Trib. Napoli 2/2/2017 n. 1325
Responsabilità del chirurgo e dell’ortopedico: risarcimento del danno di € 57.031,12 per una I.P. iatrogena differenziale del 9% con personalizzazione del risarcimento.
Paziente affetto da frattura epifisi distale di radio con frammenti ossei angolati e frattura stiloide ulnare.
E’ responsabile il chirurgo ortopedico che ha sottoposto il paziente ad intervento chirurgico di riduzione cruenta e stabilizzazione con fissatore esterno mini Hoffman II (2 fiches nel II metacarpo, 2 fiches nella diafisi radiale) in quanto:
– nel corso dell’intervento ha provocato la mobilizzazione e scomposizione dei frammenti con conseguente necessità di successivo intervento riparatore di riduzione delle fratture e regolarizzazione del fissatore esterno;
– in sede di rimozione del fissatore esterno e, comunque, prima della riabilitazione motoria non ha eseguito alcun esame radiografico di controllo;
– ha praticato solo tardivamente l’esame ecografico per il controllo del comparto tendineo a problemi motori verificatisi in sede di mobilizzazione della mano.
Il danno non patrimoniale va liquidato sulla scorta delle nuove tabelle del Tribunale di Milano e non sulla scorta dei criteri risarcitori di cui all’art. 139 cod. ass. previsti per le lesioni di lieve entità in quanto l’attuale menomazione complessiva, comprensiva del danno pregresso e quello iatrogeno, supera il limite delle lesioni di lievi entità.
Liquidati parcella stragiudiziale del difensore e spese di consulenza tecnica di parte redatta ante iudicium.
- Pubblicato il Art. 139 cod. ass., Danno iatrogeno differenziale, Malasanità, Micropermanenti, News Legali, Parcella stragiudiziale del difensore, Personalizzazione del risarcimento, Responsabilità del chirurgo, Responsabilità dell’ortopedico, Responsabilità medica e sanitaria, Risarcimento danni, Spese di consulenza tecnica di parte
Trib. Torre Annunziata 10/11/2016 n. 2830
Sinistro stradale: risarcimento del danno di € 20.749,79 per una I.P. dell’8% con personalizzazione del risarcimento.
E’ responsabile il conducente che si immette nel flusso della circolazione e non concede la precedenza al veicolo favorito.
L’azione di indennizzo diretto del danneggiato nei confronti dell’impresa di assicurazione del veicolo danneggiato, ex art. 149 cod. ass., è facoltativa.
Nell’azione diretta proposta dal danneggiato nei confronti dell’impresa di assicurazione del veicolo danneggiante, ex art. 144 cod. ass. e nell’azione cumulativa proposta nei confronti del proprietario dello stesso veicolo, ex artt. 2043 e 2054 c.c., è inammissibile l’intervento volontario dell’impresa di assicurazione del veicolo del danneggiato anche quale procuratrice speciale dell’impresa di assicurazione del veicolo danneggiante, qualora quest’ultima società si sia costituita in proprio.
L’intervento volontario adesivo autonomo è ammissibile anche se proposto al di fuori dei termini per la tempestiva costituzione in giudizio della parte convenuta.
Art. 139 cod. ass. e micropermanenti: il limite del 20% di personalizzazione previsto per le micropermanenti non opera per il danno morale.
Liquidati parcella stragiudiziale del difensore e spese di consulenza tecnica di parte redatta ante iudicium.
- Pubblicato il Art. 139 cod. ass., Art. 144 cod. ass., Art. 149 cod. ass., Immissione nel flusso della circolazione, Intervento volontario, Intervento volontario dell’impresa di assicurazione del veicolo del danneggiato, Micropermanenti, News Legali, Parcella stragiudiziale del difensore, Personalizzazione del risarcimento, Risarcimento danni, Sinistro stradale, Spese di consulenza tecnica di parte
Trib. S. Maria C.V. 21/6/2016 n. 2389
Sinistro stradale: risarcimento del danno di € 7.089,34 per una I.P. del 3% con liquidazione del danno morale.
Il Tribunale, quale giudice di appello, accogliendo i motivi di gravame del danneggiato ha liquidato:
– il danno morale;
– la parcella stragiudiziale del difensore;
– le spese della consulenza tecnica di parte del medico, redatta ante iudicium.
Trib. Napoli 21/3/2016 n. 3687
Responsabilità del chirurgo e dell’ortopedico: risarcimento del danno di € 14.169,28 per una I.P. iatrogena del 6% con personalizzazione del risarcimento e liquidazione del danno morale.
La natura della responsabilità del medico dipendente o collaboratore della struttura sanitaria, pubblica o privata, non è cambiata dopo il decreto Balduzzi in quanto è sempre contrattuale anche se fondata sul contatto sociale.
Paziente affetto da osteoma osteoide.
E’ responsabile il chirurgo ortopedico per aver realizzato l’intervento di resezione osteoma sulla parte superficiale laterale del collo femorale laddove, invece, l’osteoma osteoide era localizzato sulla superficie mediale.
Trib. Napoli 22/2/2016 n. 2318
Circolazione stradale: risarcimento del danno di € 5.182,93 per una I.P. del 3% con personalizzazione del risarcimento e liquidazione del danno morale.
Il Tribunale accogliendo il motivo di appello del danneggiato ha dichiarato la proponibilità della domanda risarcitoria in quanto:
– l’impresa di assicurazione, ricevuta una richiesta incompleta, ha l’onere di richiedere al danneggiato le dovute integrazioni;
– l’eventuale mancata collaborazione del danneggiato che rifiuti di sottoporsi agli accertamenti medici necessari per la valutazione del danno comporta solo la sospensione dei termini posti a carico dell’impresa di assicurazione per la formulazione dell’offerta risarcitoria.
Trib. Napoli 5/2/2016 n. 1516
Circolazione stradale: risarcimento del danno di € 13.587,16 per una I.P. del 2% e per danni al veicolo.
Liquidati parcella stragiudiziale del difensore e spese di consulenza tecnica di parte redatta ante iudicium.
Il Tribunale:
– accogliendo il motivo di appello del danneggiato ha dichiarato la competenza per territorio del giudice in precedenza adito per essere stata l’eccezione di incompetenza per territorio sollevata dall’impresa di assicurazione incompleta;
– ha affermato che la tardiva costituzione degli appellati comporta il rigetto dei loro appelli incidentali e l’inammissibilità delle loro eccezioni di parte non rilevabili d’ufficio;
– ha affermato che i limiti soggettivi del giudicato esterno non sono rilevabili d’ufficio dal giudice ma devono essere introdotti in causa con un’eccezione in senso stretto della parte al fine di invocare l’inopponibilità del giudicato.
Trib. Napoli 8/1/2016 n. 144
Insidia e trabocchetto: risarcimento del danno di € 41.485,81 per una I.P. del 9% ed € 4.000,00 per danni al motoveicolo.
Il Comune è custode della pubblica via ed è responsabile, ex art. 2051 c.c., per la caduta del motociclista a causa di una buca ricoperta di acqua in tratto di strada poco illuminato.
Il danno non patrimoniale subito a causa dell’insidia stradale va liquidato sulla scorta delle nuove tabelle del Tribunale di Milano e non sulla scorta dei criteri risarcitori di cui all’art. 139 cod. ass. previsti per le lesioni di lieve entità.
L’art. 139 cod. ass., infatti, è una norma speciale che disciplina il risarcimento a seguito di sinistri stradali e, pertanto, non è soggetta ad applicazione analogica perché frutto della necessaria comparazione di interessi contrapposti.
Liquidati parcella stragiudiziale del difensore e spese di consulenza tecnica di parte redatta ante iudicium.
Trib. Torre Annunziata 5/1/2016 n. 26
Circolazione stradale: risarcimento del danno di € 28.586,12 per una I.P. del 7,5% con personalizzazione del risarcimento.
E’ responsabile l’automobilista che investe il pedone che procede mantenendosi accostato al margine sinistro della carreggiata.
Art. 139 cod. ass. e micropermanenti: il limite del 20% di personalizzazione previsto per le micropermanenti non opera per il danno morale.
Liquidati parcella stragiudiziale del difensore e spese di consulenza tecnica di parte redatta ante iudicium.
- 1
- 2