Risarcimento di € 21.052,68 per una I.P. iatrogena differenziale del 2% con personalizzazione.
Trib. S. M. Capua Vetere 11/1/2022 n. 143: responsabilità del chirurgo ortopedico.
Il Tribunale:
– accoglie le tesi della danneggiata;
– rigetta le tesi della struttura sanitaria;
– condanna la struttura sanitaria al risarcimento dei danni subiti a causa dell’errato intervento chirurgico di osteotomia di sottrazione del II e III metatarso ed osteosintesi metallica;
– liquida in favore della danneggiata il risarcimento del danno non patrimoniale:
► mediante il criterio correttivo del risarcimento del danno differenziale;
► riconoscendo l’autonomia del danno da lesione del diritto all’autodeterminazione rispetto al danno alla salute.
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Risarcimento di € 48.395,20 per una I.P. iatrogena differenziale del 8% con personalizzazione.
App. Napoli 19/11/2021 n. 5440: responsabilità del chirurgo ortopedico.
La Corte di Appello:
– accoglie le tesi della danneggiata;
– rigetta le tesi del medico e della struttura sanitaria;
– condanna il chirurgo e la struttura sanitaria al pagamento in favore della danneggiata dei danni da ella subiti per l’errata riduzione della frattura del gomito;
– riconosce alla danneggiata un importo superiore al triplo rispetto a quanto liquidato in primo grado;
– liquida in favore della danneggiata il risarcimento del danno non patrimoniale:
► comprensivo del danno morale e dell’aumento in percentuale a titolo di personalizzazione del risarcimento, sulla scorta delle tabelle del Tribunale di Milano;
► mediante il criterio correttivo del risarcimento del danno differenziale, con ulteriore personalizzazione.
Trib. Napoli 28/7/2021 n. 6957
Responsabilità del chirurgo: risarcimento del danno di € 41.182,08 per una I.P. iatrogena differenziale del 9%.
Paziente affetto da ernia inguinale a destra sottoposto ad intervento chirurgico di ernioplastica.
Il Tribunale:
– accoglie le tesi del danneggiato;
– rigetta le tesi del chirurgo, della struttura sanitaria e delle imprese di assicurazione;
– ritiene che il chirurgo è responsabile, secondo il criterio probabilistico del “più probabile che non”, della provocata atrofia testicolare per la necrosi da ischemia da lesione vascolare dovuta a condotta imprudente durante l’intervento;
– ritiene che la struttura sanitaria è solidalmente responsabile:
– liquida al danneggiato il danno non patrimoniale mediante il criterio correttivo di risarcimento del danno differenziale che va compiuto non sul grado di invalidità permanente ma sui valori monetari e sulla scorta delle tabelle del Tribunale di Milano.
Trib. Napoli 5/7/2021 n. 6270
Responsabilità del chirurgo: risarcimento del danno di € 31.710,53 per una I.P. iatrogena differenziale del 5%.
Paziente affetta da colelitiasi (CDB) ed altre comorbilità invalidanti sottoposta ad intervento chirurgico di colecistectomia per via laparoscopica.
Il Tribunale:
– accoglie le tesi della lesa e dei suoi eredi;
– rigetta le tesi del chirurgo, della struttura sanitaria e delle imprese di assicurazione;
– ritiene che il chirurgo è responsabile per la provocata emorragia post-colecistectomia che ha reso necessario il successivo intervento chirurgico riparatore di laparotomia esplorativa;
– ritiene che la struttura sanitaria è solidalmente responsabile:
– liquida agli eredi della lesa deceduta in corso di causa per cause indipendenti dalle lesioni iatrogene subite:
► il danno non patrimoniale mediante il criterio correttivo di risarcimento del danno differenziale che va compiuto non sul grado di invalidità permanente ma sui valori monetari e sulla scorta delle tabelle del Tribunale di Milano elaborate per le ipotesi di danno da premorienza;
► il danno emergente passato.
App. Napoli 18/3/2021 n. 1025
Responsabilità del medico di Pronto Soccorso: risarcimento del danno di € 21.197,68 per una I.P. iatrogena differenziale del 5%.
Paziente affetta da lussazione metatarso falange V raggio piede sinistro e frattura IV metatarso sottoposto a trattamento sanitario mediante confezionamento di apparecchio gessato a stivaletto.
La Corte di Appello:
– accoglie le tesi ed i motivi di appello del danneggiato in ordine all’incongrua liquidazione del danno;
– rigetta le tesi della struttura sanitaria e delle imprese di assicurazione;
– conferma la responsabilità del medico di Pronto Soccorso per l’insorgenza di una sindrome post trombotica delle vene della gamba sinistra consistente in uno sfiancamento valvolare delle gemellari, nonché da una occlusione delle perforanti di Cockett, vene di distretto di gamba che mettono in comunicazioni le vene del circolo superficiale con quelle del circolo profondo;
– liquida al danneggiato:
► il danno non patrimoniale mediante il criterio correttivo di risarcimento del danno differenziale che va compiuto non sul grado di invalidità permanente ma sui valori monetari;
► il danno emergente passato denegato dal giudice di primo grado;
– liquida complessivamente al danneggiato un importo pari a circa il doppio rispetto a quello liquidato dal giudice di primo grado.
Trib. Napoli 19/10/2020
Responsabilità della struttura sanitaria: risarcimento del danno di € 31.109,15 per una I.P. iatrogena differenziale dell’8%.
Paziente sottoposta ad un non indicato e sovradimensionato intervento chirurgico di quadrantectomia alla mammella con radicalizzazione del quadrante nonché dissezione di due linfonodi ed asportazione del linfonodo sentinella a livello ascellare, praticato sulla base di un esame istologico estemporaneo erroneamente interpretato.
Il Tribunale:
– accoglie le tesi della danneggiata;
– rigetta le tesi della struttura sanitaria e della sua impresa di assicurazione;
– ritiene provato il nesso causale tra trattamento sanitario, errata diagnosi istologica, conseguente non indicato e sovradimensionato intervento chirurgico, peggioramento delle condizioni di salute e menomazioni residuate;
– ritiene provata la responsabilità dell’oncologo e del chirurgo in servizio presso la struttura sanitaria per:
► l’errata diagnosi di neoplasia mammaria;
► la conseguente errata scelta chirurgica, eccessivamente demolitiva;
– liquida alla danneggiata il danno non patrimoniale mediante:
► le tabelle di liquidazione del Tribunale di Milano;
► il criterio correttivo di risarcimento del danno differenziale che va compiuto non sul grado di invalidità permanente ma sui valori monetari.
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App. Napoli 24/9/2020 n. 3234
Responsabilità del chirurgo e dell’ortopedico: risarcimento del danno di € 37.207,37 per una I.P. iatrogena differenziale del 5%.
Paziente affetta da coxoartrosi sottoposta ad intervento chirurgico di artroprotesi totale dell’anca sinistra.
La Corte di Appello:
– accoglie il motivo di appello dell’impresa di assicurazione (proposto nei confronti della struttura sanitaria-assicurata) e:
► dichiara la validità della clausola claims made contenuta nella polizza di assicurazione della R.C. professionale;
► rigetta la domanda di manleva proposta dalla struttura sanitaria-assicurata;
– accoglie le tesi della danneggiata e rigetta la domanda dell’impresa di assicurazione di restituzione delle somme pagate in esecuzione della sentenza di primo grado;
– accoglie le tesi ed i motivi di appello della danneggiata;
– rigetta le tesi della struttura sanitaria;
– conferma la responsabilità del chirurgo ortopedico per l’errato intervento di artroprotesi totale dell’anca sinistra;
– liquida alla danneggiata il danno non patrimoniale mediante:
► le tabelle di liquidazione del Tribunale di Milano;
► il criterio correttivo di risarcimento del danno differenziale che va compiuto non sul grado di invalidità permanente ma sui valori monetari;
– liquida complessivamente alla danneggiata un importo circa due volte e mezzo maggiore rispetto a quello liquidato dal giudice di primo grado.
- Pubblicato il Appello, Art. 139 cod. ass., Assicurazione della R.C. professionale, Clausola claims made, Danno iatrogeno differenziale, Malasanità, News Legali, Protesi anca, Responsabilità del chirurgo, Responsabilità dell’ortopedico, Responsabilità medica e sanitaria, Spese di consulenza tecnica di parte
Danno biologico complessivo, menomazioni policrone coesistenti/concorrenti e quantificazione dell’I.P. mediante formula riduzionistica
13/7/2020: Articolo dell’avv. Vincenzo Liguori al seguente link: http://ridare.it/articoli/quesiti-operativi/danno-biologico-complessivo-menomazioni-policrone-coesistenticoncorrenti
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App. Napoli 6/5/2020 n. 1627
Responsabilità del chirurgo e dell’ortopedico: risarcimento del danno di € 49.167,73 per una I.P. iatrogena differenziale del 6%.
Paziente affetta da frattura del femore sottoposta ad intervento chirurgico di stabilizzazione della frattura femorale.
La Corte di Appello:
– accoglie le tesi ed i motivi di appello della danneggiata;
– rigetta le tesi della struttura sanitaria e dell’impresa di assicurazione;
– conferma la responsabilità del chirurgo ortopedico per l’errato intervento di stabilizzazione della frattura femorale con fili di Kirschner e contenzione con apparecchio gessato che non ha permesso la riduzione della frattura ma solo la stabilizzazione della stessa;
– liquida alla danneggiata il danno non patrimoniale mediante:
► le tabelle di liquidazione del Tribunale di Milano;
► il criterio correttivo di risarcimento del danno differenziale che va compiuto non sul grado di invalidità permanente ma sui valori monetari;
– liquida alla danneggiata anche:
► la parcella stragiudiziale del difensore;
► le spese di consulenza tecnica di parte redatta ante iudicium;
liquida complessivamente alla danneggiata un importo circa tre volte maggiore rispetto a quello liquidato dal giudice di primo grado.
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Trib. Napoli 14/4/2020 n. 2734
Responsabilità della struttura sanitaria e del chirurgo ortopedico: risarcimento del danno di € 33.062,00 per una I.P. iatrogena differenziale del 9%.
Paziente affetto da lesione tendine d’Achille piede destro sottoposto ad intervento chirurgico di tenorrafia.
Il Tribunale:
– accoglie le tesi del danneggiato;
– rigetta le tesi della struttura sanitaria;
– ritiene provato il nesso causale tra intervento chirurgico, la provocata reazione fibrotica locale associata a flogosi cronica e le menomazioni residuate;
– ritiene provata la responsabilità del chirurgo ortopedico in quanto:
► disattendeva le linee guida della SIOT (Società Italiana Ortopedia e Traumatologia) aventi oggetto l’ “Antibiotico profilassi perioperatoria nell’adulto”;
► provocava, a causa dell’omissione, un’infezione/contaminazione iatrogena da Pseudomonas aerugionosa del sito chirurgico;
► non effettuava la diagnosi della complicanza infettiva locale per la mancata prescrizione di esami culturali;
► cagionava la deiscenza settica della ferita chirurgica e la conseguente cronicizzazione e fistolizzazione del processo settico locale.
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