Risarcimento del danno non patrimoniale terminale da invalidità permanente: il danno non patrimoniale (biologico e morale) terminale da invalidità permanente e, cioè, quello subito in vita da persona con stabilizzazione dei postumi e successivamente deceduta in conseguenza di lesioni provocatele dall’altrui fatto illecito è risarcibile in capo al de cuius e trasmissibile ai suoi eredi
L’avv. Michele Liguori è stato il primo avvocato a richiedere ed ottenere, in una causa da esso patrocinata, il risarcimento del danno non patrimoniale (biologico e morale) terminale da invalidità permanente – e, cioè, quello subito in vita da persona con stabilizzazione dei postumi e successivamente deceduta in conseguenza di lesioni provocatele dall’altrui fatto illecito – in capo al de cuius e trasmissibile ai suoi eredi.
Il Tribunale di Roma, infatti, in tale causa patrocinata dall’avv. Michele Liguori ha accolto la domanda ed ha liquidato per milleduecento giorni di sopravvivenza del soggetto in coma apallico, con I.P. stabilizzata del 100%, per il danno non patrimoniale da invalidità permanente subito in vita dal de cuius e trasmesso ai suoi eredi, l’importo di € 540.000,00 (Trib. Roma 20/11/2008 n. 22977).
La Suprema Corte di Cassazione soltanto un anno dopo tale precedente ha affermato per la prima volta che “qualora si accerti che taluno a causa del fatto del terzo (nella specie di un sanitario) e con decorrenza da tale fatto, è vissuto – prima del decesso – per un certo periodo, in stato di coma, con una incapacità del 99% e lo stesso ha subito anche un danno per invalidità permanente, è autonomamente risarcibile avendo, prima della morte, il danneggiato acquisito il diritto al risarcimento anche di tale voce di danni lo stesso è acquisito, “iure hereditatis”, dai suoi eredi al momento della sua morte. La circostanza che a distanza di un certo numero di giorni (nella specie 1.140) dal fatto dannoso, e proprio in conseguenza di quel fatto, il danneggiato sia deceduto deve essere tenuto presente dai giudici del merito nella valutazione del quantum del risarcimento (che, pertanto, non può essere rapportato alla durata, ipotetica, della vita del danneggiato ma deve essere liquidato tenendo conto l’effettiva durata della vita residua della parte), ma non giustifica (come operato nella specie dal giudice del merito) in alcun modo il totale azzeramento della detta voce di danno” (Cass. 30/9/09 n. 20966).
Il principio, successivamente, è stato confermato da altri giudici di merito nelle seguenti ulteriori decisioni relative a cause patrocinate dall’avv. Michele Liguori:
– Trib. Napoli 16/9/2013 n. 10285; il giudice, in tale caso, ha liquidato per millenovecentoquarantadue giorni di sopravvivenza in condizioni di tetraparesi spastica, con I.P. stabilizzata del 100%, per il danno non patrimoniale subito in vita dal de cuius e trasmesso ai suoi eredi, l’importo di € 280.000,00;
– Trib. Napoli 21/2/2011 n. 2053; il giudice, in tale caso, ha liquidato per tre giorni di sopravvivenza in coma profondo, con I.P. stabilizzata del 100%, per il danno non patrimoniale subito in vita dal de cuius e trasmesso ai suoi eredi, l’importo € 500.000,00.