App. Napoli 15/7/2015 n. 3232
Responsabilità del chirurgo: confermata la responsabilità dell’operatore e la liquidazione di € 68.556,92 per una I.P. iatrogena differenziale del 10% con personalizzazione del risarcimento.
Paziente affetta da gozzo multinodulare sottoposta ad intervento chirurgico di tiroidectomia.
E’ responsabile il chirurgo per la paralisi completa della corda vocale destra (paralisi ricorrenziale post tiroidectomia).
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Trib. Napoli 9/7/2015 n. 9982
Responsabilità della struttura ospedaliera per infezione nosocomiale: risarcimento del danno di € 29.885,52 per una I.P. iatrogena differenziale del 6% con personalizzazione del risarcimento.
Paziente affetto da frattura di gamba sinistra al terzo distale sottoposto ad intervento chirurgico di osteosintesi della tibia con fissatori esterni tipo Ex-Fire.
E’ responsabile la struttura ospedaliera per l’infezione (osteomielite) contratta dal paziente e l’inadeguato trattamento post chirurgico.
App. Napoli 6/7/2015 n. 3057
Responsabilità dell’ortopedico: risarcimento del danno di € 1.977.392,52, di cui € 1.598.266,52 al macroleso per una I.P. iatrogena differenziale del 50% con personalizzazione del risarcimento ed € 379.126,00 ai genitori.
La Corte di Appello, accogliendo l’appello dei danneggiati, aumenta i precedenti importi liquidati dal giudice di primo grado rispettivamente in € 990.677,77 al macroleso ed € 214.621,48 ai genitori.
Paziente affetto da scoliosi.
E’ responsabile l’ortopedico che nonostante i continui e ripetuti controlli clinici e gli accertamenti strumentali praticati al giovane paziente che confermavano un’evoluzione peggiorativa della scoliosi (angolo di Cobb 50° senza corsetto), che era un chiaro indicatore di allarme (c.detto evento sentinella):
• non ha revisionato o modificato l’intera condotta;
• non ha ricercato le cause del fallimento del trattamento;
• ha tardivamente modificato il trattamento ortesico;
• ha ritardato il trattamento chirurgico.
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Trib. Napoli 26/5/2015 n. 7809
Responsabilità dell’ortopedico e del fisiatra: risarcimento del danno di € 30.300,00 per una I.P. iatrogena differenziale dell’8% con personalizzazione del risarcimento.
Paziente affetta da frattura di tibia sinistra sottoposta ad intervento chirurgico di riduzione e osteosintesi con tre viti interframmentarie.
E’ responsabile l’ortopedico per aver rimosso anzitempo l’apparecchio gessato.
E’ responsabile il fisiatra per aver praticato la fisioterapia allorché la frattura non era ancora consolidata.
Trib. Napoli 13/5/2015 n. 7179
Responsabilità della struttura ospedaliera: risarcimento del danno di € 174.238,96 per una I.P. iatrogena differenziale del 20% con personalizzazione del risarcimento.
La natura della responsabilità del medico dipendente o collaboratore della struttura sanitaria, pubblica o privata, non è cambiata dopo il decreto Balduzzi in quanto è sempre contrattuale anche se fondata sul contatto sociale.
Paziente affetto da frattura di rotula sinistra e malleolo esterno sinistro sottoposto ad intervento chirurgico di osteosintesi della rotula.
E’ responsabile la struttura ospedaliera per l’infezione nosocomiale (Staphylococcus epidermidis) contratta dal paziente.
Trib. Napoli 24/11/2014 n. 15531
Responsabilità del radiologo e del medico di Pronto Soccorso: risarcimento del danno di € 22.839,98 per una I.P. iatrogena differenziale del 5% con personalizzazione del risarcimento.
Paziente affetto da frattura-distacco del bordo anteriore della glenoide spalla destra (lesione di Bankart) e frattura della base del 5° metacarpo della mano destra.
Sono responsabili il radiologo e il medico di Pronto Soccorso per omessa tempestiva diagnosi delle fratture.
Trib. Napoli 21/11/2014 n. 15467
Responsabilità dell’ortopedico: risarcimento del danno di € 17.888,75 per una I.P. iatrogena differenziale del 7% con personalizzazione del risarcimento.
La natura della responsabilità del medico dipendente o collaboratore della struttura sanitaria, pubblica o privata, non è cambiata dopo il decreto Balduzzi in quanto è sempre contrattuale anche se fondata sul contatto sociale.
Paziente affetto da frattura capitello radiale a sinistra sottoposto ad intervento chirurgico a cielo aperto subito di resezione del capitello e asportazione dei frammenti fratturati.
E’ responsabile l’ortopedico per la lussazione del gomito sinistro.
Trib. Napoli 20/11/2014 n. 15435
Responsabilità dell’ortopedico: risarcimento del danno di € 82.271,82 per una I.P. iatrogena differenziale del 10% con personalizzazione del risarcimento.
Paziente affetto da lussazione della testa dell’omero destro e frattura pluriframmentaria del terzo superiore diafisario dell’omero destro con frammento distale risalito.
E’ responsabile l’ortopedico per:
– maldestra riduzione della frattura in atto;
– insufficiente descrizione dell’intervento chirurgico;
– mancato immediato reintervento immediatamente dopo aver constato il fallimento dell’intervento chirurgico e la posizione viziata dei capi ossei per deviazione prevalentemente ad axim e longitudinem.
Trib. Napoli 30/10/2014 n. 14388
Responsabilità dell’ortopedico: risarcimento del danno di € 125.674,17 per una I.P. iatrogena differenziale del 15% con personalizzazione del risarcimento.
Paziente affetta artrosi ginocchio destro sottoposta ad intervento chirurgico di artroprotesi monocompartimentale di ginocchio destro.
E’ responsabile l’ortopedico per la frattura del condilo femorale mediale verificatasi nel corso dell’intervento con successiva mobilizzazione asettica dell’impianto protesico monocompartimentale e infezione periprotesica tardiva.
App. Napoli 2/8/2002 n. 2570
Responsabilità medica e sanitaria e risarcimento del danno iatrogeno differenziale: il danno non patrimoniale (biologico e morale) differenziale non può essere liquidato semplicemente quantificando il danno sulla scorta del mero grado differenziale di I.P.
L’avv. Michele Liguori è stato uno dei primi avvocati a sostenere e veder riconosciuti, in una causa da esso patrocinata, i principi secondo cui:
– il danno non patrimoniale (biologico e morale) differenziale (sussistente in tutti i casi in cui ci si imbatta in preesistenze, come quasi in tutti i casi di responsabilità medica e sanitaria) non può essere liquidato semplicemente quantificando il danno sulla scorta del mero grado differenziale di I.P.;
– in tale caso, infatti, la conversione in termini mo¬ne¬tari del danno non patrimoniale avverrebbe in base ad un va¬lore di punto falsato e senza tener conto che il surplus di invalidità ascrivibile al responsabile non si innesta su una situazione di validità preesistente, ma si innesta su una situazione di salute già compromessa;
– la differenza, pertanto, va compiuta non sul grado di in¬va¬li¬dità permanente, ma sui valori monetari;
– sarà pertanto necessario dapprima quantificare il danno non patrimoniale sulla scorta della complessiva percentuale di I.P. residuata al leso;
– sarà poi necessario quantificare il danno non patrimoniale sulla scorta della percentuale di I.P. di cui era già portatore e che, comunque, gli sarebbe verosimilmente residuata in as-senza dell’evento dannoso;
– la differenza monetaria co¬sti¬tuirà il danno non patrimoniale differenziale del quale il responsabile deve rispondere (App. Napoli 2/8/2002 n. 2570)
La Suprema Corte di Cassazione soltanto oltre dodici anni dopo tale precedente ha affermato per la prima volta che “allorquando un intervento medico si esegua su una situazione di compromissione dell’integrità fisica del paziente e risulti, secondo le regole di una sua esecuzione ottimale e per quanto accertato a posteriori, che la situazione avrebbe potuto essere ripristinata soltanto in parte e non integralmente, e che, dunque, l’intervento comunque avrebbe lasciato al paziente una percentuale di compromissione della integrità, qualora la cattiva esecuzione dell’intervento abbia determinato una situazione di compromissione dell’integrità fisica del paziente ulteriore rispetto alla percentuale che non si sarebbe potuta eliminare, il danno-evento dev’essere individuato nella compromissione della integrità dal punto percentuale corrispondente a quanto non sarebbe stato eliminabile fino a quello corrispondente alla compromissione effettivamente risultante. Ne consegue che, ai fini della liquidazione con il sistema tabellare deve assumersi come percentuale di invalidità non quella corrispondente al punto risultante dalla differenza fra le due percentuali, bensì la percentuale corrispondente alla compromissione effettivamente risultante, di modo che da quanto monetariamente indicato dalla tabella per esso deve sottrarsi quanto indicato per la percentuale di invalidità non riconducibile alla responsabilità” (Cass. 19/3/2014 n. 6341).
Il principio, dopo la prima decisione della Corte di Appello di Napoli, è stato confermato da altri giudici di merito nelle seguenti ulteriori decisioni relative a cause patrocinate dall’avv. Michele Liguori:
– Trib. Napoli 20/11/2014 n. 15435;
– Trib. Napoli 30/10/2014 n. 14388;
– App. Napoli 2/7/2014 n. 3046, in www.ridare.it;
– Trib. Napoli 5/6/2014 n. 8334;
– App. Napoli 27/5/2014 n. 2375;
– Trib. Napoli 27/2/2014 n. 3356;
– App. Napoli 22/1/2014 n. 248;
– Trib. Napoli 17/12/2013 n. 14417;
– Trib. Napoli 4/4/2013 n. 4341;
– Trib. Napoli 15/6/2012 n. 7155;
– Trib. Napoli 25/10/2011 n. 11535;
– Trib. Napoli 19/10/2010 n. 10453;
– Trib. Napoli 4/3/2010 n. 2516;
– Trib. Napoli 12/3/2009 n. 3241;
– Trib. Napoli 5/6/2008 n. 6530;
– Trib. Napoli 4/1/2008 n. 82;
– Trib. Napoli 6/4/2007 n. 3835;
– Trib. Napoli 15/4/2004 n. 4313.
L’avv. Michele Liguori, in materia, ha dedicato uno specifico capitolo del libro: La responsabilità medica: dalla teoria alla pratica processuale, Maggioli, 2011