LIGUORI & LIGUORI

  • Home
  • News
  • Aree di Azione
    • Responsabilità medica e sanitaria
    • Incidenti stradali
    • Infortuni sul lavoro e malattie professionali
    • Responsabilità professionale
    • Danni da emotrasfusioni e da vaccino
    • Reati e maltrattamenti endofamiliari
    • Recupero crediti contro la P.A.
    • Proprietà, condominio e tutela patrimoniale
    • Impresa, contratti e pianificazione finanziaria
  • Partner
  • Contatti
Area Clienti
  • Home
  • Consenso informato
  • Trib. Napoli 11/2/1998 n. 1317

Trib. Napoli 11/2/1998 n. 1317

Trib. Napoli 11/2/1998 n. 1317

da Studio Legale Liguori & Liguori / mercoledì, 11 Febbraio 1998 / Pubblicato il Consenso informato, Leading case, Malasanità, Responsabilità del radioterapista, Responsabilità medica e sanitaria

Responsabilità medica e sanitaria, responsabilità del radioterapista per trattamento radioterapico (o radiante) e consenso informato: in caso di omessa informazione da parte del medico al paziente va liquidato il danno patrimoniale e non patrimoniale (biologico e morale) anche quando al sanitario non sia ascrivibile alcun altro profilo di responsabilità professionale

L’avv. Michele Liguori è stato uno dei primi avvocati a richiedere ed ottenere, in una causa da esso patrocinata, il risarcimento integrale del danno patrimoniale e non patrimoniale (biologico e morale) provocato da attività medica e sanitaria per la sola violazione del principio del consenso informato del malato ed in assenza di altra responsabilità professionale.

Il Tribunale di Napoli, infatti, nella causa patrocinata dall’avv. Michele Liguori ha accolto la domanda proposta da una paziente nei confronti di un Centro di radioterapia e del medico operatore che l’avevano sottoposta a trattamento radioterapico (o radiante) senza informarla dei rischi ed ha affermato che “sussiste la responsabilità del medico per violazione dell’obbligo di informazione anche quando non sia allo stesso medico ascrivibile alcun altro profilo di responsabilità professionale ed in tale caso va liquidato al paziente danneggiato la totalità del danno alla salute subito” (Trib. Napoli 11/2/1998 n. 1317, in Tagete, 1998, 4, 62 e in Giur. Napoletana, 1998, 5, 176; la decisone è stata confermata, sul punto, da App. Napoli 28/3/2001 n. 893).

Il Tribunale di Napoli con la stessa decisione ha liquidato alla danneggiata il danno patrimoniale e non patrimoniale (biologico e morale) per la sola violazione del principio del consenso informato della malata ed in assenza di altra responsabilità professionale.

Il principio, successivamente, è stato confermato da altri giudici di merito nelle seguenti ulteriori decisioni relative a cause patrocinate dall’avv. Michele Liguori:
– Trib. Napoli 13/11/2007 n. 10583;
– Trib. Napoli 6/4/2007 n. 3835;
– Trib. Napoli 15/4/2004 n. 4313;
– Trib. Napoli 30/1/2004 n. 1258.

La responsabilità del radioterapista per trattamento radioterapico (o radiante), successivamente, è stata affermata da altri giudici di merito nelle seguenti ulteriori decisioni relative a cause patrocinate dall’avv. Michele Liguori:
– Trib. Napoli 26/2/2015 n. 2917;
– App. Napoli 11/1/2012 n. 34
– App. Napoli 28/3/2001 n. 893.

  • Tweet

Su Studio Legale Liguori & Liguori

Che altro puoi leggere

Trib. Napoli 12/12/2019
Risarcimento di € 97.582,00 per una I.P. iatrogena del 18%.
App. Napoli 6/5/2020 n. 1627

CHI SIAMO

Leader in maxi Risarcimento danni da tre generazioni specializzati in Responsabilità civile dal 1954

CONTATTACI

+39 081 7345254

info@studiolegaleliguori.com

ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER

TORNA SU