App. Napoli 21/4/2016 n. 1643
Sinistro mortale: risarcimento del danno di € 413.021,61, di cui € 310.557,26 alla figlia ed € 102.464,35 al nipote della vittima.
Liquidati:
– il danno non patrimoniale terminale alla vittima per otto giorni di sopravvivenza;
– il danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale alla figlia e al nipote;
– il danno emergente per le spese funerarie.
App. Napoli 5/12/2013 n. 4268
Responsabilità della struttura ospedaliera: risarcimento del danno di € 642.233,54 alla madre e ai due germani della vittima.
E’ risarcibile il danno non patrimoniale subito dalla giovane vittima di sette anni per il periodo intercorso tra evento e decesso (otto giorni).
Trib. Napoli 10/1/2011 n. 245
Sinistro mortale: risarcimento del danno di € 1.254.653,30, di cui € 492.398,33 alla madre, € 423.734,77 al padre ed € 338.520,20 alle due germane della vittima con personalizzazione del risarcimento.
Liquidati:
– il danno non patrimoniale terminale alla vittima per venti giorni di sopravvivenza;
– il danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale.
E’ responsabile il conducente che invade la semicarreggiata opposta.
- Pubblicato il Competenza per territorio, Danni da morte, Danno non patrimoniale terminale, Invasione carreggiata, Macro risarcimento danni, Maxi risarcimento danni record, Maxi risarcimento danni record TOP, News Legali, Personalizzazione del risarcimento, Risarcimento danni, Sinistro mortale, Sinistro stradale
Trib. Napoli 21/2/2011 n. 2053
Sinistro mortale: risarcimento del danno di € 737.796,64 alla madre e alla germana della vittima; liquidati € 114.820,21 per una I.P. del 22%.
E’ risarcibile il danno non patrimoniale subito dalla giovane vittima di dieci anni per il periodo intercorso tra evento e decesso (tre giorni).
Trib. Roma 20/11/2008 n. 22977
Risarcimento del danno non patrimoniale terminale da invalidità permanente: il danno non patrimoniale (biologico e morale) terminale da invalidità permanente e, cioè, quello subito in vita da persona con stabilizzazione dei postumi e successivamente deceduta in conseguenza di lesioni provocatele dall’altrui fatto illecito è risarcibile in capo al de cuius e trasmissibile ai suoi eredi
L’avv. Michele Liguori è stato il primo avvocato a richiedere ed ottenere, in una causa da esso patrocinata, il risarcimento del danno non patrimoniale (biologico e morale) terminale da invalidità permanente – e, cioè, quello subito in vita da persona con stabilizzazione dei postumi e successivamente deceduta in conseguenza di lesioni provocatele dall’altrui fatto illecito – in capo al de cuius e trasmissibile ai suoi eredi.
Il Tribunale di Roma, infatti, in tale causa patrocinata dall’avv. Michele Liguori ha accolto la domanda ed ha liquidato per milleduecento giorni di sopravvivenza del soggetto in coma apallico, con I.P. stabilizzata del 100%, per il danno non patrimoniale da invalidità permanente subito in vita dal de cuius e trasmesso ai suoi eredi, l’importo di € 540.000,00 (Trib. Roma 20/11/2008 n. 22977).
La Suprema Corte di Cassazione soltanto un anno dopo tale precedente ha affermato per la prima volta che “qualora si accerti che taluno a causa del fatto del terzo (nella specie di un sanitario) e con decorrenza da tale fatto, è vissuto – prima del decesso – per un certo periodo, in stato di coma, con una incapacità del 99% e lo stesso ha subito anche un danno per invalidità permanente, è autonomamente risarcibile avendo, prima della morte, il danneggiato acquisito il diritto al risarcimento anche di tale voce di danni lo stesso è acquisito, “iure hereditatis”, dai suoi eredi al momento della sua morte. La circostanza che a distanza di un certo numero di giorni (nella specie 1.140) dal fatto dannoso, e proprio in conseguenza di quel fatto, il danneggiato sia deceduto deve essere tenuto presente dai giudici del merito nella valutazione del quantum del risarcimento (che, pertanto, non può essere rapportato alla durata, ipotetica, della vita del danneggiato ma deve essere liquidato tenendo conto l’effettiva durata della vita residua della parte), ma non giustifica (come operato nella specie dal giudice del merito) in alcun modo il totale azzeramento della detta voce di danno” (Cass. 30/9/09 n. 20966).
Il principio, successivamente, è stato confermato da altri giudici di merito nelle seguenti ulteriori decisioni relative a cause patrocinate dall’avv. Michele Liguori:
– Trib. Napoli 16/9/2013 n. 10285; il giudice, in tale caso, ha liquidato per millenovecentoquarantadue giorni di sopravvivenza in condizioni di tetraparesi spastica, con I.P. stabilizzata del 100%, per il danno non patrimoniale subito in vita dal de cuius e trasmesso ai suoi eredi, l’importo di € 280.000,00;
– Trib. Napoli 21/2/2011 n. 2053; il giudice, in tale caso, ha liquidato per tre giorni di sopravvivenza in coma profondo, con I.P. stabilizzata del 100%, per il danno non patrimoniale subito in vita dal de cuius e trasmesso ai suoi eredi, l’importo € 500.000,00.
- Pubblicato il Danno non patrimoniale terminale, Leading case, Macro risarcimento danni
Cass. 25/2/1997 n. 1704
Risarcimento del danno non patrimoniale terminale da invalidità temporanea: il danno non patrimoniale (biologico e morale) terminale da invalidità temporanea e, cioè, quello subito in vita da persona successivamente, dopo apprezzabile lasso di tempo, deceduta in conseguenza di lesioni provocatele dall’altrui fatto illecito è risarcibile in capo al de cuius e trasmissibile ai suoi eredi
Gli avv.ti Enzo e Michele Liguori sono stati i primi avvocati a richiedere ed ottenere, in una causa da essi patrocinata, il risarcimento del danno non patrimoniale (biologico e morale) terminale da invalidità temporanea – e, cioè, quello subito in vita da persona senza stabilizzazione dei postumi e successivamente deceduta in conseguenza di lesioni provocatele dall’altrui fatto illecito – in capo al de cuius e trasmissibile ai suoi eredi.
La Suprema Corte di Cassazione, infatti, in tale causa patrocinata dagli avv.ti Enzo e Michele Liguori ha accolto il ricorso ed ha affermato che “il risarcimento del danno non patrimoniale, sofferto in vita da persona deceduta in conseguenza di lesioni provocatele dall’altrui fatto illecito, e dopo apprezzabile lasso di tempo dalle lesioni subite, può essere chiesto da ciascuno degli eredi, in tale qualità e nei limiti della rispettiva quota, senza che a ciò sia d’ostacolo la domanda da essi proposta quali prossimi congiunti della vittima per il risarcimento del danno loro spettante jure proprio a causa della morte del congiunto, trattandosi di danni diversi oggettivamente e soggettivamente, per essere il primo lo stesso danno subito dal “de cujus”, ripartito “pro quota” fra gli eredi, ed il secondo quello sopportato dal congiunto in conseguenza della morte del familiare, suscettibile, in caso di pluralità di congiunti, di diversa graduazione secondo l’intensità del legame” (Cass. 25/2/1997 n. 1704).
Il principio, successivamente, è stato confermato da altri giudici di merito nelle seguenti ulteriori decisioni relative a cause patrocinate dall’avv. Michele Liguori:
– Trib. Napoli 13/5/2015 n. 7182;
– Trib. Napoli 22/4/2015 n. 5983;
– Trib. Napoli 1/2/2012 n. 1256;
– Trib. Napoli 10/1/2011 n. 245;
– Trib. Napoli 20/7/2009 n. 9162;
– Trib. Napoli 27/1/2009 n. 12736;
– App. Napoli 16/6/2003 n. 2021;
– App. Napoli 10/7/2000 n. 1787, in Riv. Giur. Circ. Trasp., 2000, 946.
L’avv. Michele Liguori, in materia, ha dedicato uno specifico capitolo dei libri:
– Commentario al Codice delle Assicurazioni. R.C.A. – Tutela legale, Collana Tribuna Major, La Tribuna di Piacenza, II Ed., 2009, commento sub art. 140, par. V.3.4.1.3., 417 e segg.;
– Commentario al Codice delle Assicurazioni. R.C.A. – Tutela legale, Collana Tribuna Major, La Tribuna di Piacenza, 2008, commento sub art. 140, par. V.3.4.1.3., 317 e segg..
- Pubblicato il Cassazione, Danno non patrimoniale terminale, Leading case, Sinistro mortale
- 1
- 2