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Cass. 26/2/2009 n. 4745

Cass. 26/2/2009 n. 4745

da Studio Legale Liguori & Liguori / giovedì, 26 Febbraio 2009 / Pubblicato il Cassazione, Codice del consumo, Competenza per territorio, Diritto processuale, Giochi e giostre, Leading case

Codice del consumo, giochi e giostre, danni all’utente e competenza per territorio: il rapporto tra società che gestisce un acquascivolo all’interno di un parco giuochi e utente va qualificato come contratto tra professionista e utente-consumatore con conseguente applicazione, nelle cause di responsabilità, del foro dell’utente-consumatore

L’avv. Michele Liguori è stato uno dei primi avvocati a sostenere e veder riconosciuti, in una causa da esso patrocinata, i principi secondo cui:
– le norme del D.lgs. 6/9/2005 n. 206 (Codice del consumo), previste per alcune categorie di contratti, si applicano anche a tutti gli altri contratti tra consumatore e professionista anche se non espressamente disciplinati dallo stesso Codice;
– il rapporto tra società che gestisce un acquascivolo all’interno di un parco giuochi e utente, mediante il pagamento del biglietto, determina l’instaurazione di un vincolo negoziale con conseguente applicazione, nelle cause di responsabilità, del foro dell’utente-consumatore

La Suprema Corte di Cassazione, infatti, nella causa patrocinata dall’avv. Michele Liguori ha accolto il ricorso ed ha affermato che “le specifiche previsioni relative ad alcune categorie di contratti contenute nel codice di consumo rispondono all’esigenza di apprestare una più forte tutela al consumatore in situazioni di particolare debolezza in cui egli si trova nel concludere dati contratti, ma certamente non limitano l’applicabilità della normativa di tutela del consumatore alle sole categorie di contratti previste dal codice del consumo. La disposizione di tutela del consumatore dettata dall’art. 33, comma 2, lett. u), del codice del consumo si applica infatti al contratto tra consumatore e professionista e ad ogni contratto, nessuno escluso, che abbia ad oggetto, per quanto interessa qui, un servizio offerto dal professionista, di cui il consumatore è ammesso a fruire su base contrattuale” (Cass. 26/2/2009 n. 4745).

Il principio, successivamente, è stato confermato da altro giudice di merito nella seguente ulteriore decisione relativa a causa patrocinata dall’avv. Michele Liguori: Trib. Torre Annunziata, sez. dist. C/Mare di Stabia, 13/2/2013 n. 106.
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