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Trib. Napoli 26/2/2015 n. 2917

Trib. Napoli 26/2/2015 n. 2917

da Studio Legale Liguori & Liguori / giovedì, 26 Febbraio 2015 / Pubblicato il Danno patrimoniale, Macro risarcimento danni, Malasanità, Maxi risarcimento danni record, Maxi risarcimento danni record TOP, News Legali, Personalizzazione del risarcimento, Responsabilità del radioterapista, Responsabilità dell’oncologo, Responsabilità medica e sanitaria, Risarcimento danni

Responsabilità del radioterapista ed oncologo: risarcimento del danno di € 1.027.00,00 per una I.P. iatrogena differenziale del 65% con personalizzazione del risarcimento; liquidati il danno per la lesione del diritto ad una compiuta informativa e all’autodeterminazione; liquidato il danno patrimoniale alla dipendente.

Paziente affetta da metastasi ossea a carico di D8, D10 e D11 sottoposta a trattamento radioterapico (o radiante).

E’ responsabile il radioterapista per l’insorgenza di mielite post attinica con paraplegia (paralisi degli agli arti inferiori), complicata da vescica neurogena e perdita del controllo degli sfinteri (continenza urinaria/minzione e continenza fecale/defecazione), perdita di sensibilità (disestesie) degli arti inferiori e del tronco inferiore fino al livello della linea ombelicale.

I casi noti di responsabilità del radioterapista per trattamento radioterapico (o radiante) sono pochissimi.
Questi sono i precedenti casi vinti dallo Studio Legale Liguori:
– Trib. Napoli 8/10/12 n. 10684;
– App. Napoli 11/1/12 n. 34;
– App. Napoli 28/3/01 n. 893;
– Trib. Napoli 11/2/98 n. 1317, in Tagete, 1998, 4, 62 e in Giur. Napoletana, 1998, 5, 176.

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