Trib. Napoli 5/7/2021 n. 6270
Responsabilità del chirurgo: risarcimento del danno di € 31.710,53 per una I.P. iatrogena differenziale del 5%.
Paziente affetta da colelitiasi (CDB) ed altre comorbilità invalidanti sottoposta ad intervento chirurgico di colecistectomia per via laparoscopica.
Il Tribunale:
– accoglie le tesi della lesa e dei suoi eredi;
– rigetta le tesi del chirurgo, della struttura sanitaria e delle imprese di assicurazione;
– ritiene che il chirurgo è responsabile per la provocata emorragia post-colecistectomia che ha reso necessario il successivo intervento chirurgico riparatore di laparotomia esplorativa;
– ritiene che la struttura sanitaria è solidalmente responsabile:
– liquida agli eredi della lesa deceduta in corso di causa per cause indipendenti dalle lesioni iatrogene subite:
► il danno non patrimoniale mediante il criterio correttivo di risarcimento del danno differenziale che va compiuto non sul grado di invalidità permanente ma sui valori monetari e sulla scorta delle tabelle del Tribunale di Milano elaborate per le ipotesi di danno da premorienza;
► il danno emergente passato.
- Pubblicato il Danno da premorienza, Danno iatrogeno differenziale, Errore medico, Malasanità, News Legali, Responsabilità del chirurgo, Responsabilità medica e sanitaria, Risarcimento danni
Trib. Nola 9/5/2021 n. 896
Difesa del medico: paziente sottoposto ad intervento chirurgico di artroprotesi totale dell’anca sinistra.
Il Tribunale:
– rigetta le tesi del danneggiato nei confronti del chirurgo ortopedico;
– accoglie le tesi del chirurgo ortopedico;
– ritiene che:
► la produzione di lesioni vascolari durante un intervento assai cruento quale quello di protesizzazione totale di anca non rappresenta un evento infrequente ed inaspettato;
► alcune di queste, se interessano vasi di piccole dimensioni, possono passare misconosciute, nonostante un’adeguata emostasi al campo operatorio, rendendosi manifeste solo successivamente;
► ciò avvenne nel caso in esame sicché si realizzò ed alimentò un esteso ematoma pericapsulare, apprezzato a distanza di 3 giorni dall’intervento;
► alcun addebito può essere rivolto all’operatore nella produzione dell’esteso ematoma pericapsulare in quanto essa va annoverata nelle complicanze prevedibili, ma non prevenibili;
– ritiene, pertanto:
► da un lato che nessuna responsabilità può essere ascritta all’operatore in quanto l’esecuzione dell’intervento è stata corretta;
► dall’altro lato che la produzione dell’ematoma, in ragione della sua estensione e del correlato rilievo di anemia con significativo decremento dei valori di emoglobina, avrebbe dovuto richiedere maggior attenzione da parte dei Sanitari della Casa di Cura che ebbero in cura il paziente nella fase postoperatoria.
Trib. Napoli 3/2/2021 n. 1044
Difesa del medico: paziente sottoposto ad intervento chirurgico di addominoplastica e liposuzione.
Il Tribunale:
– rigetta le tesi del danneggiato;
– accoglie le tesi del chirurgo plastico;
– ritiene che:
► l’indicazione all’intervento chirurgico di correzione della ptosi cutanea addominale con addominoplastica era congrua e corretta avuto riguardo alla problematica del paziente;
► l’indicazione chirurgica di correzione della ginecomastia falsa con liposuzione era del pari corretta;
► l’esecuzione è stata corretta per entrambi gli interventi;
– ritiene ancora, in merito alle complicanze, che:
► il rischio di ematoma è sempre presente durante una addominoplastica anche con una corretta emostasi e con un bendaggio elastocompressivo;
► tale complicanza può sopraggiungere anche a distanza di giorni;
► il trattamento proposto di aspirazione ambulatoriale è stato corretto;
► la migrazione della cicatrice è circostanza prevedibile ma non diversamente prevenibile se non con le procedure già messe in atto dall’operatore;
► la qualità finale della cicatrice è principalmente legata alla predisposizione genetica dell’ospite;
► l’asimmetria delle mammelle era presente già in partenza e all’intervento è conseguito un miglioramento netto;
– ritiene, pertanto, che nessuna responsabilità può essere ascritta all’operatore in quanto non sono state ravvisate condotte imputabili cui ricondurre, in termini eziologicamente rilevanti, gli inestetismi tuttora lamentati dal paziente.
Trib. Napoli 19/10/2020
Responsabilità della struttura sanitaria: risarcimento del danno di € 31.109,15 per una I.P. iatrogena differenziale dell’8%.
Paziente sottoposta ad un non indicato e sovradimensionato intervento chirurgico di quadrantectomia alla mammella con radicalizzazione del quadrante nonché dissezione di due linfonodi ed asportazione del linfonodo sentinella a livello ascellare, praticato sulla base di un esame istologico estemporaneo erroneamente interpretato.
Il Tribunale:
– accoglie le tesi della danneggiata;
– rigetta le tesi della struttura sanitaria e della sua impresa di assicurazione;
– ritiene provato il nesso causale tra trattamento sanitario, errata diagnosi istologica, conseguente non indicato e sovradimensionato intervento chirurgico, peggioramento delle condizioni di salute e menomazioni residuate;
– ritiene provata la responsabilità dell’oncologo e del chirurgo in servizio presso la struttura sanitaria per:
► l’errata diagnosi di neoplasia mammaria;
► la conseguente errata scelta chirurgica, eccessivamente demolitiva;
– liquida alla danneggiata il danno non patrimoniale mediante:
► le tabelle di liquidazione del Tribunale di Milano;
► il criterio correttivo di risarcimento del danno differenziale che va compiuto non sul grado di invalidità permanente ma sui valori monetari.
- Pubblicato il Asportazione nodulo, Cura del tumore, Danno a persona, Danno iatrogeno differenziale, Diagnosi istologica, Errata diagnosi, Errore medico, Malasanità, Medical malpractice, Micropermanenti, Neoplasia, News Legali, Nodulo mammario, Overtreatment, Personalizzazione del risarcimento, Responsabilità del chirurgo, Responsabilità dell’oncologo, Responsabilità medica e sanitaria, Risarcimento danni
App. Napoli 24/9/2020 n. 3234
Responsabilità del chirurgo e dell’ortopedico: risarcimento del danno di € 37.207,37 per una I.P. iatrogena differenziale del 5%.
Paziente affetta da coxoartrosi sottoposta ad intervento chirurgico di artroprotesi totale dell’anca sinistra.
La Corte di Appello:
– accoglie il motivo di appello dell’impresa di assicurazione (proposto nei confronti della struttura sanitaria-assicurata) e:
► dichiara la validità della clausola claims made contenuta nella polizza di assicurazione della R.C. professionale;
► rigetta la domanda di manleva proposta dalla struttura sanitaria-assicurata;
– accoglie le tesi della danneggiata e rigetta la domanda dell’impresa di assicurazione di restituzione delle somme pagate in esecuzione della sentenza di primo grado;
– accoglie le tesi ed i motivi di appello della danneggiata;
– rigetta le tesi della struttura sanitaria;
– conferma la responsabilità del chirurgo ortopedico per l’errato intervento di artroprotesi totale dell’anca sinistra;
– liquida alla danneggiata il danno non patrimoniale mediante:
► le tabelle di liquidazione del Tribunale di Milano;
► il criterio correttivo di risarcimento del danno differenziale che va compiuto non sul grado di invalidità permanente ma sui valori monetari;
– liquida complessivamente alla danneggiata un importo circa due volte e mezzo maggiore rispetto a quello liquidato dal giudice di primo grado.
- Pubblicato il Appello, Art. 139 cod. ass., Assicurazione della R.C. professionale, Clausola claims made, Danno iatrogeno differenziale, Errore medico, Malasanità, News Legali, Protesi anca, Responsabilità del chirurgo, Responsabilità dell’ortopedico, Responsabilità medica e sanitaria, Spese di consulenza tecnica di parte
Trib. Napoli 22/5/2020 n. 3612
Responsabilità del chirurgo odontoiatra: risarcimento del danno di € 73.544,47 per una I.P. iatrogena del 5%.
Paziente sottoposta ad applicazione di un impianto osteointegrato in corrispondenza della sella edentula del primo premolare superiore di destra (14) e di un manufatto protesico all’arcata dentaria superiore di sinistra (24-25-26-27).
Il Tribunale:
– accoglie le tesi della danneggiata;
– rigetta le tesi del chirurgo odontoiatra e della sua impresa di assicurazione;
– ritiene provato il nesso causale tra trattamento sanitario, perdita di tessuto osseo e mucoso/gengivale a carico dell’emimascella destra, infiltrazione cariosa dei monconi protesici (24 e 27), fratture degli stessi con distacco protesico, menomazioni residuate e necessità di ulteriore differente trattamento riabilitativo riparatore;
– ritiene provata la responsabilità del chirurgo odontoiatra per:
► l’errata condotta terapeutica (nella fase di progettazione ed esecuzione);
► la condotta imprudente, imperita e negligente sia nell’esecuzione dell’intervento di exeresi della mucosa/gengiva perimplantare in regione 14 (errore di esecuzione), sia nel posizionamento in tale sede di un nuovo impianto di dimensioni maggiori rispetto al primo (errore di progettazione);
► la non condivisibile scelta di sostituire, nel corso dell’intervento di rigenerazione ossea, l’impianto precedentemente collocato in regione 14 con un altro impianto endosseo osteointegrabile di diametro maggiore;
– liquida alla danneggiata:
► il danno biologico;
► il danno morale;
► il danno emergente passato e futuro.
App. Napoli 6/5/2020 n. 1627
Responsabilità del chirurgo e dell’ortopedico: risarcimento del danno di € 49.167,73 per una I.P. iatrogena differenziale del 6%.
Paziente affetta da frattura del femore sottoposta ad intervento chirurgico di stabilizzazione della frattura femorale.
La Corte di Appello:
– accoglie le tesi ed i motivi di appello della danneggiata;
– rigetta le tesi della struttura sanitaria e dell’impresa di assicurazione;
– conferma la responsabilità del chirurgo ortopedico per l’errato intervento di stabilizzazione della frattura femorale con fili di Kirschner e contenzione con apparecchio gessato che non ha permesso la riduzione della frattura ma solo la stabilizzazione della stessa;
– liquida alla danneggiata il danno non patrimoniale mediante:
► le tabelle di liquidazione del Tribunale di Milano;
► il criterio correttivo di risarcimento del danno differenziale che va compiuto non sul grado di invalidità permanente ma sui valori monetari;
– liquida alla danneggiata anche:
► la parcella stragiudiziale del difensore;
► le spese di consulenza tecnica di parte redatta ante iudicium;
liquida complessivamente alla danneggiata un importo circa tre volte maggiore rispetto a quello liquidato dal giudice di primo grado.
- Pubblicato il Appello, Art. 139 cod. ass., Danno iatrogeno differenziale, Errore medico, Frattura del femore, Intervento di stabilizzazione della frattura femorale, Malasanità, News Legali, Parcella stragiudiziale del difensore, Responsabilità del chirurgo, Responsabilità dell’ortopedico, Responsabilità medica e sanitaria, Spese di consulenza tecnica di parte
Trib. Napoli 14/4/2020 n. 2734
Responsabilità della struttura sanitaria e del chirurgo ortopedico: risarcimento del danno di € 33.062,00 per una I.P. iatrogena differenziale del 9%.
Paziente affetto da lesione tendine d’Achille piede destro sottoposto ad intervento chirurgico di tenorrafia.
Il Tribunale:
– accoglie le tesi del danneggiato;
– rigetta le tesi della struttura sanitaria;
– ritiene provato il nesso causale tra intervento chirurgico, la provocata reazione fibrotica locale associata a flogosi cronica e le menomazioni residuate;
– ritiene provata la responsabilità del chirurgo ortopedico in quanto:
► disattendeva le linee guida della SIOT (Società Italiana Ortopedia e Traumatologia) aventi oggetto l’ “Antibiotico profilassi perioperatoria nell’adulto”;
► provocava, a causa dell’omissione, un’infezione/contaminazione iatrogena da Pseudomonas aerugionosa del sito chirurgico;
► non effettuava la diagnosi della complicanza infettiva locale per la mancata prescrizione di esami culturali;
► cagionava la deiscenza settica della ferita chirurgica e la conseguente cronicizzazione e fistolizzazione del processo settico locale.
- Pubblicato il Danno iatrogeno differenziale, Errore medico, Infezione nosocomiale, Intervento chirurgico di tenorrafia, Lesione tendine d'Achille, Malasanità, Micropermanenti, News Legali, Personalizzazione del risarcimento, Responsabilità del chirurgo, Responsabilità dell’ortopedico, Responsabilità medica e sanitaria
Trib. Napoli 2/3/2020
Responsabilità della struttura sanitaria e dell’ortopedico: risarcimento del danno di € 63.480,58 per una I.P. iatrogena dell’8%.
Paziente affetta da lombosciatalgia e radicolopatia per spondilosi L4 – L5 con iperplasia e sclerosi dei processi articolari, sottoposta ad un non indicato intervento chirurgico di erniectomia e fissazione elastica.
Il Tribunale:
– accoglie le tesi della danneggiata;
– rigetta le tesi della struttura sanitaria e del chirurgo ortopedico;
– ritiene provato il nesso causale tra intervento chirurgico, la provocata flavectomia allargata e foraminotomia e le successive menomazioni;
– ritiene provata la responsabilità dell’ortopedico in quanto:
► effettuava un’errata diagnosi di ernia discale con conflitto disco radicolare;
► proponeva l’asportazione chirurgica di un’ernia inesistente;
► eseguiva l’intervento chirurgico in un tratto della colonna vertebrale (L2-L3 e L3-L4) diverso da quello affetto da degenerazione artrosica e anterolisi (L4-L5);
► posizionava i dispositivi metallici intraspinosi in L2-L3 e L3-L4 e, cioè, in tratto della colonna vertebrale diverso da quello affetto da degenerazione artrosica e anterolisi poiché non si avvaleva di sistemi di puntamento radiografici intraoperatori;
► refertava falsamente, nella cartella operatoria, l’apposizione dei dispositivi metallici intraspinosi come apposti in L3-L4 e L4-L5 quando, invece, erano stati apposti in L2-L3 e L3-L4;
– riconosce la lesione del diritto all’autodeterminazione della danneggiata in relazione alla viziata informazione fornita dal chirurgo rispetto alla non inidoneità dell’intervento a migliorare la patologia da cui era affetta;
– liquida alla danneggiata, in aggiunta al risarcimento del danno all’integrità psicofisica, anche il risarcimento derivante dalla lesione del diritto all’autodeterminazione.
- Pubblicato il Consenso informato, Danno iatrogeno differenziale, Ernia del disco, Erniectomia, Errore medico, Instabilità vertebrale, Intervento chirurgico inidoneo, Intervento chirurgico non indicato, Lesione del diritto all’autodeterminazione, Lombosciatalgia, Macro risarcimento danni, Malasanità, Micropermanenti, News Legali, Prescrizione, Radicolopatia, Responsabilità del chirurgo, Responsabilità dell’ortopedico, Responsabilità medica e sanitaria, Spese di consulenza tecnica di parte, Spondilosi
Trib. Napoli 2/3/2020
Responsabilità della struttura sanitaria e dell’ortopedico: risarcimento del danno di € 61.875,88 per una I.P. iatrogena del 10%.
Paziente affetta da frattura scomposta pluriframmentaria del trochite e del collo chirurgico dell’omero destro, trattata con inadeguata riduzione incruenta e stabilizzazione di Desault molle.
Il Tribunale:
– accoglie le tesi della danneggiata;
– rigetta le tesi della struttura sanitaria;
– ritiene provato il nesso causale tra inadeguata manovra di stabilizzazione, alterazione della morfologia del trochite e consolidamento della frattura in posizione viziata;
– ritiene provata la responsabilità dell’ortopedico in quanto:
► ometteva di effettuare un esame TC che avrebbe consentito di accertare la reale entità della lesione e di programmare quindi il più idoneo trattamento chirurgico di sostituzione protesica della spalla;
► non praticava alcun controllo radiografico in costanza di ricovero al fine di accertare la posizione dei frammenti della frattura;
► non eseguiva l’intervento chirurgico di sostituzione protesica della spalla né, quantomeno, un intervento chirurgico di osteosintesi;
► eseguiva un’errata ed inadeguata manovra di stabilizzazione con Desault molle che, nel caso in esame, non era indicata vista la gravità del caso clinico;
► provocava il consolidamento della frattura in posizione viziata e, cioè, con la testa omerale abbassata e non congruente con la glena omerale, alterando la morfologia del trochite;
– ritiene che il grado di sofferenza alla quale è stata sottoposta la danneggiata nella vicenda clinica in oggetto sia da considerarsi di intensità medio-alta;
– liquida alla danneggiata i danni tutti subiti.
- Pubblicato il Danno iatrogeno differenziale, Errata riduzione frattura, Errore medico, Frattura omerale, Macro risarcimento danni, Malasanità, News Legali, Protesi spalla, Responsabilità del chirurgo, Responsabilità dell’ortopedico, Responsabilità medica e sanitaria, Riduzione incruenta di frattura, Spese di consulenza tecnica di parte