Risarcimento di € 36.136,48 per una I.P. iatrogena del 8% con personalizzazione.
Trib. S. M. Capua Vetere 21/2/2022 n. 796: responsabilità del chirurgo.
Il Tribunale:
– accoglie le tesi del danneggiato;
– rigetta le tesi dell’operatore e della struttura sanitaria;
– condanna la struttura sanitaria al risarcimento dei danni subiti a causa dell’errato intervento chirurgico di ernioplastica inguinale bilaterale secondo Trabucco;
– liquida in favore del danneggiato il risarcimento:
► del danno non patrimoniale (comprensivo del danno morale e della maggiorazione a titolo di personalizzazione);
► del danno patrimoniale (emergente) passato e futuro per le spese di cura già sostenute e per quelle ancora da sostenersi.
- Pubblicato il Danno morale, Danno patrimoniale, Malasanità, Medical malpractice, Medmal, News Legali, Personalizzazione, Responsabilità del chirurgo, Responsabilità medica e sanitaria
Risarcimento di € 727.148,46 per una I.P. del 60%.
Transazione del 17/1/2022: responsabilità dell’automobilista.
Investimento frontale provocato dall’automobilista che invade la carreggiata percorsa dal motoveicolo proveniente dall’opposto senso di marcia.
Il conducente del motoveicolo, vittima dell’incidente, riporta un esteso trauma pluri-fratturativo con necessità di assistenza continua da parte dei familiari per l’intero periodo di convalescenza.
L’impresa di assicurazione accoglie le richieste dei danneggiati, riconosce la responsabilità del proprio assicurato e liquida stragiudizialmente:
– al danneggiato principale il danno non patrimoniale (comprensivo del danno morale e della maggiorazione a titolo di personalizzazione) mediante le tabelle di liquidazione del Tribunale di Milano 2021, applicando l’aumento massimo a titolo di personalizzazione per la peculiare incidenza delle menomazioni sulla cenestesi lavorativa;
– ai danneggiati secondari, familiari conviventi della vittima, il danno morale patito a causa delle lesioni riportate dal congiunto, liquidato con criterio equitativo.
Risarcimento di € 21.052,68 per una I.P. iatrogena differenziale del 2% con personalizzazione.
Trib. S. M. Capua Vetere 11/1/2022 n. 143: responsabilità del chirurgo ortopedico.
Il Tribunale:
– accoglie le tesi della danneggiata;
– rigetta le tesi della struttura sanitaria;
– condanna la struttura sanitaria al risarcimento dei danni subiti a causa dell’errato intervento chirurgico di osteotomia di sottrazione del II e III metatarso ed osteosintesi metallica;
– liquida in favore della danneggiata il risarcimento del danno non patrimoniale:
► mediante il criterio correttivo del risarcimento del danno differenziale;
► riconoscendo l’autonomia del danno da lesione del diritto all’autodeterminazione rispetto al danno alla salute.
Risarcimento di € 52.674,21 per una I.P. del 13% con personalizzazione.
Trib. Napoli 25/10/2021 n. 8727
Il Tribunale:
– accoglie le tesi del danneggiato;
– rigetta le tesi dell’impresa di assicurazione;
– ritiene che l’esclusiva responsabilità del sinistro vada attribuita al conducente del veicolo tamponante, non operando, in ipotesi di collisione con il veicolo che precede, la presunzione di cui all’art. 2054, comma 2, c.c.;
– condanna l’impresa di assicurazione ed il responsabile civile:
► al pagamento in favore del danneggiato del danno emergente passato e futuro (per le spese di cura sostenute e da sostenersi);
► al pagamento in favore del danneggiato del danno non patrimoniale (comprensivo del danno morale e dell’aumento in percentuale a titolo di personalizzazione del risarcimento) sulla scorta delle tabelle del Tribunale di Milano 2021;
► al pagamento dei danni riportati al motoveicolo.
Risarcimento di € 59.604,10 per una I.P. del 13% con massima personalizzazione, poi ridotto della metà per il concorso colposo del danneggiato in ordine all’an debeatur.
Trib. Torre Annunziata 14/10/2021 n. 2016
Il Tribunale:
– accoglie le tesi del danneggiato;
– rigetta le tesi dell’impresa di assicurazione;
– ritiene che la responsabilità del sinistro vada attribuita in pari quota ad entrambi i conducenti per il concorrente mancato rispetto dei segnali di stop in fase di attraversamento di un incrocio;
– liquida al danneggiato:
► il danno non patrimoniale (comprensivo del danno morale) mediante le tabelle di liquidazione del Tribunale di Milano 2021, applicando l’aumento massimo a titolo di personalizzazione (45%) per la peculiare incidenza delle menomazioni sulle attività sportive espletate prima del sinistro ed oggi precluse;
► il danno emergente passato per le spese di cura sostenute.
- Pubblicato il Danno morale, Danno patrimoniale, News Legali, Personalizzazione, Risarcimento danni, Sinistro stradale
Risarcimento di € 42.144,28 per una I.P. iatrogena del 12%.
Trib. Napoli 13/9/2021 n. 7328: responsabilità del chirurgo ortopedico.
Paziente affetto da lombalgia da instabilità vertebrale L3/S1 sottoposto ad intervento chirurgico di stabilizzazione vertebrale in L3-S1 mediante applicazione di sistema Dynesys e a successivo intervento chirurgico di rimozione e riposizionamento della vite S1.
Il Tribunale:
– accoglie le tesi del danneggiato;
– rigetta le tesi del chirurgo e della struttura sanitaria;
– ritiene che il chirurgo è responsabile per il malposizionanemento di una vite del predetto sistema di stabilizzazione, nonostante il controllo amplioscopico intraoperatorio, nel forame sacrale di S1 di destra, che ha determinato lesione delle adiacenti radici nervose destinate alla formazione del nervo sciatico popliteo esterno omolaterale;
– ritiene che la struttura sanitaria è solidalmente responsabile:
– dichiara la risoluzione del contratto di cura tra paziente, chirurgo e struttura sanitaria;
– condanna il chirurgo e la struttura sanitaria:
► al pagamento in favore del danneggiato del danno non patrimoniale sulla scorta delle tabelle del Tribunale di Milano con personalizzazione massima;
► alla restituzione in favore del danneggiato del compenso ricevuto per l’intervento rivelatosi mal adempiuto.
Trib. Napoli 23/4/2021 n. 3851
Responsabilità del chirurgo oculista: risarcimento del danno di € 19.001,75 per una I.P. del 7% con personalizzazione massima.
Paziente (tatuatore) affetto da miopia e sottoposto ad intervento chirurgico correttivo con tecnica laser PRK.
E’ responsabile il chirurgo oculista per l’erronea centratura dell’apparecchio laser che ha provocato:
– la mancata attesa correzione della miopia;
– alterazioni corneali che hanno determinato disagi della qualità della visione.
Il Tribunale:
– accoglie le tesi del danneggiato;
– rigetta le tesi del chirurgo e dell’impresa di assicurazione;
– dichiara la risoluzione del contratto di cura tra paziente e professionista;
– condanna il professionista alla restituzione del compenso ricevuto dal paziente per l’intervento rivelatosi mal adempiuto.
Liquidati al leso:
– il danno non patrimoniale con personalizzazione massima per l’incidenza sulla cenestesi lavorativa (in quanto tatuatore);
– il danno emergente passato per il compenso erogato al professionista per l’errata prestazione;
– il danno emergente passato per le necessarie spese di cura.