Danno da ingiustificata interruzione delle trattative: la ricerca della volontà negoziale quale epicentro della responsabilità pre-contrattuale
30/10/2020: Articolo dell’avv. Vincenzo Liguori al seguente link: http://ridare.it/articoli/giurisprudenza-commentata/danno-da-ingiustificata-interruzione-delle-trattative-la-ricerca
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Covid-19 ed ATP conciliativo nella responsabilità sanitaria: cosa succede se il CTU deposita la relazione senza tener conto della sospensione legale dei termini processuali?
29/10/2020: Articolo dell’avv. Michele Liguori al seguente link: http://ridare.it/articoli/quesiti-operativi/covid-19-ed-atp-conciliativo-nella-responsabilit-sanitaria-cosa-succede
Trib. Napoli 19/10/2020
Responsabilità della struttura sanitaria: risarcimento del danno di € 31.109,15 per una I.P. iatrogena differenziale dell’8%.
Paziente sottoposta ad un non indicato e sovradimensionato intervento chirurgico di quadrantectomia alla mammella con radicalizzazione del quadrante nonché dissezione di due linfonodi ed asportazione del linfonodo sentinella a livello ascellare, praticato sulla base di un esame istologico estemporaneo erroneamente interpretato.
Il Tribunale:
– accoglie le tesi della danneggiata;
– rigetta le tesi della struttura sanitaria e della sua impresa di assicurazione;
– ritiene provato il nesso causale tra trattamento sanitario, errata diagnosi istologica, conseguente non indicato e sovradimensionato intervento chirurgico, peggioramento delle condizioni di salute e menomazioni residuate;
– ritiene provata la responsabilità dell’oncologo e del chirurgo in servizio presso la struttura sanitaria per:
► l’errata diagnosi di neoplasia mammaria;
► la conseguente errata scelta chirurgica, eccessivamente demolitiva;
– liquida alla danneggiata il danno non patrimoniale mediante:
► le tabelle di liquidazione del Tribunale di Milano;
► il criterio correttivo di risarcimento del danno differenziale che va compiuto non sul grado di invalidità permanente ma sui valori monetari.
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App. Napoli 16/10/2020 n. 3532
Responsabilità della struttura sanitaria e morte del paziente: risarcimento del danno di € 360.336,50 alla moglie convivente della vittima di anni 69.
Paziente ricoverato con diagnosi di ingresso “cefalea nucale, profusa sudorazione”, morto nel corso del ricovero.
La Corte di Appello:
– accoglie le tesi e l’appello della danneggiata che aveva visto rigettare in toto la sua domanda nel giudizio di primo grado;
– rigetta le tesi della struttura sanitaria;
– ritiene applicabile il principio di non contestazione;
– ritiene erronea l’attribuzione di rilevanza alla circostanza che gli errori, le omissioni e le inadempienze accertate in sede processuale siano differenti da quelle allegate in fatto dall’attrice nell’atto di citazione in quanto non può onerarsi la parte attrice di individuare la specifica condotta omessa o lo specifico errore determinante l’evento di danno, dovendo ritenersi sufficiente l’individuazione della prestazione ritenuta mal adempiuta ed il nesso causale rispetto al pregiudizio lamentato;
– ritiene erronea la ritenuta cristallizzazione del thema decidendum in base alle allegazioni perfezionate nell’atto di citazione in quanto nel settore della responsabilità sanitaria non può pretendersi a carico della parte attrice una già precisa identificazione e fissazione delle peculiari omissioni ed errori medici cui ricondurre il verificarsi del danno, i quali, viceversa, potranno più chiaramente emergere solo all’esito del completamento dell’istruttoria e dell’intervento di un parere di un soggetto perito, padrone delle conoscenze imprescindibili e necessarie per orientarsi in una materia connotata da un così alto tasso tecnico-scientifico.
– ritiene provato in base al criterio probabilistico il nesso causale tra trattamento sanitario, peggioramento dello stato di salute e decesso del paziente;
– ritiene provato l’inadempimento qualificato dei sanitari per non aver adeguatamente valutato un attacco ischemico transitorio (TIA) ricorso alcune ore prima del ricovero e nel non essersi attivati opportunamente in senso diagnostico e, soprattutto, farmacologico preventivo nei confronti di una sua recidiva ictale;
– liquida:
► il danno non patrimoniale terminale sofferto dal de cuius in vita (sia il danno biologico terminale sia il danno da perdita delle chance di sopravvivenza);
► il danno da lucro cessante, passato e futuro;
► il danno emergente passato per spese funeratizie;
► il danno da perdita del rapporto parentale.
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App. Napoli 13/10/2020 n. 3474
Sinistro stradale: risarcimento del danno di € 150.144,26 per una I.P. del 28%.
La Corte di Appello:
– accoglie le tesi e l’appello del danneggiato che aveva visto rigettare in toto la sua domanda nel giudizio di primo grado;
– rigetta le tesi dell’impresa di assicurazione e dei responsabili;
– valuta congiuntamente tutti gli elementi probatori in atti;
– ritiene provata (a differenza del giudice di primo grado) l’esclusiva responsabilità del conducente del veicolo che dalla corsia di sinistra operava un’improvvisa e non segnalata manovra di conversione a destra ed impegnava all’improvviso la corsia centrale percorsa dal motoveicolo condotto dal danneggiato;
– liquida al danneggiato tutti i danni subiti, patrimoniali e non patrimoniali;