App. Napoli 26/4/2019 n. 2313
Responsabilità dello sciatore: risarcimento del danno di € 41.178,72 per una I.P. del 10%.
La Corte di Appello accoglie le tesi della danneggiata-sciatrice e ritiene applicabile in caso di scontro sugli sci:
– la L. 24/12/2003 n. 363 (norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo) che ha riprodotto in parte il Decalogo dello sciatore predisposto dalla FIS nel 1967 che ha disciplinato in maniera organica l’attività sciistica ed ha posto a carico degli utenti e gestori di aree sciistiche attrezzate obblighi comportamentali al fine di prevenire infortuni ed impedire al contempo all’interprete parametri oggettivi ai quali onorare eventuali giudizi di responsabilità per danni cagionati a terzi;
– il D.M. (Ministero Infrastrutture e Trasporti) 20/12/2005 che contiene il Decalogo dello sciatore (All. 2).
La Corte di Appello, in virtù della normativa applicabile, accoglie l’appello della danneggiata-sciatrice e ritiene esclusivo responsabile lo sciatore a monte che:
– procede a velocità eccessiva;
– non mantiene una direzione che gli consenta di evitare collisioni con la sciatrice a valle;
– non dispone di spazio a sufficienza per superarla;
– non dispone di sufficiente visibilità.
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Cass. 24/4/2019 n. 11197
Diritto processuale: la Suprema Corte di Cassazione accoglie il ricorso del danneggiato ed afferma che:
– l’accoglimento dell’impugnazione sulla questione di rito della competenza comporta l’integrale devoluzione al giudice dell’appello di tutte le questioni dedotte nel giudizio di primo grado, ivi comprese le richieste istruttorie formulate, indipendentemente dal fatto che esse siano o meno ritrascritte integralmente nell’atto di appello;
– la necessità di riproporre specificamente nell’atto di appello i mezzi di prova non accolti dal giudice di primo grado non trova applicazione nel caso in cui il giudizio di primo grado non ha avuto alcuno svolgimento in conseguenza della declinatoria della competenza;
– la specificità dei motivi d’appello presuppone la specificità della motivazione della sentenza impugnata, sicché ove manchi quest’ultima, dall’appellante non è esigibile altro onere che riproporre l’istanza o la domanda immotivatamente rigettata.
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App. Napoli 17/4/2019 n. 2114
Responsabilità del ginecologo, lesioni al nascituro e morte: risarcimento del danno di € 1.227.844,94, di cui € 498.521,45 al padre, € 498.521,45 alla madre, € 145.627,01 al germano ed € 85.305,10 ai tre nonni della vittima (€ 28.435,03 cadauno).
La Corte di Appello accoglie le tesi dei danneggiati, respinge gli appelli dei responsabili (struttura sanitaria e ginecologo) e:
– non prende in esame la C.T.U. medico legale espletata in sede penale che pur ha ritenuto il ginecologo esente da colpa;
– disattende il rinnovo della C.T.U. medico legale da essa disposto ed espletata da un collegio medico che pur ha ritenuto il ginecologo esente da colpa;
– conferma la responsabilità del ginecologo che ha prestato assistenza sia prima che durante il parto per aver:
a. somministrato alla partoriente ossitocina, al fine di indurre il parto, in quantità non annotata in cartella clinica;
b. inoculato il farmaco senza preoccuparsi di assicurare, mediante tracciati cardiotocografici, di verificare come evolvessero le condizioni del nascituro;
c. eseguito tracciati cardiotocografici in maniera inadeguata e discontinua proprio nelle ore del travaglio più vicine alla fase espulsiva, durante le quali maggiormente sarebbe stato importante constatare la salute del feto;
d. provocato con il suo comportamento il grave insulto ipossico subito dal nascituro.
La Corte di Appello, ancora, accoglie l’appello dei danneggiati e liquida:
– il danno non patrimoniale ai genitori della vittima per le gravi lesioni da quest’ultimo subite nel periodo di sopravvivenza (denegato dal giudice di primo grado);
– il danno non patrimoniale ai nonni anche non conviventi per il decesso della vittima (denegato dal giudice di primo grado);
– il danno da ritardo (denegato dal giudice di primo grado).
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