App. Roma 4/9/2019 n. 5349
Infortunio mortale sul lavoro: confermata la liquidazione di € 749.137,05 effettuata dal giudice di primo grado (Trib. Roma 5/6/2014 n. 12346), di cui € 381.201,66 alla moglie ed € 367.935,39 al figlio della vittima.
La Corte di Appello:
– accoglie le tesi dei danneggiati e respinge l’appello proposto nei loro confronti dal direttore dei lavori e dal datore di lavoro;
– conferma in toto la sentenza impugnata in punto di responsabilità del datore di lavoro e del direttore dei lavori per la morte del lavoratore caduto da un’impalcatura;
– afferma che per dichiarare il concorso colposo del lavoratore deceduto occorre la prova di un suo comportamento abnorme;
– conferma in toto la sentenza impugnata in punto di quantum debeatur ed afferma che il fattore “convivenza” va inteso in senso reale e non formale ai fini del risarcimento del danno non patrimoniale ai familiari del lavoratore deceduto.
La Corte di Appello:
– accerta e dichiara la mala gestio in senso proprio dell’impresa di assicurazione della R.C.;
– condanna l’impresa di assicurazione della R.C. a tenere indenne l’assicurato di tutte le poste di danno liquidate ai danneggiati anche quelle eccedenti il massimale di polizza.
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App. Napoli 12/9/2016 n. 3254
Sinistro mortale: liquidati € 1.262.763,24, di cui € 825.085,00 ai due genitori ed € 437.678,24 ai due germani della vittima.
La Corte di Appello, in sede di seconda riassunzione dalla Cassazione, accogliendo il motivo di gravame dei danneggiati, ha accolto la loro domanda di mala gestio in senso proprio proposta in via surrogatoria, ex art. 2900 c.c., sostituendosi al danneggiante nell’esercizio dei suoi diritti verso l’impresa di assicurazione a carico della quale ha posto l’intero risarcimento del danno a dispetto del massimale di polizza di L. 50.000.000 (pari ad € 25.822,84).
Cass. 6/10/2015 n. 19894
Sinistro mortale e mala gestio dell’impresa di assicurazione: la Suprema Corte di Cassazione, accogliendo il motivo di ricorso dei danneggiati, ha affermato che gli stessi possono esperire l’azione di mala gestio in senso proprio in via surrogatoria, ex art. 2900 c.c., sostituendosi al danneggiante nell’esercizio dei suoi diritti verso l’impresa di assicurazione.
[/column]Trib. Napoli 20/11/2014 n. 15394
Sinistro mortale e mala gestio dell’impresa di assicurazione: risarcimento del danno di € 1.008.500,00 alle due figlie e alla germana della vittima; liquidata la parcella stragiudiziale del difensore.
Art. 2054 c.c. e presunzioni di colpa: operano in favore del pedone.
App. Milano 16/1/2004 n. 90
Responsabilità dell’anestesista: confermata la liquidazione di L. 4.240.677.091, di cui L. 3.372.789.082 alla macrolesa per una I.P. iatrogena del 100% con personalizzazione del risarcimento e liquidazione del danno morale e patrimoniale, L. 132.249.602 al convivente more uxorio, L. 330.624.004 alla figlia, L. 413.280.005 ai genitori e L. 123.984.000 ai tre germani.
La Corte di Appello, accogliendo le tesi dei danneggiati, confermato altresì:
– la responsabilità dell’anestesista che: ha intubato la paziente nell’esofago anziché in trachea; non ha monitorato la regolare ossigenazione polmonare; non si è accorto dei chiari segni di desaturazione di ossigeno nel sangue e non ha ipotizzato immediatamente l’errata intubazione;
– la mala gestio c.detta propria dell’impresa di assicurazione della R.C. professionale che ha ritardato colpevolmente l’adempimento della prestazione e, pertanto, è tenuta a rispondere dell’intero risarcimento senza il limite del massimale di polizza.
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Trib. Milano 5/7/2001 n. 7737
Responsabilità dell’anestesista: risarcimento del danno di L. 4.240.677.091, di cui L. 3.372.789.082 alla macrolesa per una I.P. iatrogena del 100% con personalizzazione del risarcimento e liquidazione del danno morale e patrimoniale, L. 132.249.602 al convivente more uxorio, L. 330.624.004 alla figlia, L. 413.280.005 ai genitori e L. 123.984.000 ai tre germani.
Paziente gravida sottoposta ad intervento di taglio cesareo.
E’ responsabile l’anestesista che:
– intuba la paziente nell’esofago anziché in trachea;
– non monitora la regolare ossigenazione polmonare;
– non si accorge dei chiari segni di desaturazione di ossigeno nel sangue e non ipotizza immediatamente l’errata intubazione.
L’assicurazione della R.C. professionale che ritarda colpevolmente l’adempimento della prestazione è tenuta a rispondere oltre il limite del massimale di polizza di L. 1.000.000.000 ed a rispondere per mala gestio c.detta propria per la copertura dell’intero risarcimento.
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