascolarizzazione e/o di amputazione, avrebbe avuto chance di sopravvivenza del 30%.
App. Napoli 16/12/2019 n. 6066
Sinistro mortale: confermato il risarcimento del danno di € 571.653,64 effettuato dal giudice di primo grado (Trib. Napoli 25/8/2016 n. 9532), di cui € 351.132,36 alla moglie ed € 220.521,28 al figlio della vittima.
La Corte di Appello:
– accoglie le tesi dei danneggiati;
– rigetta le tesi dei responsabili;
– ritiene che:
► il motociclista che tampona un veicolo fermo in autostrada nella corsia di destra per avaria al motore ed il cui conducente è intento a spingerla in avanti per accostarla il più possibile al guard rail di destra è responsabile esclusivo dell’evento dannoso;
► se il responsabile guida senza patente l’impresa di assicurazione del motoveicolo danneggiante deve risarcire i danneggiati;
► l’azione di rivalsa dell’impresa di assicurazione nei confronti dei soggetti assicurati, sia del conducente responsabile che del proprietario, per guida senza patente del primo è ammissibile e fondata per la validità della clausola di polizza che condiziona la garanzia assicurativa alla circostanza che il contraente sia munito di patente valida e, quindi, implica l’inoperatività di detta garanzia tutte le volte che la patente stessa risulti scaduta e non rinnovata.
Trib. Napoli 12/12/2019
Suicidio del paziente ricoverato: risarcimento del danno di € 86.031,93 alla moglie della vittima.
Il Tribunale:
– accoglie le tesi e la domanda della danneggiata;
– rigetta le tesi della struttura sanitaria;
– ritiene che la struttura sanitaria è responsabile del suicidio del paziente per aver:
► sottostimato la condizione psicocognitiva del paziente;
► ignorato la consulenza psichiatrica in cui era indicato che il paziente aveva anamnesi di autolesionismo;
► ignorato la scheda farmacologica che era suggestiva di una condizione neurologico-psichica compromessa;
► tenuto una gestione del paziente negligente per i profili di sorveglianza;
– liquida alla moglie della vittima il danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale.
App. Roma 4/9/2019 n. 5349
Infortunio mortale sul lavoro: confermata la liquidazione di € 749.137,05 effettuata dal giudice di primo grado (Trib. Roma 5/6/2014 n. 12346), di cui € 381.201,66 alla moglie ed € 367.935,39 al figlio della vittima.
La Corte di Appello:
– accoglie le tesi dei danneggiati e respinge l’appello proposto nei loro confronti dal direttore dei lavori e dal datore di lavoro;
– conferma in toto la sentenza impugnata in punto di responsabilità del datore di lavoro e del direttore dei lavori per la morte del lavoratore caduto da un’impalcatura;
– afferma che per dichiarare il concorso colposo del lavoratore deceduto occorre la prova di un suo comportamento abnorme;
– conferma in toto la sentenza impugnata in punto di quantum debeatur ed afferma che il fattore “convivenza” va inteso in senso reale e non formale ai fini del risarcimento del danno non patrimoniale ai familiari del lavoratore deceduto.
La Corte di Appello:
– accerta e dichiara la mala gestio in senso proprio dell’impresa di assicurazione della R.C.;
– condanna l’impresa di assicurazione della R.C. a tenere indenne l’assicurato di tutte le poste di danno liquidate ai danneggiati anche quelle eccedenti il massimale di polizza.
Trib. Napoli 31/10/2018
Responsabilità del medico di Pronto Soccorso e morte del paziente: risarcimento del danno di € 336.590,46, di cui € 235.079,05 al figlio ed € 101.511,41 ai sei nipoti non conviventi della vittima di anni 64.
Il fatto illecito è considerato dalla legge come reato (omicidio colposo) e, pertanto, il diritto al risarcimento si prescrive nel termine di dieci anni.
Il giudicato esterno, per quanto concerne le statuizioni sul merito della controversia, fa stato tra le parti.
Liquidato il danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale.
Trib. Torre Annunziata 10/9/2018 n. 1943
Responsabilità del medico di Pronto Soccorso e morte del paziente: risarcimento del danno di € 607.614,78, di cui € 533.430,46 ai tre figli (€ 177.476,82 cadauno) ed € 75.184,32 ai sei nipoti non conviventi della vittima di anni 76 (€ 12.530,72 cadauno).
Paziente affetto da dolore alla regione posteriore del torace resistente alla terapia antidolorifica, visitato e dimesso due volte dal Pronto soccorso ospedaliero nel giro di poche ore e successivamente deceduto per infarto del miocardico acuto e conseguente shock cardiogeno.
E’ responsabile il medico di Pronto Soccorso che:
– esegue al paziente una sintetica raccolta anamnestica ed un incompleto esame clinico;
– non esegue il rilievo pressorio;
– non rileva la frequenza cardiaca e la saturazione d’ossigeno;
– pone in atto azioni sbagliate omettendo quelle per lo meno atte a contenere l’evoluzione della patologia ischemica acuta cardiaca;
– dimette il paziente con l’errata diagnosi di contrattura muscolare in regione del dorso.
Liquidati:
– il danno non patrimoniale terminale alla vittima per dodici ore di sopravvivenza;
– il danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale;
– la parcella stragiudiziale del difensore;
– la parcella del difensore per la mediazione espletata ante iudicium.
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Trib. Milano 20/7/2018 n. 8218
Sinistro mortale: risarcimento del danno di € 368.570,32 alla moglie della vittima.
Liquidati:
– il danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale;
– il danno non patrimoniale iure hereditario;
– il danno emergente;
– la parcella stragiudiziale del difensore.
App. Napoli 15/5/2018 n. 2196
Responsabilità del chirurgo e morte del paziente: risarcimento del danno di € 2.152.183,38 in sede di riassunzione dalla Cassazione, di cui € 1.831.645,40 ai cinque figli (€ 366.329,08 cadauno) ed € 320.537,98 ai sette nipoti della vittima (€ 45.791,14 cadauno).
Paziente affetta da addome pendulo.
E’ responsabile il chirurgo per:
– aver sottoposto la paziente a dermolipectomia trasversale abbondante in Ospedale privo di rianimazione;
– aver determinato un’embolia polmonare;
– aver cagionato la morte della paziente.
La Corte di Appello, in sede di riassunzione della causa dalla Cassazione, accoglie l’appello dei danneggiati e condanna il chirurgo, oltre al risarcimento del danno già liquidato nella precedente fase di merito, anche gli interessi legali dall’evento, denegati dal precedente giudice.