Risarcimento di € 816.498,62 – morte per errore medico – errata diagnosi – inadeguata e tardiva gestione dell’aneurisma.
A cura dell’Avv. Vincenzo Liguori
Trib. Napoli 27/2/2024 n. 2340 – Responsabilità dei medici di Pronto Soccorso per aver scambiato la rottura di un aneurisma con una banale influenza ed aver provocato la morte del paziente.
Il paziente subiva la rottura “franca” dell’aneurisma dell’aorta addominale ma, recatosi in Pronto Soccorso, veniva sottoposto ad accertamenti i quali evidenziavano solo una discreta distensione gassosa di alcune anse del piccolo intestino centro-addominali, senza evidenti livelli idro-aerei né aria libera sottodiaframmatica.
I sanitari in servizio, pertanto, ottenuti gli esiti delle analisi, riferivano che il paziente avesse solo una banale influenza per la quale non vi era necessità di terapie né di ricovero, con consiglio di mangiare una banana per integrare il potassio, i cui valori erano risultati bassi.
Il paziente, pertanto, veniva sbrigativamente dimesso con una diagnosi di stipsi, febbre ed ECG negativo.
Successivamente, però, le condizioni cliniche del paziente peggioravano drasticamente.
La rottura “franca” dell’aneurisma dell’aorta addominale, oramai in atto da due giorni – e colpevolmente misconosciuta dai medici del Pronto Soccorso – costringeva il paziente a recarsi nuovamente presso la struttura sanitaria (questa volta in ambulanza), ove veniva ricoverato con diagnosi di Colica Addominale.
In tale occasione, il paziente presentava una grave condizione di shock, con colorito pallido, sudore, dolori addominali, addome gonfio, pressione di 70/40, frequenza cardiaca di 130 battiti al minuto ed in preda ad uno stato di agitazione psico-motoria.
I sanitari in servizio, dopo vani tentativi di reidratare l’organismo del paziente, disponevano eseguirsi un’ecografia all’addome ed un successivo intervento chirurgico di Laparotomia Esplorativa che evidenziava un’importante quantità ematica libera in addome, in parte coagulata (non recente) ed altra liquida, che originava da un Ematoma Retroperitoneale.
Il paziente, purtroppo, dopo l’intervento chirurgico decedeva a causa di una forte emorragia interna.
Il Tribunale:
– accoglie le tesi delle figlie del paziente;
– rigetta le tesi della struttura sanitaria;
– riconosce alle due figlie superstiti:
► il danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale;
► il danno da lucro cessante per i perduti contributi da parte del padre;
► il danno emergente per le spese dell’attività stragiudiziale svolta prima della causa;
– condanna la struttura sanitaria al risarcimento di tutti i danni subiti.
- Pubblicato il Danni ai congiunti della vittima, Danni da morte, Danno emergente, Danno morale, Danno non patrimoniale, Danno parentale, Danno patrimoniale, Danno terminale, Errata diagnosi, Errore medico, Legge Gelli-Bianco, Macro risarcimento danni, Malasanità, Maxi risarcimento danni record, Medical malpractice, Medmal, News, News Legali, Omessa diagnosi, Responsabilità del medico di Pronto Soccorso, Responsabilità medica e sanitaria, Risarcimento danni, Sinistro mortale
Risarcimento di € 446.817,55 – morte per errore medico – parto gemellare – lesioni mortali al figlio neonato.
A cura dell’Avv. Vincenzo Liguori
Trib. Firenze 3/1/2024 n. 12 – responsabilità del ginecologo per l’errata gestione del parto.
La partoriente veniva ricoverata presso il Dipartimento Materno-Infantile – SOD Complessa di Ostetricia e Ginecologia della struttura sanitaria con diagnosi di “gravidanza gemellare”.
Ivi, la gestante dava alla luce due gemelli di sesso opposto, il primo a seguito di parto naturale e la seconda a seguito di un intervento di taglio cesareo in emergenza.
La piccola neonata, nata per seconda, nasceva con una grave sofferenza da asfissia perinatale cagionata dall’errata conduzione del parto, che determinava fin dalla nascita un’encefalopatia ipossica ischemica poi evoluta in grave paralisi cerebrale irreversibile, con conseguente immediata stabilizzazione delle menomazioni nella misura massima del 99% di I.P, sino al suo decesso.
Nel corso del giudizio è emersa la responsabilità del ginecologo e degli ostetrici presenti al parto per non aver correttamente gestito il parto e per non aver mai informato la partoriente dell’effettiva natura, portata e gravità del trattamento sanitario nonché degli eventuali rischi e/o complicanze e/o delle possibili alternative chirurgiche (parto cesareo fin dall’inizio), di talchè tali omissioni hanno leso il suo diritto di autodeterminarsi liberamente in vista della disposizione della propria salute e di quella di entrambi i feti.
È emerso, inoltre, che l’operatore e l’équipe medica, nel corso del trattamento sanitario:
– non optavano per l’intervento chirurgico di parto cesareo fin dall’inizio per entrambi i gemelli;
– non optavano quantomeno per l’intervento chirurgico di parto cesareo subito dopo la nascita del primo feto (in considerazione sia della diminuzione di scambio uteroplacentare di cui risentiva il secondo feto, sia della posizione obliqua-posteriore assunta da quest’ultimo, che non consentiva un parto vaginale);
– non monitoravano continuamente il secondo feto;
– non eseguivano un esame flussimetrico Doppler (che avrebbe potuto valutare la circolazione fetale ed il funzionamento della placenta);
– non erano in grado di prevenire ed evitare la sofferenza fetale acuta in atto;
– non erano in grado, per un maldestro errore diagnostico, di riconoscere e diagnosticare tempestivamente la sofferenza fetale acuta in atto;
– non si accorgevano, quindi, della sofferenza fetale acuta che si era determinata in capo al secondo feto;
– sottoponevano la gestante, con inescusabile ritardo, ad un tardivo intervento chirurgico di taglio cesareo allorché la grave sofferenza fetale acuta era già in atto ed aveva cagionato danni irreversibili al secondo feto.
È emerso, altresì, che l’operatore e l’équipe medica e chirurgica, inserivano in cartella clinica accertamenti e diagnosi mai effettuate sul secondo feto, manomettendo e falsificando la cartella clinica con l’inserimento di un tracciato relativo ad altro soggetto con cui avevano scambiato i battiti (seppur annotavano colposamente in cartella clinica che il tracciato CTG fosse attribuibile al secondo feto).
Il Tribunale:
– accoglie le tesi della madre danneggiata;
– rigetta le tesi della struttura sanitaria;
– riconosce il danno parentale ed il danno all’autodeterminazione terapeutica della madre, nonché il danno terminale-tanatologico subito dalla neonata in vita (e, cioè, nel corso del breve periodo di sopravvivenza);
– liquida al genitore superstite, sulla scorta delle vigenti tabelle di liquidazione del Tribunale di Milano:
► il danno biologico terminale patìto dalla neonata de cuius durante il periodo di sopravvivenza;
► il danno non patrimoniale per la perdita del congiunto;
► il danno da lesione dell’autodeterminazione della madre-partoriente, personalizzandolo al massimo ed andando ben oltre le previsioni tabellari (liquidazione extra tabellare);
► il danno emergente passato per le spese funeratizie sostenute.
- Pubblicato il Danni ai congiunti della vittima, Danni da morte, Danno emergente, Danno morale, Danno non patrimoniale, Danno parentale, Danno patrimoniale, Danno terminale, Errore medico, Legge Gelli-Bianco, Macro risarcimento danni, Malasanità, Maxi risarcimento danni record, Maxi risarcimento danni record TOP, Medical malpractice, Medmal, News, News Legali, Parto, Personalizzazione, Personalizzazione del risarcimento, Responsabilità del ginecologo, Responsabilità medica e sanitaria, Risarcimento danni
Risarcimento di € 2.075.081,42 – distocia di spalla del neonato – paralisi brachiale dell’arto superiore – danno biologico del 50%.
A cura dell’Avv. Vincenzo Liguori
App. NA 14/11/2023 n. 4849: responsabilità del ginecologo per l’errata estrazione del feto.
La partoriente veniva ricoverata presso il reparto di Ostetricia e Ginecologia della struttura sanitaria e, dopo essere stata trasferita in sala parto, partoriva un feto del peso di 4.450 g.
Nella cartella clinica, il meccanismo del periodo espulsivo veniva definito come fisiologico e non veniva riportata alcuna anomalia né alcuna particolare pratica eseguita al momento del parto.
Alla nascita la neonata presentava però condizioni scadenti, con colorito pallido e cianosi al volto.
Pertanto, ne veniva disposto il ricovero presso il reparto di Neonatologia al fine di sottoporla a terapia in culla termica.
A seguito del ricovero, i medici formulavano la diagnosi di “macrosoma e paralisi ostetrica”, da cui era derivata, alla neonata, paralisi dell’arto superiore destro.
Nel corso del giudizio è emersa la responsabilità del ginecologo presente al parto per non aver correttamente gestito la distocia della spalla presentata dalla neonata ed, inoltre, per non aver applicato gli specifici protocolli che indicano le operazioni e manovre da disporre in tale evenienza.
La Corte di Appello:
– Rigetta le tesi degli appellanti (medico, struttura sanitaria e loro imprese di assicurazione);
– Accoglie le tesi dei genitori della piccola danneggiata;
– Raddoppia la liquidazione risarcitoria riconosciuta in primo grado;
– Liquida ai genitori della danneggiata i danni non patrimoniali per le lesioni e menomazioni subite dalla figlia;
– Liquida alla piccola danneggiata:
► il danno alla salute (comprensivo del danno biologico e del danno morale) con massima personalizzazione;
► il danno alla capacità lavorativa;
► il danno patrimoniale futuro per le spese di cura che dovrà sostenere per il resto della vita;
► il danno patrimoniale, passato e futuro, per le spese di assistenza domiciliare che dovrà sostenere a vita.
- Pubblicato il Appello, Danni ai congiunti della vittima, Danni da macrolesioni, Danno emergente, Danno futuro, Danno morale, Danno non patrimoniale, Danno patrimoniale, Errore medico, Legge Gelli-Bianco, Macro risarcimento danni, Malasanità, Maxi risarcimento danni record, Maxi risarcimento danni record TOP, Medical malpractice, Medmal, News, News Legali, Parto, Parto distocico, Personalizzazione, Personalizzazione del risarcimento, Responsabilità del ginecologo, Responsabilità medica e sanitaria, Risarcimento danni
Riparazione antieconomica del veicolo danneggiato in un sinistro stradale
10/11/2023: Articolo dell’avv. Vincenzo Liguori al seguente link: Riparazione antieconomica del veicolo danneggiato in un sinistro stradale | IUS RESPONSABILITÀ CIVILE (giuffrefl.it)
- Pubblicato il Articoli, Danno emergente, Danno futuro, Danno patrimoniale, News, News Legali, Risarcimento danni, Sinistro stradale
Risarcimento di € 44.306,49 per un danno biologico del 9% con personalizzazione.
A cura dell’Avv. Vincenzo Liguori
App. Napoli 27/6/2023 n. 3013: responsabilità per infezione ospedaliera.
Paziente sottoposto ad intervento chirurgico di tenorrafia, a seguito del quale contraeva infezione nosocomiale da Pseudomonas aeruginosa, causalmente riconducibile alla condotta colposa dei medici e dell’ortopedico che lo avevano preso in cura.
L’equipe chirurgica non aveva applicato la corretta profilassi antibiotica pre, intra e post operatoria, mentre la struttura sanitaria non aveva preventivamente proceduto alla corretta sterilizzazione della sala operatoria, disattendendo così le raccomandazioni riportate dalle Linee guida SIOT 2008 (Società Italiana Ortopedia e Traumatologia), aventi ad oggetto la “Antibiotico profilassi perioperatoria nell’adulto”.
L’infezione contratta all’interno dell’ospedale determinava la deiscenza settica della ferita chirurgica e la conseguente cronicizzazione e fistolizzazione del processo settico locale.
La Corte di Appello:
– Rigetta le tesi della struttura sanitaria appellante;
– Accoglie le tesi del danneggiato (appellante incidentale);
– Aumenta la liquidazione risarcitoria riconosciuta in primo grado;
– Riconosce la liquidazione dei danni successivi alla sentenza di primo grado.
Risarcimento di € 13.108,24 per un danno biologico differenziale del 2% con personalizzazione.
A cura dell’Avv. Vincenzo Liguori
App. Napoli 9/6/2023 n. 2649: responsabilità per infezione ospedaliera ed osteomielite.
Raddoppiato, in Appello, l’importo risarcitorio liquidato al danneggiato in primo grado.
Paziente affetto da frattura trimalleolare trattata chirurgicamente con intervento di riduzione, a seguito del quale contraeva infezione nosocomiale dovuta alla condotta colposa dei medici e dell’ortopedico che presero in cura.
L’equipe chirurgica e la struttura sanitaria non avevano eseguito una corretta asepsi del materiale chirurgico ed avevano altresì disatteso le raccomandazioni riportate dalle Linee guida SIOT 2008 (Società Italiana Ortopedia e Traumatologia), relative alla necessaria profilassi antibiotica perioperatoria.
L’infezione contratta all’interno dell’ospedale e la conseguente patologia osteomielitica contratta in ambiente ospedaliero determinavano un ritardo di 70 giorni per la guarigione del paziente nonché maggiori postumi permanenti.
La Corte di Appello, in riforma della decisione di primo grado:
– accoglie le tesi del danneggiato;
– rigetta le tesi della struttura sanitaria;
– condanna la struttura sanitaria al risarcimento dei maggiori danni subiti dal paziente;
– liquida in favore del danneggiato il risarcimento del danno non patrimoniale mediante il criterio correttivo del danno differenziale, personalizzandolo in ragione delle peculiarità del caso concreto.
- Pubblicato il Appello, Consenso informato, Danno iatrogeno differenziale, Danno morale, Danno non patrimoniale, Errore medico, Infezione, Infezione nosocomiale, Malasanità, Medical malpractice, Medmal, News, News Legali, Osteomielite, Responsabilità del chirurgo, Responsabilità medica e sanitaria, Risarcimento danni, Sepsi
Risarcimento di € 363.292,72 per un danno biologico del 50%.
A cura dell’Avv. Vincenzo Liguori
Trib. Napoli 17/5/2023 n. 6808: responsabilità per omessa diagnosi infettiva di osteomielite e successiva amputazione dell’arto inferiore.
Paziente affetto da una semplice ulcera cutanea al piede sinistro, ricoverato presso la struttura sanitaria ed ivi sottoposto a terapia antibiotica.
Nel corso della degenza, nonostante emergesse la positività ai germi patogeni Stafilococco aureo e E. Faecalis, il paziente non veniva sottoposto ai necessari approfondimenti diagnostici laddove la persistenza di un grave processo infettivo a carico dell’arto inferiore rendeva senz’altro necessaria l’esecuzione di indagini strumentali ulteriori al fine di indagare l’eventuale coinvolgimento dei tessuti molli e, dunque, la presenza o meno di un quadro osteomielitico, il cui rischio di verificazione era altamente probabile, alla luce delle circostanze del caso concreto.
A causa del persistere della condotta omissiva dei medici, l’infezione osteomielitica evolveva in gangrena gassosa dell’arto inferiore sinistro, necessitevole di un intervento urgente “salvavita” di amputazione coscia sinistra.
Sebbene l’inquadramento della patologia sia risultato corretto e il trattamento antibiotico praticato risultasse inizialmente adeguato, la complessiva gestione clinica del paziente non è stata conforme alle linee guida dettate in materia.
Ed, invero, la necessità di un approfondimento diagnostico, nel caso di specie, era resa ancor più evidente:
– dall’alterazione dell’indice ematico del PCR, il cui innalzamento a distanza di una settimana avrebbe dovuto far sospettare la presenza di una osteomielite;
– dalla localizzazione della lesione cutanea – posizionata in corrispondenza di una prominenza ossea – che rendeva altamente probabile un interessamento dei tessuti molli ed ossei sottostanti.
Tale omissione diagnostica ha assunto, alla luce del successivo iter clinico del paziente, rilievo dirimente nella misura in cui, impedendo il tempestivo riscontro di un’estensione del processo infettivo ai tessuti sottostanti, non ha consentito di diagnosticare il quadro osteomielitico insorto e, per l’effetto, di prevenire, mediante l’adozione di un adeguato piano terapeutico, la progressiva e nefasta evoluzione clinica manifestatasi successivamente, rappresentata dall’insorgenza di una gangrena gassosa dell’arto e la conseguente necessaria amputazione del medesimo.
Il Tribunale:
– accoglie le tesi del danneggiato;
– rigetta le tesi della struttura sanitaria e dell’impresa di assicurazione intervenuta;
– disattende parzialmente la C.T.U. medico-legale, accogliendo l’impugnativa formulata dal danneggiato in merito alla paventata incidenza concausale attribuita alla sua condotta successiva alle dimissioni (definita “inerte” e “negligente” dal C.T.U.);
– liquida al danneggiato:
► il danno non patrimoniale conseguente alla lesione della salute (comprensivo del danno alla vita di relazione e del danno morale/da sofferenza interiore) sulla scorta delle tabelle del Tribunale di Milano;
► il danno emergente passato per le spese sostenute.
- Pubblicato il Consenso informato, Danno iatrogeno differenziale, Danno morale, Danno non patrimoniale, Danno patrimoniale, Errore medico, Macro risarcimento danni, Malasanità, Maxi risarcimento danni record, Medical malpractice, Medmal, News, News Legali, Personalizzazione, Responsabilità del chirurgo, Responsabilità medica e sanitaria, Risarcimento danni
Simulazione contrattuale: nullità dell’accordo, ripetizione dell’indebito e disciplina restitutoria nell’arricchimento senza causa
16/5/2023: Articolo dell’avv. Vincenzo Liguori al seguente link: https://ridare.it/articoli/quesiti-operativi/simulazione-contrattuale-nullit-dellaccordo-ripetizione-dellindebito-e
Danno permanente futuro, criteri di accertamento e quantificazione: anticipata capitalizzazione o rendita?
21/4/2023: Articolo dell’avv. Vincenzo Liguori al seguente link: https://ridare.it/articoli/quesiti-operativi/danno-permanente-futuro-criteri-di-accertamento-e-quantificazione
- Pubblicato il Articoli, Danno emergente, Danno futuro, Danno patrimoniale, News, News Legali, Rendita vitalizia, Risarcimento danni, Sinistro stradale
Risarcimento di € 3.770.141,00 per un danno biologico del 70%.
A cura dell’Avv. Vincenzo Liguori
Trib. Napoli 8/4/2019 n. 3740 Responsabilità del ginecologo: risarcimento del danno di € 3.770.141,00 di cui € 2.966.199,00 al macroleso per una I.P. iatrogena del 70% con personalizzazione del risarcimento, € 268.498,00 al padre, € 277.450,00 alla madre, € 128.997,00 al germano ed € 128.997,00 alla germana.
La natura della responsabilità del medico dipendente o collaboratore della struttura sanitaria, pubblica o privata, non è cambiata dopo il decreto Balduzzi in quanto è sempre contrattuale anche se fondata sul contatto sociale.
L’art. 7 Legge Gelli-Bianco – che al comma 3 ha previsto che l’esercente la professione sanitaria che presti la propria opera all’interno di una struttura sanitaria risponde del proprio operato ai sensi dell’art. 2043 cod. civ. – non è retroattivo.
Paziente III gravida, III para, alla 32^ settimana + 4 giorni di gestazione, ricoverata per rottura delle acque in pretermine con feto in presentazione cefalica.
E’ responsabile il ginecologo che – seppur pratica alla partoriente la visita ginecologica e le somministra una fiala di Bentelan e vasosuprina al fine di posticipare il parto per il tempo necessario a instaurare una terapia per la profilassi delle complicanze più temute nel neonato pretermine – non applica il menagement previsto dalle linee guida per la minaccia di parto pretermine con Rottura Prematura delle Membrane che consiste in:
– esame con speculum sterile per la valutazione della cervice uterina ed eventuale perdita di liquido dalla vagina;
– valutazione del Ph vaginale e prelievo colturale del secreto cervico-vaginale (prima e dopo la somministrazione di antibiotico);
– valutazione ecografica per controllare l’epoca gestazionale, identificare la parte presentata e quantificare il volume di liquido amniotico. Profilo biofisico fetale e velocimetria Doppler materno-fetale ogni 47 ore;
– monitoraggio continuo della frequenza cardiaca fetale;
– monitoraggio della gestante per ogni segno di travaglio, infezione o rischio fetale, se l’epoca fetale risulta inferiore alla 34^ settimana e non sussistono altre indicazioni materno-fetali all’espletamento del parto;
– profilassi betametasone (somministrazione da 12 mg/24 ore per 2 giorni) per la maturazione polmonare;
– antibioticoterapia da iniziare entro 24 ore con antibiotico ad ampio spettro;
– accurato colloquio con in genitori in relazione alla scelta della via di espletamento del parto.
Liquidati al leso:
– il danno non patrimoniale;
– il danno patrimoniale da lucro cessante futuro;
– il danno emergente futuro per le necessarie spese di assistenza.
Liquidati ai congiunti del leso (genitori e germani):
– il danno non patrimoniale;
– il danno emergente passato per le spese sanitarie.
- Pubblicato il Danni ai congiunti della vittima, Danni da macrolesioni, Danno patrimoniale, Decreto Balduzzi, Errore medico, Legge Gelli-Bianco, Macro risarcimento danni, Malasanità, Maxi risarcimento danni record, Maxi risarcimento danni record TOP, Parto distocico, Parto pretermine, Personalizzazione del risarcimento, Responsabilità del ginecologo, Responsabilità medica e sanitaria, Risarcimento danni