Cass. 29/7/2016 n. 15790
Disconoscimento di documento e diritto processuale: la Suprema Corte di Cassazione, accogliendo il motivo di ricorso del danneggiato, ha affermato i seguenti principi di diritto:
– qualora sia stato effettuato in primo grado il disconoscimento di conformità all’originale di un documento prodotto in copia, cui non sia seguita la produzione dell’originale, e ciò nonostante il giudice se ne sia avvalso a fini probatori, è onere della parte soccombente che intenda contestare questa utilizzazione, ribadire espressamente l’eccezione di disconoscimento, mediante un’impugnazione specifica e determinata che esprima sia la volontà di negare la conformità all’originale delle copie prodotte dalla controparte sia la critica al giudice che se ne sia avvalso malgrado il disconoscimento, senza che possa considerarsi sufficiente la generica affermazione dell’inesistenza dei documenti, o degli atti di cui essi sono rappresentativi;
– riproposta l’eccezione di prescrizione da parte del debitore soccombente in primo grado mediante specifico motivo di appello (e non anche l’eccezione di disconoscimento dei documenti) il giudice di secondo grado deve tener conto dei documenti prodotti in copia dall’originario attore a sostegno della contro-eccezione di interruzione della prescrizione, senza che possa più avere rilevanza il disconoscimento della loro conformità all’originale disatteso dal primo giudice, in quanto non fatto oggetto di specifico motivo di impugnazione.
- Pubblicato il Cassazione, Diritto processuale, Disconoscimento di documento, News Legali, Prescrizione del diritto
App. Napoli 11/7/2016 n. 2817
Sinistro stradale: risarcimento del danno di € 39.572,46 per una I.P. del 9,5%.
La Corte di Appello, accogliendo il motivo di gravame del danneggiato, ha quasi triplicato la liquidazione effettuata dal giudice di primo grado per danno non patrimoniale da I.P.
- Pubblicato il Appello, News Legali, Risarcimento danni, Sinistro stradale
Trib. Napoli 7/7/2016 n. 8431
Sinistro stradale: risarcimento del danno di € 106.730,71, di cui € 94.535,15 al leso per una I.P. del 14% con personalizzazione del risarcimento ed € 12.195,56 ai due genitori.
E’ responsabile il conducente che non si ferma allo stop del semaforo rosso e non concede la precedenza al veicolo favorito.
E’ risarcibile il danno c.detto riflesso subito da congiunto della vittima anche nell’ipotesi di non eccessiva gravità delle menomazioni.
La prova del danno non patrimoniale subito da congiunto del leso è presuntiva ed è il debitore che ha l’onere di fornire la prova contraria idonea a vincere la presunzione della sofferenza interiore del congiunto e dello sconvolgimento esistenziale riverberante anche in drastiche, radicali e dolorose scelte di vita diverse.
App. Napoli 4/7/2016 n. 2675
Sinistro stradale: risarcimento del danno di € 15.756,77 per una I.P. del 4,5%.
La Corte di Appello, accogliendo i motivi di gravame del danneggiato:
– ha affermato che v’è nesso causale (negato dal C.T.U. e dal giudice di primo grado) tra il danno dentario (frattura incisivi) e l’evento dannoso sulla scorta del referto di Pronto Soccorso, la vicinanza cronologica di detto referto con l’evento e l’astratta compatibilità delle lesioni con la caduta al suolo;
– ha liquidato il danno non patrimoniale da I.P. (negato dal C.T.U. e dal giudice di primo grado);
– ha liquidato il danno alla bicicletta;
– ha liquidato il danno da ritardo;
– ha liquidato la parcella stragiudiziale del difensore;
– ha liquidato le spese delle consulenze tecniche di parte, del perito e del medico, redatte ante iudicium.