Trib. Napoli 27/4/2017 n. 4860
Responsabilità del medico di Pronto Soccorso e del chirurgo: risarcimento del danno di € 30.076,86, di cui € 25.780,17 alla lesa per una I.P. iatrogena del 5% con personalizzazione del risarcimento ed € 4.296,69 al marito.
Liquidati anche la parcella stragiudiziale del difensore e le spese di consulenza tecnica di parte redatta ante iudicium.
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App. Napoli 26/4/2017 n. 1813
Responsabilità del ginecologo e del chirurgo: risarcimento del danno di € 380.217,68, di cui € 319.776,78 al leso per una I.P. iatrogena del 13% con personalizzazione del risarcimento ed € 60.440,90 ai due genitori.
Parto distocico.
La Corte di Appello accoglie i motivi di appello del leso e dei suoi genitori che avevano visto rigettare in toto le loro domande e:
– afferma che il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno nei confronti sia della partoriente, sia del nascituro, sia del padre del nascituro e quello ordinario decennale;
– afferma che è responsabile il medico che assiste la partoriente durante il travaglio ed il parto per aver provocato al feto la lesione del plesso brachiale per un’errata e/o eccessiva trazione in presenza di distocia di spalla e non aver redatto in maniera completa la cartella clinica.
Liquidati al leso:
– il danno non patrimoniale;
– il danno patrimoniale da lucro cessante e da perdita di chance lavorative mediante il conteggio tabellare e l’applicazione dei coefficienti di capitalizzazione del 1981 al posto di quelli anacronistici ed obsoleti di cui al R.D. 9/10/1922 n. 1403;
– il danno emergente futuro.
Liquidati ai genitori del leso:
– il danno non patrimoniale;
– il danno emergente passato e futuro.
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App. Napoli 13/4/2017 n. 1703
Responsabilità del chirurgo: confermata la responsabilità del chirurgo e liquidati € 924.958,42 per una I.P. iatrogena differenziale del 20% con personalizzazione del risarcimento e liquidazione del danno patrimoniale.
La Corte di Appello rigetta l’appello della struttura sanitaria (Università degli Studi di Roma la Sapienza) ed accoglie in toto le tesi del danneggiato ed in particolare:
– dichiara inammissibile l’appello della struttura sanitaria avverso la sentenza non definitiva che ha statuito sulla competenza;
– rigetta il motivo di appello della struttura sanitaria fondato sulla prescrizione del diritto del danneggiato;
– rigetta il motivo di appello della struttura sanitaria in ordine all’an debeatur e fondato sulla mancanza di responsabilità del chirurgo e conferma il principio che il medico e la struttura, in caso di intervento chirurgico non preceduto da consenso informato, sono responsabili dei danni provocati anche se l’intervento è stato eseguito con tecnica corretta;
– rigetta i motivi di appello della struttura sanitaria in ordine al quantum debeatur e conferma la corretta liquidazione del danno iatrogeno differenziale, morale e patrimoniale;
– liquida al danneggiato i danni subiti dopo la pubblicazione della sentenza di primo grado.
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Trib. Napoli 3/4/2017 n. 4071
Responsabilità del chirurgo: risarcimento del danno di € 136.720,17 per una I.P. iatrogena differenziale del 19% con personalizzazione del risarcimento.
Paziente portatrice di “nodulo tiroideo” sottoposta ad intervento chirurgico di asportazione.
E’ responsabile il chirurgo per la lesione intraoperatoria cagionata ai nervi laringei inferiori e la paralisi delle corde vocali vere bilaterali in quanto:
– nel corso dell’intervento chirurgico non ha individuato (ed isolato) i nervi laringei inferiori e per un maldestro errore intraoperatorio dovuto ad un’incauta manovra chirurgica ha lesionato i nervi laringei inferiori;
– dopo l’intervento chirurgico non ha disposto controlli ambulatoriali, consigli terapeutici o diagnostici che normalmente si prescrivono all’atto della dimissione e non si è reso conto del danno arrecato alla paziente che necessitava di terapie specifiche che avrebbero potuto migliorare almeno in parte il suo stato.
La prescrizione del diritto al risarcimento del danno da responsabilità professionale inizia a decorrere non dal momento in cui la condotta del professionista determina l’evento dannoso, bensì da quello in cui la produzione del danno si manifesta all’esterno, divenendo oggettivamente percepibile e riconoscibile da chi ha interesse a farlo valere.
App. Napoli 15/3/2017 n. 1199
Responsabilità del ginecologo e del chirurgo: liquidati in sede di riassunzione dalla Cassazione altri € 56.836,94 a titolo di danno da lucro cessante alla casalinga per una I.P. iatrogena del 15%.
Paziente affetta da cisti ovarica sinistra sottoposta ad intervento chirurgico di asportazione cisti ovarica sinistra per via laparoscopica.
La Corte di Appello:
– accoglie l’appello della danneggiata;
– conferma la responsabilità dei sanitari;
– gradua le responsabilità dei vari soggetti ai fini della ripartizione interna del peso del risarcimento;
– dichiara la responsabilità della struttura privata nella misura del 10%;
– dichiara la responsabilità del chirurgo operatore che nel corso dell’intervento ha provocato la lesione perforativa intestinale nella misura del 50%;
– dichiara la responsabilità del ginecologo che aveva assunto l’impegno di eseguire personalmente l’intervento lasciando, poi, che venisse eseguito da altro operatore;
– conferma la liquidazione del danno non patrimoniale effettuata nelle precedenti fasi di merito di complessive € 151.840,00, di cui € 130.840,00 alla lesa, ed € 21.000,00 al marito ed ai due figli;
– liquida in aggiunta a tali importi anche il danno da lucro cessante alla casalinga.
App. Napoli 7/2/2017 n. 556
Responsabilità del citologo e del chirurgo: confermata la responsabilità del citologo e del chirurgo e la liquidazione di € 212.766,52 per una I.P. iatrogena del 28%.
Paziente affetta da Tiroidide di De Quervain sottoposta:
– ad esame FNAB lobo sinistro tiroide (esame citologico per agoaspirato) che evidenziava: “tre strisci ematici, in uno solo di esso sono presenti alcuni tirociti con note di anisonoucleosi come per lesione follicolare”;
– a successivo intervento chirurgico di tiroidectomia totale senza alcun ulteriore approfondimento.
La Corte di Appello:
– rigetta i motivi di appello dei medici, delle strutture sanitarie e delle rispettive imprese di assicurazione ed accoglie in toto le tesi della danneggiata;
– conferma la responsabilità del citologo per aver posto un’errata diagnosi anatomo patologica dell’esame FNAB lobo sinistro tiroide vuoi per un errore tecnico (errato campionamento) vuoi per un errore interpretativo (errore nella lettura) confermato dal successivo esame istologico;
– conferma la responsabilità del chirurgo per aver eseguito un intervento chirurgico di tiroidectomia totale per neoplasia follicolare della tiroide, altamente demolitivo e menomativo, non necessario ed inutile nel corso del quale ha anche provocato un danno iatrogeno alle paratiroidi con conseguente ipoparatiroidismo.
La Corte di Appello:
– accoglie in parte l’appello incidentale della danneggiata;
– liquida alla stessa un maggior importo rispetto a quello in precedenza liquidato dal Tribunale di Napoli.
La Corte di appello, in tema di assicurazione della R.C. professionale, afferma che:
– la clausola claims made prevede che l’assicurazione vale per le richieste di risarcimento del terzo pervenute all’assicurato entro il termine di efficacia del contratto;
– in tali casi a nulla rileva che l’assicurato abbia denunciato l’evento all’impresa di assicurazione dopo la scadenza del contratto.
Trib. Napoli 2/2/2017 n. 1325
Responsabilità del chirurgo e dell’ortopedico: risarcimento del danno di € 57.031,12 per una I.P. iatrogena differenziale del 9% con personalizzazione del risarcimento.
Paziente affetto da frattura epifisi distale di radio con frammenti ossei angolati e frattura stiloide ulnare.
E’ responsabile il chirurgo ortopedico che ha sottoposto il paziente ad intervento chirurgico di riduzione cruenta e stabilizzazione con fissatore esterno mini Hoffman II (2 fiches nel II metacarpo, 2 fiches nella diafisi radiale) in quanto:
– nel corso dell’intervento ha provocato la mobilizzazione e scomposizione dei frammenti con conseguente necessità di successivo intervento riparatore di riduzione delle fratture e regolarizzazione del fissatore esterno;
– in sede di rimozione del fissatore esterno e, comunque, prima della riabilitazione motoria non ha eseguito alcun esame radiografico di controllo;
– ha praticato solo tardivamente l’esame ecografico per il controllo del comparto tendineo a problemi motori verificatisi in sede di mobilizzazione della mano.
Il danno non patrimoniale va liquidato sulla scorta delle nuove tabelle del Tribunale di Milano e non sulla scorta dei criteri risarcitori di cui all’art. 139 cod. ass. previsti per le lesioni di lieve entità in quanto l’attuale menomazione complessiva, comprensiva del danno pregresso e quello iatrogeno, supera il limite delle lesioni di lievi entità.
Liquidati parcella stragiudiziale del difensore e spese di consulenza tecnica di parte redatta ante iudicium.
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App. Napoli 7/12/2016 n. 4334
Responsabilità del chirurgo e dell’ortopedico: risarcimento del danno di € 113.194,90 per una I.P. iatrogena differenziale del 10% con personalizzazione del risarcimento.
Paziente portatore di protesi di anca.
La Corte di Appello, accogliendo l’appello degli eredi del danneggiato morto per cause indipendenti al trattamento sanitario, ritiene responsabile il chirurgo ortopedico che ha sottoposto il paziente ad intervento chirurgico di rimozione protesi anca destra e reimpianto senza prima scongiurare l’infezione (osteomielite) in atto.
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App. Napoli 7/12/2016 n. 4333
Responsabilità del chirurgo: risarcimento del danno di € 73.668,51, di cui € 71.498,50 al leso per una I.P. iatrogena del 13% con personalizzazione del risarcimento ed € 2.170,01 alla madre.
La natura della responsabilità del medico non è cambiata dopo il decreto Balduzzi in quanto è sempre contrattuale.
Paziente affetto da unghia incarnita.
La Corte di Appello, accogliendo l’appello dei danneggiati, ritiene responsabile il chirurgo che ha sottoposto il paziente ad intervento chirurgico di onicectomia in quanto tutte le ipotesi ritenute maggiormente plausibili quali cause della necrosi e della successiva amputazione totale dell’alluce, rientrano nell’area di governo dell’operatore.
Trib. Napoli 27/9/2016 n. 10440
Responsabilità del chirurgo ortopedico per infezione nosocomiale: risarcimento del danno di € 161.825,98 per una I.P. iatrogena del 15%.
La natura della responsabilità del medico dipendente o collaboratore della struttura sanitaria, pubblica o privata, non è cambiata dopo il decreto Balduzzi in quanto è sempre contrattuale anche se fondata sul contatto sociale.
Paziente affetto da frattura scomposta del pilone tibiale e del perone.
E’ responsabile il chirurgo ortopedico per le infezioni plurime (Staphylococcus Hominis, Staphylococcus Sciuri e Osteomielite) contratte dal paziente nel corso dell’intervento chirurgico di riduzione e osteosintesi con placche e viti per aver:
– omesso di sterilizzare le apparecchiature chirurgiche;
– inadeguatamente decontaminato, disinfettato e sterilizzato il materiale utilizzato durante i trattamenti medico-chirurgici;
– omesso di somministrare e prescrivere adeguata terapia antibiotica pre e post operatoria;
– tardivamente formulato la corretta diagnosi;
– tardivamente trattato le infezioni;
– redatto in maniera incompleta la cartella clinica.