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Trib. Napoli 23/4/2021 n. 3851

Trib. Napoli 23/4/2021 n. 3851

da Studio Legale Liguori & Liguori / venerdì, 23 Aprile 2021 / Pubblicato il Cenestesi lavorativa, Malasanità, Microinvalidità, Micropermanenti, News Legali, Personalizzazione, Responsabilità del chirurgo oculista, Responsabilità medica e sanitaria, Restituzione del compenso, Risarcimento danni, Risoluzione contrattuale

Responsabilità del chirurgo oculista: risarcimento del danno di € 19.001,75 per una I.P. del 7% con personalizzazione massima.

Paziente (tatuatore) affetto da miopia e sottoposto ad intervento chirurgico correttivo con tecnica laser PRK.
E’ responsabile il chirurgo oculista per l’erronea centratura dell’apparecchio laser che ha provocato:
– la mancata attesa correzione della miopia;
– alterazioni corneali che hanno determinato disagi della qualità della visione.

Il Tribunale:
– accoglie le tesi del danneggiato;
– rigetta le tesi del chirurgo e dell’impresa di assicurazione;
– dichiara la risoluzione del contratto di cura tra paziente e professionista;
– condanna il professionista alla restituzione del compenso ricevuto dal paziente per l’intervento rivelatosi mal adempiuto.

Liquidati al leso:
– il danno non patrimoniale con personalizzazione massima per l’incidenza sulla cenestesi lavorativa (in quanto tatuatore);
– il danno emergente passato per il compenso erogato al professionista per l’errata prestazione;
– il danno emergente passato per le necessarie spese di cura.

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