Trib. Napoli 30/3/2016 n. 4016
Sinistro cagionato da veicolo non identificato: risarcimento del danno di € 10.609,28 per una I.P. del 5% con personalizzazione del risarcimento, poi ridotti del 20% per il concorso colposo della vittima.
Liquidata la parcella penale del difensore per l’attività svolta in tale fase.
Deve escludersi che la vittima, attinta da tergo e proiettata al suolo dal veicolo (rimasto sconosciuto), abbia avuto la possibilità di annotare il numero di targa del veicolo investitore.
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App. Napoli 3/3/2016 n. 880
Sinistro mortale: risarcimento del danno di € 1.146.342,73 alla convivente more uxorio, al figlio, ai genitori ed ai germani della vittima.
Liquidati:
– il danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale anche alla convivente more uxorio;
– il danno patrimoniale per i perduti contributi alla convivente more uxorio e al figlio;
– la parcella penale e stragiudiziale del difensore per l’attività svolta in tali fasi.
La domanda dell’impresa di assicurazione di contenere la limitazione dell’obbligazione debitoria nei limiti del massimale di polizza è un’eccezione in senso proprio o stretto che, come tale, va ritualmente e tempestivamente proposta nel giudizio di primo grado e non può essere proposta per la prima volta in appello.
La mera produzione della polizza di assicurazione non è né deduzione di esistenza del massimale, né allegazione del suo ammontare.