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Categoria: Amianto

Trib. Napoli 22/2/2018 n. 1925

giovedì, 22 Febbraio 2018 da Studio Legale Liguori & Liguori

Responsabilità del chirurgo: risarcimento del danno di € 36.634,59 per una I.P. iatrogena del 10% con personalizzazione del risarcimento.

Paziente affetta da colecistite – calcolosi sottoposta ad intervento chirurgico di colecistectomia calcolotica per via laparotomica.

Sono responsabili il chirurgo operatore ed i sanitari in quanto:
– dagli esami ematochimici praticati nelle prime fasi di ricovero e antecedentemente all’intervento chirurgico appariva già uno stato di sofferenza epatica (“epatopatia satellite”);
– nonostante fosse attendibile l’ipotesi che si versasse in ipotesi di empiema della colecisti (raccolta di materiale settico in cavità anatomica preformata, nel caso specifico la colecisti), patologia confermata successivamente nel diario operatorio dell’intervento, non eseguivano, sia nella fase antecedente all’intervento che in quella successiva, esami ematochimici volti ad indagare la funzionalità pancreatica attraverso indagini laboratoristiche e strumentali di facile e routinaria esecuzione;
– una volta accertata la diagnosi di empiema i sanitari si preoccupavano di mantenere la paziente sotto attenta osservazione e la dimettevano nonostante la manifesta iperamilasemia, indicativa di una pancreatite acuta in atto;
– con tale comportamento omissivo determinavano la persistenza di un quadro acuto di pancreatite con tendenza alla recidiva, foriero successivamente a sua volta di episodi di coliche addominali, per le quali la paziente era costretta suo malgrado a ricorrere più volte a cure mediche con successivi ricoveri;
– se a tempo debito avessero controllato la funzionalità pancreatica attraverso indagini di laboratorio e strumentali e avessero trattato precocemente la pancreatite acuta, la paziente avrebbe verosimilmente conseguito la restituito ad integrum dell’organo.

Liquidati parcella del difensore per la mediazione e spese di consulenza tecnica di parte redatta ante iudicium.

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  • Pubblicato il Abuso del diritto, Amianto, Malasanità, Mediazione, News Legali, Parcella del difensore per la mediazione, Personalizzazione del risarcimento, Responsabilità del chirurgo, Responsabilità medica e sanitaria, Risarcimento danni, Spese di consulenza tecnica di parte
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Trib. Napoli 29/6/2016 n. 1923

mercoledì, 29 Giugno 2016 da Studio Legale Liguori & Liguori

Lavoratore esposto alle polveri di amianto presenti nelle stive delle navi contrae il mesotelioma pleurico e muore: risarcimento del danno di € 500.000,00 al lavoratore per un anno di sopravvivenza (tra diagnosi di patologia tumorale e decesso) con I.P. stabilizzata del 100% e tramessi iure hereditario ai suoi eredi.

L’Autorità Portuale di Napoli – quale successore ex lege del Consorzio Autonomo del porto di Napoli, a sua volta successore ex lege dell’Ente Autonomo del porto di Napoli – è responsabile della malattia contratta dallo scaricatore di stive delle navi, anche se dipendente della Compagnia Unica Lavoratori Portuali (C.U.L.P.), in quanto:
– investita di poteri-doveri di disciplina ed organizzazione del lavoro portuale e dei luoghi di lavoro;
– esercente le attività commerciali-imprenditoriali del porto;
– figura imprenditoriale di preminenza nel porto;
– destinataria, fruitrice e unica utilizzatrice delle prestazioni lavorative dei dipendenti di imprese o cooperative operanti nel porto che sono delle mere intermediarie di mano d’opera;
– soggetto cui incombe il rispetto della normativa di cui all’art. 2087 c.c. indipendentemente dalla diretta dipendenza dei lavoratori utilizzati.

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  • Pubblicato il Amianto, Danno non patrimoniale terminale, Esposizione ad amianto e sostanze tossiche, Macro risarcimento danni, Maxi risarcimento danni record, News Legali, Risarcimento danni, Sinistro mortale
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