Trib. Napoli 13/11/2007 n. 10583
Responsabilità medica e sanitaria, azione surrogatoria e condanna diretta dell’impresa di assicurazione della R.C. professionale: il danneggiato da responsabilità medica e sanitaria, in caso di inerzia del medico o della struttura sanitaria, può chiedere in via surrogatoria, ex art. 2900 c.c., la condanna diretta dell’impresa di assicurazione della R.C. professionale dell’assicurato-responsabile, ex art. 1917, 2° comma, c.c.
L’avv. Michele Liguori è stato il primo avvocato a proporre e veder accogliere, in una causa da esso patrocinata in tema di responsabilità medica e sanitaria, la domanda formulata dal danneggiato in via surrogatoria, ex art. 2900 c.c. – per l’inerzia del medico che costituendosi in giudizio ha chiesto solo di essere manlevato e tenuto indenne dall’impresa di assicurazione – volta ad ottenere la condanna diretta dell’impresa di assicurazione della R.C. professionale dell’assicurato-responsabile, ex art. 1917, 2° comma, c.c. (Trib. Napoli 13/11/2007 n. 10583).
Il principio, successivamente, è stato confermato da altri giudici di merito nelle seguenti ulteriori decisioni relative a cause patrocinate dall’avv. Michele Liguori:
• in tema di responsabilità medica e sanitaria:
– Trib. Napoli 21/3/2013 n. 3812;
– Trib. Napoli 18/11/2011 n. 12606;
– Trib. Napoli 25/10/2011 n. 11535;
– Trib. Napoli 21/6/2011 n. 7878;
– Trib. Napoli 1/3/2011 n. 2321;
• in tema di responsabilità da cose in custodia:
– Trib. Napoli 29/5/2015 n. 8070, Dello Iacono/Condominio;
– Trib. Napoli 12/1/2012 n. 361;
• in tema di responsabilità derivante dalla navigazione di natanti:
– Giud. Pace Napoli 19/11/2009 n. 89080.
Leggi sentenza
- Pubblicato il Assicurazione della R.C. professionale, Azione surrogatoria del danneggiato, Leading case, Malasanità, Responsabilità medica e sanitaria
App. Napoli 22/12/2005 n. 3657
Responsabilità del ginecologo: risarcimento del danno di € 1.547.650,27, di cui € 1.104.513,09 alla macrolesa per una I.P. iatrogena del 100% con personalizzazione del risarcimento e liquidazione del danno morale ed € 443.137,18 ai genitori.
E’ responsabile il ginecologo che assiste la partoriente durante il parto che provoca alla nascitura un’ipossia encefalica a causa di un ritardo nell’esecuzione del taglio cesareo.
Assicurazione della R.C. professionale: la clausola claims made va interpretata ricercando la comune intenzione delle parti secondo il principio di buona fede e nel contesto generale e complessivo del contratto e, pertanto, ad essa può attribuirsi un diverso significato rispetto all’interpretazione letterale che è quello di rendere obbligatoria la denuncia nel termine previsto quando l’assicurato abbia già conoscenza del sinistro.
- Pubblicato il Assicurazione della R.C. professionale, Clausola claims made, Danni ai congiunti della vittima, Danno morale, Macro risarcimento danni, Malasanità, Maxi risarcimento danni record, Maxi risarcimento danni record TOP, Personalizzazione del risarcimento, Responsabilità del ginecologo, Responsabilità medica e sanitaria, Risarcimento danni
App. Milano 16/1/2004 n. 90
Responsabilità dell’anestesista: confermata la liquidazione di L. 4.240.677.091, di cui L. 3.372.789.082 alla macrolesa per una I.P. iatrogena del 100% con personalizzazione del risarcimento e liquidazione del danno morale e patrimoniale, L. 132.249.602 al convivente more uxorio, L. 330.624.004 alla figlia, L. 413.280.005 ai genitori e L. 123.984.000 ai tre germani.
La Corte di Appello, accogliendo le tesi dei danneggiati, confermato altresì:
– la responsabilità dell’anestesista che: ha intubato la paziente nell’esofago anziché in trachea; non ha monitorato la regolare ossigenazione polmonare; non si è accorto dei chiari segni di desaturazione di ossigeno nel sangue e non ha ipotizzato immediatamente l’errata intubazione;
– la mala gestio c.detta propria dell’impresa di assicurazione della R.C. professionale che ha ritardato colpevolmente l’adempimento della prestazione e, pertanto, è tenuta a rispondere dell’intero risarcimento senza il limite del massimale di polizza.
- Pubblicato il Appello, Assicurazione della R.C. professionale, Danni ai congiunti della vittima, Danno morale, Macro risarcimento danni, Mala gestio dell’impresa di assicurazione, Malasanità, Maxi risarcimento danni record, Maxi risarcimento danni record TOP, Responsabilità dell’anestesista, Responsabilità medica e sanitaria
Trib. Milano 5/7/2001 n. 7737
Responsabilità dell’anestesista: risarcimento del danno di L. 4.240.677.091, di cui L. 3.372.789.082 alla macrolesa per una I.P. iatrogena del 100% con personalizzazione del risarcimento e liquidazione del danno morale e patrimoniale, L. 132.249.602 al convivente more uxorio, L. 330.624.004 alla figlia, L. 413.280.005 ai genitori e L. 123.984.000 ai tre germani.
Paziente gravida sottoposta ad intervento di taglio cesareo.
E’ responsabile l’anestesista che:
– intuba la paziente nell’esofago anziché in trachea;
– non monitora la regolare ossigenazione polmonare;
– non si accorge dei chiari segni di desaturazione di ossigeno nel sangue e non ipotizza immediatamente l’errata intubazione.
L’assicurazione della R.C. professionale che ritarda colpevolmente l’adempimento della prestazione è tenuta a rispondere oltre il limite del massimale di polizza di L. 1.000.000.000 ed a rispondere per mala gestio c.detta propria per la copertura dell’intero risarcimento.
- Pubblicato il Assicurazione della R.C. professionale, Convivente more uxorio, Danni ai congiunti della vittima, Danno morale, Danno patrimoniale, Macro risarcimento danni, Mala gestio dell’impresa di assicurazione, Malasanità, Maxi risarcimento danni record, Maxi risarcimento danni record TOP, Personalizzazione del risarcimento, Responsabilità dell’anestesista, Responsabilità medica e sanitaria, Risarcimento danni
- 1
- 2