Trib. Napoli 8/9/2016 n. 9770
Responsabilità del medico di Pronto Soccorso: risarcimento del danno di € 778.133,81 per una I.P. iatrogena del 65%.
Paziente affetto da retinopatia ipertensiva con papilledema.
E’ responsabile il medico di Pronto Soccorso per aver:
– eseguito un’errata ed inadeguata terapia dell’emergenza ipertensiva a causa di dosaggi farmacologici insufficienti;
– ignorato la sintomatologia a carico del visus;
– omesso di richiedere tempestivamente la consulenza specialistica oculistica;
– omesso di eseguire un doveroso controllo a distanza;
– omesso di eseguire adeguata terapia.
Un diverso e corretto trattamento sanitario ed una adeguata e tempestiva terapia avrebbero avuto, se non la certezza, serie e apprezzabili probabilità di successo con elevato grado di credibilità ragionevole ai fini di limitare il danno a carico del visus.
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Trib. Napoli 24/3/2016 n. 3851
Responsabilità del medico di Pronto Soccorso: risarcimento del danno di € 13.074,27 per una I.P. iatrogena psichica del 6% ed € 5.924.24 al coniuge.
E’ responsabile il medico di Pronto Soccorso per aver formulato un’errata diagnosi di ictus ischemico in fase acuta – anche in mancanza di un’errata terapia – se dalla stessa deriva al paziente un danno psichico.
E’ ragionevole ritenere che errori diagnostici possano compromettere, oltre la salute fisica, anche l’equilibrio psichico della persona, soprattutto se l’errore riguarda la diagnosi di malattie assai gravi.
L’intervento volontario adesivo dipendente è ammissibile anche se proposto al di fuori dei termini per la tempestiva costituzione in giudizio della parte convenuta.
E’ risarcibile il danno c.detto riflesso subito da congiunto della vittima anche nell’ipotesi di micropermanente.
Trib. Napoli 14/1/2016 n. 455
Responsabilità del medico di Pronto Soccorso: risarcimento del danno di € 54.361,41 per una I.P. iatrogena differenziale del 10% con personalizzazione del risarcimento.
La natura della responsabilità del medico dipendente o collaboratore della struttura sanitaria, pubblica o privata, non è cambiata dopo il decreto Balduzzi in quanto è sempre contrattuale anche se fondata sul contatto sociale.
Paziente affetto da ferita lacero-contusa palmo mano destra con lesione tendinea del flessore profondo del 2° dito e presenza di corpi estranei (frammenti di vetro) nella ferita.
E’ responsabile il medico di Pronto Soccorso in quanto:
– in presenza di una lesione da vetro non ha rispetto il protocollo diagnostico;
– non ha indagato sulla presenza di corpi estranei facendo una attenta toilette della breccia;
– non ha eseguito indagini semeiologiche-strumentali (ecografia, Rx e via dicendo) finalizzate alla ricerca di eventuali corpi estranei in vetro;
– non ha, pertanto, rimosso i corpi estranei pur presenti lasciandoli in situ provocando sepsi cronica, degenerazione settica locale, sofferenza tendinea e retrazione cicatriziale tendinea.
Già in precedenza il Tribunale di Napoli ha dichiarato la responsabilità del medico di Pronto Soccorso in casi analoghi – mancata rilevazione e rimozione di corpi estranei (frammenti di vetro) nella ferita – vinti dallo Studio Legale Liguori:
– Trib. Napoli 17/12/13 n. 14417;
– Trib. Napoli 9/7/09 n. 8690.
Liquidati parcella stragiudiziale del difensore e spese di consulenza tecnica di parte redatta ante iudicium.
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Trib. Napoli 24/11/2014 n. 15531
Responsabilità del radiologo e del medico di Pronto Soccorso: risarcimento del danno di € 22.839,98 per una I.P. iatrogena differenziale del 5% con personalizzazione del risarcimento.
Paziente affetto da frattura-distacco del bordo anteriore della glenoide spalla destra (lesione di Bankart) e frattura della base del 5° metacarpo della mano destra.
Sono responsabili il radiologo e il medico di Pronto Soccorso per omessa tempestiva diagnosi delle fratture.
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